TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7805 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 8076/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con ordinanza del 27/02/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Napoli Parte_1 C.F._1 alla via P. del Torto n. 41 presso lo studio dell'avv. Antelmi Eva che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
- APPELLANTE
E
(C.F. , P. IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto, in persona dei suoi Dirigenti e procuratori speciali dott. CP_2
e dott. , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a
[...] CP_3 carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via G. Melisurgo n. 44 presso lo studio dell'avv. Erasmo Augeri che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notaio Persona_1
1 - APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29901/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti per l'udienza del
25/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata FGVS al fine di sentirla condannare al CP_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro avvenuto il 11/08/2016, verso le ore
17.30, in Asse-Mediano direzione Arzano;
in particolare il sinistro si verificava mentre egli si trovava in qualità di trasportato sul motoveicolo Beverly 350 (tg. DY03131) ed a causa di un tamponamento ricevuto da un veicolo di colore scuro rimasto sconosciuto rovinava prima sul guard line e poi al suolo riportando lesioni personali.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_4
di citazione nonché l'inammissibilità della domanda proposta;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico/legale il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 29910/2021 rigettava la domanda attorea ritenendola non sufficientemente provata (“nel merito la domanda va rigettata per non avere parte istante adeguatamente privato di aver subito lesioni a seguito dell'urto subito dal motoveicolo su cui era trasportato, con un veicolo non identificato” cfr. sentenza di primo grado). 2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo in Parte_1
sostanza un error in iudicando del giudice di prime cure in quanto dalle complessive evidenze istruttorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risultava confermato l'assunto attoreo così come dedotto in citazione.
Si costituiva in giudizio la in veste di FGVS la quale preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello; nel merito concludeva per il rigetto dell'appello con la conferma della pronuncia di primo grado.
Tanto premesso, il gravame è tempestivo ed ammissibile ma da disattendere nel merito.
Quanto al vaglio di ammissibilità dell'impugnazione, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis,
447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che,
3 oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Ciò detto il Tribunale ritiene che all'esito dell'istruttoria di primo grado, non sia stata raggiunta prova piena e tranquillizzante sulla dinamica del sinistro.
In via preliminare, si richiama il principio della cosiddetta ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
(per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Tale impostazione, ispirata ai principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale, consente una decisione tempestiva e funzionale, in linea con la concezione moderna del processo civile come servizio reso alla collettività (in questi termini, per tutte
Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
In questo contesto, il Tribunale ritiene di poter decidere la causa alla stregua, per l'appunto, della ragione più liquida costituita dall'accertato difetto di prova del nesso di causalità tra il sinistro dedotto e le lesioni lamentate dall'attore, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori presupposti costitutivi la domanda proposta contro il Controparte_5
ed in particolare la prova dell'impossibilità di identificare il veicolo sconosciuto.
Sotto il profilo giuridico, la fattispecie de quo, come già sopra accennato, rientra nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. A del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo rimasto non identificato.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
4 (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. Civ. ord. n. 10540/2023; Cass. civ. n. 10484/2001;
Cass. civ. n. 12304/2005; Cass. Civ. ord. n. 10540/2023).
Nel caso in esame, l'attore ha riferito che, in data 11/08/2016, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly sarebbe caduto dal mezzo, unitamente al conducente dello stesso, a seguito e per l'effetto di un tamponamento subito da parte di un veicolo scuro.
E tuttavia all'esito dell'istruttoria di primo grado non è emersa una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro, né elementi idonei a dimostrare che le lesioni riportate dall'attore siano effettivamente riconducibili all'evento dedotto.
Ed infatti, la dichiarazione dell'unico testimone escusso nel corso del procedimento di primo grado non può essere ritenuta utilizzabile in quanto assunta in violazione del disposto dell'art. 246 c.p.c.
Il teste proprietario e conducente il motoveicolo su cui era a bordo l'attore, Testimone_1
in veste di trasportato, è infatti soggetto portatore di un interesse giuridico personale, concreto ed attuale che potrebbe legittimare una partecipazione al giudizio. (cfr da ultimo in tema Sez. 3 - , Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022)
Ed invero, come a più battute rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi incapace di testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito ovvero ancora colui che potrebbe a sua volta agire nei riguardi del medesimo convenuto evocato in giudizio.
A rafforzare tale valutazione si aggiunge che lo stesso ha dichiarato, nel Testimone_1
corso della deposizione, di aver subito lesioni in conseguenza del sinistro (“anche io riportavo lesioni…”) confermando così un suo coinvolgimento diretto.
Va ricordato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass.
