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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA - VOLONTARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 561/2024 V.G. promossa da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROVIELLO ROBERTA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE – CONTUMACE
con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/02/2025 sulle seguenti,
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco in data 22/03/2013, cosi come ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio di Bologna in data 20/11/2013; - b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
- c) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico di parte ricorrente”
P.G.: “Visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ha Parte_1 adito questa Corte per chiedere di delibare la decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto con in Prato in Controparte_1 data 24.9.2005 e, pertanto, di dichiarare l'efficacia di detta sentenza nell'ordinamento italiano.
Il P.M. è intervenuto senza rassegnare proprie conclusioni.
, nonostante la rituale notifica, non si è costituito in Controparte_1 giudizio e, pertanto, all'udienza del 21.2.2025, ne è stata dichiarata la contumacia. Alla stessa udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla l. 218/95, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra Italia
e Santa Sede del 18.2.84, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la l. 121/1985) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici (Cass. Sez. I 20.11.2003 n. 17595); inoltre la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. - e non già
l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito - in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, del suddetto Accordo di revisione ha carattere formale e non materiale (Cass. 10.5.2006 n. 10796).
Alla stregua dunque dell'art. 797 c.p.c. e dell'art. 8 n. 2 del detto Accordo, deve affermarsi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento considerato che:
1) il giudice (Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco) che ha pronunziato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale;
2) la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei princìpi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per la parte convenuta;
3) la sentenza risulta definitiva secondo le norme di quell'ordinamento;
4) la sentenza non è contraria ad altra pronunziata da giudice italiano;
5) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
A quest'ultimo riguardo, va evidenziato che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in esame è fondata sul difetto di consenso per l'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio e per l'esclusione della prole da parte di dalla lettura della sentenza medesima emerge Parte_1 peraltro come il fosse consapevole della volontà della futura moglie CP_1 contraria a dette proprietà essenziali del matrimonio cristiano, ovvero appunto quello dell'indissolubilità e della procreazione. Pertanto, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per negare la delibazione della sentenza ecclesiastica, secondo quanto enunciato dalla Suprema Corte, per cui: «In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022)
Del pari, la delibazione della sentenza non può essere negata per il fatto che, da quanto emerge dalla lettura della sentenza medesima, la convivenza tra i coniugi sia perdurata dal 2005 (data del matrimonio) al 2009 (data del ricorso per separazione), in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità” (Cass. SS.UU., n. 16379 del 17.7.2014).
Trattandosi dunque di decisione divenuta, secondo le norme di quell'ordinamento, irrevocabile, vanno riconosciute come esistenti le condizioni per il riconoscimento di essa nell'ordinamento italiano, con relativo ordine impartito all'ufficiale dello stato civile.
La contumacia della parte resistente, che quindi nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, dichiara presenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in
PRATO in data 24.9.2005 da e Parte_1 CP_1
, pronunziata in data 22.3.2013 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
[...]
Etrusco e pubblicata in data 8.5.2013, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Flaminio di Bologna con decreto in data 20.11.2013 e resa esecutiva con provvedimento in data 15.5.2014 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PRATO di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in data 3.3.2025 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio.
La cons. est. La Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
SEZIONE PRIMA - VOLONTARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 561/2024 V.G. promossa da
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROVIELLO ROBERTA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE – CONTUMACE
con l'intervento del PG La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/02/2025 sulle seguenti,
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “a) dichiarare l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco in data 22/03/2013, cosi come ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio di Bologna in data 20/11/2013; - b) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
- c) Porre le spese di procedura e gli onorari di causa a carico di parte ricorrente”
P.G.: “Visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ha Parte_1 adito questa Corte per chiedere di delibare la decisione ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto con in Prato in Controparte_1 data 24.9.2005 e, pertanto, di dichiarare l'efficacia di detta sentenza nell'ordinamento italiano.
Il P.M. è intervenuto senza rassegnare proprie conclusioni.
, nonostante la rituale notifica, non si è costituito in Controparte_1 giudizio e, pertanto, all'udienza del 21.2.2025, ne è stata dichiarata la contumacia. Alla stessa udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale privato, di cui alla l. 218/95, non ha comportato l'abrogazione del sistema (previsto dall'art. 8 dell'Accordo tra Italia
e Santa Sede del 18.2.84, di modifica del Concordato lateranense, reso esecutivo con la l. 121/1985) per la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici (Cass. Sez. I 20.11.2003 n. 17595); inoltre la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 c.p.c. - e non già
l'art. 64 della legge n. 218 del 1995, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito - in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, del suddetto Accordo di revisione ha carattere formale e non materiale (Cass. 10.5.2006 n. 10796).
Alla stregua dunque dell'art. 797 c.p.c. e dell'art. 8 n. 2 del detto Accordo, deve affermarsi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento considerato che:
1) il giudice (Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco) che ha pronunziato la sentenza de qua era munito di competenza giurisdizionale;
2) la procedura si è ivi svolta con il rispetto dei princìpi del contraddittorio e delle garanzie di difesa per la parte convenuta;
3) la sentenza risulta definitiva secondo le norme di quell'ordinamento;
4) la sentenza non è contraria ad altra pronunziata da giudice italiano;
5) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
A quest'ultimo riguardo, va evidenziato che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in esame è fondata sul difetto di consenso per l'esclusione dell'indissolubilità del matrimonio e per l'esclusione della prole da parte di dalla lettura della sentenza medesima emerge Parte_1 peraltro come il fosse consapevole della volontà della futura moglie CP_1 contraria a dette proprietà essenziali del matrimonio cristiano, ovvero appunto quello dell'indissolubilità e della procreazione. Pertanto, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per negare la delibazione della sentenza ecclesiastica, secondo quanto enunciato dalla Suprema Corte, per cui: «In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022)
Del pari, la delibazione della sentenza non può essere negata per il fatto che, da quanto emerge dalla lettura della sentenza medesima, la convivenza tra i coniugi sia perdurata dal 2005 (data del matrimonio) al 2009 (data del ricorso per separazione), in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: “La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità” (Cass. SS.UU., n. 16379 del 17.7.2014).
Trattandosi dunque di decisione divenuta, secondo le norme di quell'ordinamento, irrevocabile, vanno riconosciute come esistenti le condizioni per il riconoscimento di essa nell'ordinamento italiano, con relativo ordine impartito all'ufficiale dello stato civile.
La contumacia della parte resistente, che quindi nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Firenze, dichiara presenti i requisiti per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio, contratto con rito concordatario in
PRATO in data 24.9.2005 da e Parte_1 CP_1
, pronunziata in data 22.3.2013 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
[...]
Etrusco e pubblicata in data 8.5.2013, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico
Regionale Flaminio di Bologna con decreto in data 20.11.2013 e resa esecutiva con provvedimento in data 15.5.2014 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di PRATO di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in data 3.3.2025 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio.
La cons. est. La Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri D.ssa Isabella Mariani
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni