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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2024, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2184.2022 R.A.C.L., promossa da:
TO AN
con il proc. avv. Faenza dom.
CONTRO
CP_1.
avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegno ex 1.222.84 in considerazione del quadro patologico sofferto con conseguente condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese. All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa.
CP Fissata l'udienza di discussione si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa. Nella specie pacifica appare tra le parti la sussistenza del prescritto requisito assicurativo. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire la prestazione oggetto di causa, tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.
Il Ctu ha osservato come il ricorrente sia affetto da "Esiti artroprotesi Artromiolisi ginocchio Dx in gonartrosi Sn." ed evidenziato quanto segue: "Dalla documentazione sanitaria agli atti si è messo in evidenza che il Sig. AN TO, di anni 51, scolarità licenza media inferiore, professione operaio installatore pannelli pubblicitari, risulta essere affetto da una gonartrosi bilaterale maggiore a dx che ha necessitato di intervento di artroprotesi nel corso del 2017. Successivamente nel 2021 il ricorre è stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico di artromiolisi per rigidità dello stesso L'intervento consiste nella sezione dell'inserzione prossimale del muscolo vasto laterale, nella liberazione di tutte le connessioni che il quadricipite contrae con il femore e nella liberazione delle aderenze intra-iuxtarticolari formatesi ed ha sicuramente migliorato il quadro clinico precedente. Il ginocchio sx presenta una artrosi che determina una riduzione dei movimenti di flesso estensione ai gradi. La deambulazione avviene in modo autonomo con lieve zoppia.
Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla S.V.Ill.ma: CI ON è affetto da affezioni permanenti che riducono la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ma NON nei termini di legge". Ritiene questo decidente di poter far proprie le conclusioni tratte dal ctu in considerazione del rigore con cui sono state tratte, non apparendo minate da osservazioni della parte interessata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di parte ricorrente.
CP Condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese sostenute che liquida per competenze in euro 911,00 in relazione alla fase di Atp ed in euro 1800,00 in relazione alla fase di opposizione;
il tutto oltre accessori ex lege.
Lecce, 12/03/2024
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2184.2022 R.A.C.L., promossa da:
TO AN
con il proc. avv. Faenza dom.
CONTRO
CP_1.
avvocatura
Parte ricorrente ha adito ex art.445 bis cpc questo Giudice chiedendo accertarsi il proprio diritto all'assegno ex 1.222.84 in considerazione del quadro patologico sofferto con conseguente condanna di al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese. All'uopo espone di aver invano presentato domanda amministrativa.
CP Fissata l'udienza di discussione si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
L'assegno ordinario di invalidità può essere conseguito dall'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta a meno di un terzo, per infermità, difetto fisico o mentale, in relazione ad occupazioni compatibili rispetto alle sue attitudini. Legittimato a conseguirla è l'assicurato che, alla data della domanda, abbia già maturato cinque anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda relativa. Nella specie pacifica appare tra le parti la sussistenza del prescritto requisito assicurativo. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'emergenza delle condizioni patologiche utili a conseguire la prestazione oggetto di causa, tanto in riferimento alla data della domanda amministrativa, ovvero successivamente.
Il Ctu ha osservato come il ricorrente sia affetto da "Esiti artroprotesi Artromiolisi ginocchio Dx in gonartrosi Sn." ed evidenziato quanto segue: "Dalla documentazione sanitaria agli atti si è messo in evidenza che il Sig. AN TO, di anni 51, scolarità licenza media inferiore, professione operaio installatore pannelli pubblicitari, risulta essere affetto da una gonartrosi bilaterale maggiore a dx che ha necessitato di intervento di artroprotesi nel corso del 2017. Successivamente nel 2021 il ricorre è stato sottoposto a nuovo intervento chirurgico di artromiolisi per rigidità dello stesso L'intervento consiste nella sezione dell'inserzione prossimale del muscolo vasto laterale, nella liberazione di tutte le connessioni che il quadricipite contrae con il femore e nella liberazione delle aderenze intra-iuxtarticolari formatesi ed ha sicuramente migliorato il quadro clinico precedente. Il ginocchio sx presenta una artrosi che determina una riduzione dei movimenti di flesso estensione ai gradi. La deambulazione avviene in modo autonomo con lieve zoppia.
Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla S.V.Ill.ma: CI ON è affetto da affezioni permanenti che riducono la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini ma NON nei termini di legge". Ritiene questo decidente di poter far proprie le conclusioni tratte dal ctu in considerazione del rigore con cui sono state tratte, non apparendo minate da osservazioni della parte interessata. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Pone le spese di consulenza siccome liquidate a carico di parte ricorrente.
CP Condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese sostenute che liquida per competenze in euro 911,00 in relazione alla fase di Atp ed in euro 1800,00 in relazione alla fase di opposizione;
il tutto oltre accessori ex lege.
Lecce, 12/03/2024
Lorenzo Bellanova