Civ. SS.UU. 21670/2013; ribadito e precisato dalla pronuncia a SSUU n. 9456/23), “la 5 violazione dell'art. 246 c.p.c. determina una nullità relativa ex art. 157 c.p.c., quindi non rilevabile
d'ufficio in quanto il limite è stato posto a tutela di meri interessi privati e non dell'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, la compagnia convenuta ha tempestivamente eccepito l'inutilizzabilità della testimonianza (v. verbale del 06/03/19) reiterando tale eccezione anche nei successivi scritti difensivi (v. comparsa conclusionale primo grado). Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della deposizione testimoniale di . Testimone_1
Si precisa per completezza espositiva che anche ove la condotta processuale della compagnia non dovesse essere interpretata nel senso della proposizione di una eccezione tempestiva di incapacità a testimoniare il Tribunale ritiene che la testimonianza resa dal soggetto conducente uno dei veicoli coinvolti a sua volta danneggiato e che ha a sua volta formulato richiesta risarcitoria alla come chiarito da quest'ultima, non possa CP_1
ritenersi un teste attendibile e genuino per l'evidente interesse all'esito del giudizio.
Alcun ulteriore concreto e decisivo elemento probatorio è stato offerto dall'attore a dimostrazione del verificarsi del fatto storico secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
La narrazione dell'attore, priva di un affidabile riscontro probatorio, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo cui chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata.
A tal riguardo deve escludersi che possano avere autonomo ed autosufficiente valore probatorio le osservazioni svolte dal CTU sulla compatibilità delle lesioni riscontrate con il sinistro nei termini descritti in citazione, differentemente da quanto sostenuto dall'attore, non possono supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attorea.
6 Come chiarito dalla giurisprudenza, gli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio, che non abbia valore percipiente ( e nel caso in esame non può essere attribuito tale valore alle eventuali considerazioni espresse dall'ausiliario sul nesso eziologico la cui prova incombe in capo a chi agisce in giudizio avendo ampio modo di assolvere a tale onere probatorio), non possono rappresentare una fonte autonoma di prova, in quanto operano su fatti già provati o almeno attendibilmente allegati. In assenza di una dimostrata dinamica del sinistro e del conseguente nesso causale tra l'evento e le lesioni, le valutazioni medico-legali del consulente non possono assumere valore determinante esclusivo ai fini della decisione.
In definitiva l'appello va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022 secondo lo scaglione di riferimento.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di FGVS, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della in qualità di Controparte_1
impresa designata FGVS, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
7 Napoli, 5.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 8076/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con ordinanza del 27/02/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Napoli Parte_1 C.F._1 alla via P. del Torto n. 41 presso lo studio dell'avv. Antelmi Eva che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello.
- APPELLANTE
E
(C.F. , P. IVA , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Mogliano Veneto, in persona dei suoi Dirigenti e procuratori speciali dott. CP_2
e dott. , quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri a
[...] CP_3 carico del Fondo di garanzia per le vittime della Strada, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via G. Melisurgo n. 44 presso lo studio dell'avv. Erasmo Augeri che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notaio Persona_1
1 - APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 29901/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
Conclusioni: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti per l'udienza del
25/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, la Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata FGVS al fine di sentirla condannare al CP_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro avvenuto il 11/08/2016, verso le ore
17.30, in Asse-Mediano direzione Arzano;
in particolare il sinistro si verificava mentre egli si trovava in qualità di trasportato sul motoveicolo Beverly 350 (tg. DY03131) ed a causa di un tamponamento ricevuto da un veicolo di colore scuro rimasto sconosciuto rovinava prima sul guard line e poi al suolo riportando lesioni personali.
Costituitasi in giudizio, la preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_4
di citazione nonché l'inammissibilità della domanda proposta;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico/legale il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 29910/2021 rigettava la domanda attorea ritenendola non sufficientemente provata (“nel merito la domanda va rigettata per non avere parte istante adeguatamente privato di aver subito lesioni a seguito dell'urto subito dal motoveicolo su cui era trasportato, con un veicolo non identificato” cfr. sentenza di primo grado). 2 Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo in Parte_1
sostanza un error in iudicando del giudice di prime cure in quanto dalle complessive evidenze istruttorie raccolte nel corso del giudizio di primo grado, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, risultava confermato l'assunto attoreo così come dedotto in citazione.
Si costituiva in giudizio la in veste di FGVS la quale preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello; nel merito concludeva per il rigetto dell'appello con la conferma della pronuncia di primo grado.
Tanto premesso, il gravame è tempestivo ed ammissibile ma da disattendere nel merito.
Quanto al vaglio di ammissibilità dell'impugnazione, va premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis,
447bis e 702 c.p.c., come modificati e/o introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso sub iudice.
Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass.
Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che,
3 oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Ciò detto il Tribunale ritiene che all'esito dell'istruttoria di primo grado, non sia stata raggiunta prova piena e tranquillizzante sulla dinamica del sinistro.
In via preliminare, si richiama il principio della cosiddetta ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
(per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Tale impostazione, ispirata ai principi di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale, consente una decisione tempestiva e funzionale, in linea con la concezione moderna del processo civile come servizio reso alla collettività (in questi termini, per tutte
Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
In questo contesto, il Tribunale ritiene di poter decidere la causa alla stregua, per l'appunto, della ragione più liquida costituita dall'accertato difetto di prova del nesso di causalità tra il sinistro dedotto e le lesioni lamentate dall'attore, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori presupposti costitutivi la domanda proposta contro il Controparte_5
ed in particolare la prova dell'impossibilità di identificare il veicolo sconosciuto.
