Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2920/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2920 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: contratto di somministra- zione – riassunzione ex art. 392 c.p.c. tra
rappresentanto e difeso dall'avv. Vittorio Parte_1
Menditto, presso il cui studio domicilia;
appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. Enrico del Prato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
15.05.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di riassunzione ha riproposto il giudizio di- Parte_1
nanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza n. 29426 del 23 dicembre
2020, con la quale la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dal me-
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Nell'atto di riassunzione, ha insistito per la conferma della sen- PT
tenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Arienzo, che aveva ac- colto la domanda e annullato la fattura n.
1-23A200006606 del
14.01.2014 emessa da ritenendo infondata la pre- Controparte_1
tesa creditoria azionata e nulla la clausola contrattuale relativa all'addebito della penale per recesso anticipato.
Il riassumente ha ricordato che l'ordinanza della Suprema Corte ha esclu- so la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata da CP_1
nel secondo grado, chiarendo che, alla data di proposizione del giudizio, non era ancora intervenuta la delega delle funzioni di conciliazione al
Co.Re.Com. Campania, con conseguente inapplicabilità dell'obbligo di attivazione del tentativo preventivo di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla
Delibera AGCOM n. 182/02/CONS. Da ciò l'attore ha tratto conferma della piena procedibilità della propria domanda risarcitoria e della fonda- tezza delle ragioni già riconosciute dal primo giudice.
In via di merito, l'attore ha ribadito l'illegittimità della penale contrattua- le addebitata da , in quanto priva di valida sottoscrizione specifi- CP_1 ca e affetta da nullità per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, nonché dell'art. 1, comma 3, della legge 2 aprile 2007, n. 40, applicabile anche ai soggetti titolari di partita IVA ove non emerga un uso effettiva- mente professionale del servizio. Ha inoltre contestato la validità della clausola di deroga del foro in favore del Giudice di Pace di Roma, evi- denziando la grafica illeggibilità del rinvio alle condizioni generali e l'assenza di una sottoscrizione separata, come impone l'art. 1341, secon- do comma, c.c.
In forza di tali motivi, il riassumente ha così concluso: 1) Rigettare inte- gralmente l'appello proposto dalla ed iscritto al Controparte_1
R.G. n. 600365/2008 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2)Condannare la alla corresponsione delle spese di Controparte_1
lite del giudizio di cassazione, oltre rimborso forfettario ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario;
3)Condannare la alla corre- Controparte_1
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sponsione delle spese di lite del giudizio di rinvio, oltre rimborso forfet- tario ed IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del sotto- scritto procuratore in quanto antistatario;
4)Condannare la Parte_2
alla corresponsione, in favore di delle spese
[...] Parte_1
di lite del giudizio di appello, oltre rimborso forfettario ed IVA e CPA come per legge.
Si costituiva in giudizio che ha ribadito integral- Controparte_1
mente le doglianze già svolte nel precedente grado di giudizio, insistendo per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Arienzo.
In primo luogo, la società appellante ha eccepito l'incompetenza territo- riale del Giudice adito in favore del Giudice di Pace di Roma, in forza di specifica clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali dell'abbonamento Multibusiness sottoscritto dall'utente. Ha contestato l'applicazione del foro del consumatore, sostenendo che il PT
avesse agito in qualità di professionista, come attestato dalla sua adesione a un'offerta riservata a soggetti titolari di partita IVA e destinata a finali- tà professionali. Ha dunque dedotto che, in assenza dei presupposti sog- gettivi richiesti dal Codice del Consumo, doveva trovare applicazione la clausola che prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Roma, peral- tro validamente sottoscritta secondo quanto risultante dai documenti di causa.
Nel merito, la società ha contestato la nullità della clausola relativa alla penale per recesso anticipato, invocata dall'attore a fondamento della propria domanda, sostenendo che la legge 2 aprile 2007, n. 40, non fosse applicabile ai contratti stipulati da professionisti e che, in ogni caso,
l'addebito operato nei confronti del sig. fosse giustificato dal PT mancato rispetto della durata minima di 24 mesi prevista per l'offerta promozionale “7 su 7”, alla quale lo stesso aveva aderito. Secondo la tesi difensiva, la penale in questione non rappresentava un costo arbitrario ma una previsione contrattuale parametrata ai costi sostenuti dall'operatore per l'erogazione del servizio a condizioni agevolate, e pertanto non rien- trava nel novero delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c.
ha infine contestato la rilevanza della mancata sottoscrizione del CP_1
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piano tariffario da parte del cliente, sottolineando come ciò non incidesse sulla validità del contratto né sulla legittimità dell'addebito contestato, trattandosi di clausole riferite a rapporti professionali e non a contratti soggetti a specifici requisiti formali.
In conclusione, la società ha chiesto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, di- sattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Arienzo n. n. 75/08 del 10 gennaio 2008: a) accertare
e dichiarare il difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace di
Arienzo in favore del Giudice di Pace di Roma;
c) in subordine, nel meri- to, rigettare le domande dell'attore quanto infondate in fatto e diritto e sfornite di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Il merito
L'appello proposto in origine da avverso la senten- Controparte_1
za resa dal Giudice di Pace di Arienzo non merita accoglimento, risultan- do infondato alla luce delle doglianze ancora oggetto di scrutinio in que- sta sede.
Va premesso che, quanto al profilo della procedibilità, la questione risul- ta superata per effetto dell'ordinanza n. 29426 del 2020 della Corte di
Cassazione, che ha già escluso la sussistenza dell'onere conciliativo nella fase introduttiva del giudizio.
Ciò detto, l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Arienzo, sollevata da non può essere accolta. È Controparte_1 pacifico in atti che il abbia aderito all'offerta denominata “Mul- PT tibusiness”, riservata a soggetti titolari di partita IVA, e abbia pertanto agito nella qualità di professionista, sicchè non può trovare applicazione la disciplina di favor consumeristica. Tuttavia, anche in tale ipotesi, la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nelle condi- zioni generali di contratto richiede, per la sua validità, la specifica appro- vazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. Il rispet- to di tale onere non è stato fornito in giudizio: il modulo contrattuale pro- dotto da non risulta infatti sottoscritto. In assenza del rispetto CP_1
degli oneri di forma imposti dall'art 1341 c.c. , la clausola di deroga non
è opponibile e la competenza del Giudice adito deve ritenersi radicata.
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Nel merito, la censura mossa dall'appellante in ordine Controparte_1 alla legittimità dell'addebito contenuto nella fattura impugnata, riferito alla penale per recesso anticipato, non può essere accolta. La società si limita a richiamare una clausola delle condizioni generali di contratto, af- fermando che il avrebbe aderito a un piano promozionale de- PT nominato “7 su 7”, il cui contenuto vincolava il cliente alla permanenza minima di ventiquattro mesi, pena l'addebito di un costo forfettario in ca- so di recesso anticipato con cui sarebbero stati addebitati gli sconti prati- cati.
Sul punto, la Delibera Agcom n. 487/18/CONS, “riconosce espressamen- te la facoltà per l'operatore di addebitare al cliente le spese di recesso che siano giustificate da costi dell'operatore”, precisando che in tali spese “rientrano non solo i costi concretamente sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, ma anche la restituzione degli sconti in misura proporzionata al valore del contratto e alla durata resi- dua dell'eventuale promozione, nonché il pagamento delle rate residue relative a prodotti o servizi offerti congiuntamente al servizio principale”
e che nel caso di specie “le uniche spese addebitate sono quelle che "re- munerano i costi realmente sostenuti dall'azienda”.
L'articolo 4, comma 3, punto a) della Delibera n. 179/03/CSP dispone, inoltre, che “Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a: a) presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i con- tenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in par- ticolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applica- te, la periodicità della fatturazione, i periodi minimi contrattuali, le con- dizioni per il rinnovo ed il recesso, eventuali penali e le condizioni per la cessione del credito e la relativa notifica all'utente ai sensi dell'articolo
1264 c.c.”.
Orbene nel caso in esame l'odierna appellata, nonostante la specifica contestazione, non ha fornito alcuna documentazione idonea a provare la consapevolezza del cliente circa l'onere economico derivante dal recesso.
Invero, non può neppure ritenersi sufficiente il richiamo generico a prassi commerciali o alla struttura standardizzata del contratto, né può invocarsi il principio dell'apparenza contrattuale, che presuppone una condotta concludente inequivoca da parte del destinatario, qui del tutto assente.
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In mancanza di tali presupposti, l'importo addebitato appare arbitrario e privo di fondamento negoziale. Non vi è, infatti, prova positiva che il cliente fosse tenuto al rispetto di un vincolo temporale, né che fosse stato informato delle conseguenze economiche del recesso.
Ne deriva che la penale applicata deve ritenersi indebita, e la relativa vo- ce di fattura infondata.
In conclusione, le censure articolate dalla società appellante si rivelano infondate e l'appello proposto dalla deve essere rigettato, CP_1
con conferma integrale della sentenza resa in primo grado.
Le spese del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, come pure le spese del precedente grado di appello, definito con sentenza poi cassata. Parimenti, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., devono essere poste a carico di Controparte_1
anche le spese del giudizio di legittimità, conclusosi con
[...]
l'accoglimento del ricorso proposto dal sig. . PT
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del rin- vio ex art. 392 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza resa in data 19 dicembre Controparte_1
2014 dal Giudice di Pace di Arienzo, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
– Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
– condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 PT
, delle spese del presente giudizio di rinvio, che liquida per
[...]
compensi professionali € 662,00, oltre rimborso forfettario iva e cpa co- me per legge;
– Condanna altresì la medesima società al pagamento delle spese del giu- dizio di appello definito con sentenza cassata, che liquida per compensi professionali € 662,00, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per leg- ge
– Condanna infine alla rifusione, sempre in favore Controparte_1
di , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Parte_1 per compensi professionali € 678,00, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge.
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- Dispone ai sensi dell'art 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avvocato di qualificatosi anticipatario. Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, 09 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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