Sotto il profilo giuridico, la fattispecie de quo, come già sopra accennato, rientra nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett. A del decreto legislativo n. 209/2005 atteso che l'attore ha dedotto di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo rimasto non identificato.
In simili fattispecie, come chiarito dalla Suprema Corte, sul danneggiato grava l'onere di provare: le modalità del sinistro;
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
4 (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. in tema Cass. Civ. ord. n. 10540/2023; Cass. civ. n. 10484/2001;
Cass. civ. n. 12304/2005; Cass. Civ. ord. n. 10540/2023).
Nel caso in esame, l'attore ha riferito che, in data 11/08/2016, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly sarebbe caduto dal mezzo, unitamente al conducente dello stesso, a seguito e per l'effetto di un tamponamento subito da parte di un veicolo scuro.
E tuttavia all'esito dell'istruttoria di primo grado non è emersa una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro, né elementi idonei a dimostrare che le lesioni riportate dall'attore siano effettivamente riconducibili all'evento dedotto.
Ed infatti, la dichiarazione dell'unico testimone escusso nel corso del procedimento di primo grado non può essere ritenuta utilizzabile in quanto assunta in violazione del disposto dell'art. 246 c.p.c.
Il teste proprietario e conducente il motoveicolo su cui era a bordo l'attore, Testimone_1
in veste di trasportato, è infatti soggetto portatore di un interesse giuridico personale, concreto ed attuale che potrebbe legittimare una partecipazione al giudizio. (cfr da ultimo in tema Sez. 3 - , Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022)
Ed invero, come a più battute rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi incapace di testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito ovvero ancora colui che potrebbe a sua volta agire nei riguardi del medesimo convenuto evocato in giudizio.
A rafforzare tale valutazione si aggiunge che lo stesso ha dichiarato, nel Testimone_1
corso della deposizione, di aver subito lesioni in conseguenza del sinistro (“anche io riportavo lesioni…”) confermando così un suo coinvolgimento diretto.
Va ricordato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass.
Civ. SS.UU. 21670/2013; ribadito e precisato dalla pronuncia a SSUU n. 9456/23), “la 5 violazione dell'art. 246 c.p.c. determina una nullità relativa ex art. 157 c.p.c., quindi non rilevabile
d'ufficio in quanto il limite è stato posto a tutela di meri interessi privati e non dell'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, la compagnia convenuta ha tempestivamente eccepito l'inutilizzabilità della testimonianza (v. verbale del 06/03/19) reiterando tale eccezione anche nei successivi scritti difensivi (v. comparsa conclusionale primo grado). Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della deposizione testimoniale di . Testimone_1
Si precisa per completezza espositiva che anche ove la condotta processuale della compagnia non dovesse essere interpretata nel senso della proposizione di una eccezione tempestiva di incapacità a testimoniare il Tribunale ritiene che la testimonianza resa dal soggetto conducente uno dei veicoli coinvolti a sua volta danneggiato e che ha a sua volta formulato richiesta risarcitoria alla come chiarito da quest'ultima, non possa CP_1
ritenersi un teste attendibile e genuino per l'evidente interesse all'esito del giudizio.
Alcun ulteriore concreto e decisivo elemento probatorio è stato offerto dall'attore a dimostrazione del verificarsi del fatto storico secondo le modalità descritte nell'atto di citazione.
La narrazione dell'attore, priva di un affidabile riscontro probatorio, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo cui chi propone domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro, dei quali afferma responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento e che nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda deve essere rigettata.
A tal riguardo deve escludersi che possano avere autonomo ed autosufficiente valore probatorio le osservazioni svolte dal CTU sulla compatibilità delle lesioni riscontrate con il sinistro nei termini descritti in citazione, differentemente da quanto sostenuto dall'attore, non possono supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attorea.
6 Come chiarito dalla giurisprudenza, gli esiti di una consulenza tecnica d'ufficio, che non abbia valore percipiente ( e nel caso in esame non può essere attribuito tale valore alle eventuali considerazioni espresse dall'ausiliario sul nesso eziologico la cui prova incombe in capo a chi agisce in giudizio avendo ampio modo di assolvere a tale onere probatorio), non possono rappresentare una fonte autonoma di prova, in quanto operano su fatti già provati o almeno attendibilmente allegati. In assenza di una dimostrata dinamica del sinistro e del conseguente nesso causale tra l'evento e le lesioni, le valutazioni medico-legali del consulente non possono assumere valore determinante esclusivo ai fini della decisione.
In definitiva l'appello va, quindi, rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/2022 secondo lo scaglione di riferimento.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di FGVS, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della in qualità di Controparte_1
impresa designata FGVS, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
7 Napoli, 5.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
8