Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 4333/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Fabrizio Alessandria Giudice
Sara Perlo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4333/24 promossa da:
(COD. FISC. BHA – CODICE Parte_1 CodiceFiscale_1
C.U.I. NATO A BOUDON - GAMBIA IL 01.01.2001, RAPPRESENTATO E C.F._2
DIFESO DALL'AVV. FEDERICA CRESCIMONE DEL FORO DI TORINO
RICORRENTE- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, fissata udienza di comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
In via preliminare:
• sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone e del relativo ordine di allontanamento;
Nel merito:
• annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno Prot. nr. 873/2022, emesso in data 10.03.2022 e notificato all'odierna parte ricorrente il 08.02.2024 (sub Doc. 5), ed il conseguente ordine di allontanamento rivolto all'istante;
• e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del Sig. ; Parte_1
• condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. “
per parte resistente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Nel merito: rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
****
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 16.10.20, ha chiesto al Questore di Torino il rinnovo del permesso di soggiorno a lui rilasciato per motivi umanitari in permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 873/22 reso in data 10.3.22 e notificato al ricorrente in data 8.2.24 il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 30.12.21 reso dalla C.T. di Torino.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 8.3.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
L'udienza del 3.12.24 veniva rinviata all'udienza del 4.2.25 nel corso della quale il legale ribadiva quanto già evidenziato in precedenza dal ricorrente e, cioè, la difficoltà dello stesso a trovare un lavoro regolare stante il mancato rilascio della c.d. ricevuta da parte della p.a. All'udienza del 3 dicembre, infatti, il ricorrente aveva dichiarato “Parlo e capisco l'italiano. Sono in Italia dal 2017 Adesso vivo ad Alessandria in una casa con un mio amico della mia stessa nazionalità. Il contratto è intestato a lui. Non riesco a trovare lavoro. Sono stato a Malta per 3 anni. Sono andato a trovare un amico. Ho anche trovato lavoro come elettricista ma non mi sono potuto fermare perché il mio approdo è stato l'Italia e quindi devo fare i documenti qui. Non riesco a iscrivermi al centro per l'impiego perché dicono che non ho i documenti in regola.” Il Tribunale provvedeva pertanto a pronunciare ordinanza con la quale disponeva che la Questura competente provvedesse a restituire al ricorrente la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della domanda, avente valore sostanziale di permesso di soggiorno provvisorio e fissava nuova udienza per la comparizione delle parti. A tale udienza compariva la difesa del ricorrente che richiamava le conclusioni e la documentazione integrativa prodotta. Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2 Quindi, sulle richiamate conclusioni di parte ricorrente, il giudice si riservava di riferire al collegio.
La Questura di Torino ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando la sua integrazione sociale sul territorio nazionale anche in considerazione del lungo periodo di residenza in Italia e dalla cesura dei suoi rapporti con lo Stato di provenienza. Ha inoltre evidenziato che il provvedimento di rigetto non era stato preceduto dalla dovuta comunicazione di avvio del procedimento. Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che dalla documentazione prodotta non emerge una effettiva integrazione del ricorrente, considerata l'assenza di attività lavorativa idonea a garantirgli il mantenimento.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Ciò premesso, appare del tutto irrilevante la mancata comunicazione di avvio del procedimento, anche in considerazione del fatto che il medesimo ha avuto inizio su impulso dello stesso ricorrente che, in data 16.10.20, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che trova applicazione, nel caso di specie, la normativa antecedente alla modifica introdotta con il d.l. 20/23. Infatti, l'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Il citato decreto è entrato in vigore in data 11.03.2023 mentre la domanda del ricorrente è stata presentata in data antecedente. In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò premesso, e ritornando al caso di specie, si rileva che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia 8 anni fa quando era ancora minorenne (ed, in quanto persona vulnerabile, venne a lui riconosciuta la protezione umanitaria). Il ricorrente ha quindi vissuto la sua giovinezza principalmente in Italia ove ha certamente intessuto, in questo lasso temporale, amicizie e sviluppato la sua vita sociale e si è, nel contempo, sempre più sradicato dal suo paese di provenienza . Il ricorrente ha seguito, con profitto, un percorso scolastico, frequentando nel 2018 la classe 3° (media); sa esprimersi, come è risultato in udienza, in discreto italiano;
ha chiesto di essere preso in carico dal servizio al lavoro “con l'obiettivo di poter essere orientato professionalmente e di poter ricevere assistenza nella ricerca di una occupazione”. L'assenza di un permesso di soggiorno ed il mancato rilascio al medesimo della c.d. ricevuta (equivalente ad un permesso di soggiorno provvisorio) non hanno però consentito al ricorrente di portare a termine il suo progetto. La cooperativa “Il Punto”, infatti, riferisce che “pur essendo parso motivato e determinato, Par l'attuale questione giuridica del signor preclude allo stato attuale la presa in carico, così come l'inserimento lavorativo Par dell'utente. Permane la disponibilità … di offrire i propri servizi al signor nel momento in cui la sua situazione giuridica ne consentirà l'occupabilità”. Successivamente, ottenuto il rilascio della ricevuta, la cooperativa ha sottoscritto, in data 15.4.25, con il ricorrente un contratto di tirocinio di inserimento lavorativo, retribuito, nell'ambito dell'edilizia ed, in particolare, nella posa di pavimenti. E' opportuno ribadire che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia “può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili…” (vedasi Cass. sent. n. 4455/ 2018). D'altronde la giurisprudenza di legittimità e quella unionale hanno più volte ribadito che il parametro dell'integrazione sociale non è limitato all'attività lavorativa ma è un concetto più ampio che riguarda il complesso delle relazioni con le persone e con il mondo esterno “e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8” (Corte EDU ricorso n. 57433/15 – causa c. Italia del 14.2.2019). Pt_2
Ciò stante, tenuto conto del fatto che il ricorrente è giunto in Italia quando era ancora minorenne e qui ha sviluppato la sua personalità frequentando la scuola, aderendo a percorsi formativi e svolgendo attività lavorative, ancorchè non sempre regolari a cagione della sua posizione giuridica, e che ivi ha una sua sistemazione abitativa (si veda doc.1), ritiene il collegio che un eventuale rientro nel suo paese di origine (in un contesto, oltre tutto, caratterizzato da instabilità politica e povertà) comporterebbe una violazione della sua vita privata e minerebbe il percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia nonché le prospettive di sviluppo dello stesso. Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, ritiene il Tribunale che vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua piena integrazione nel nostro Paese.
Nulla sulle spese di lite, essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a (COD. FISC. BHA Z317J- Parte_1 C.F._3
TP0013729 – CODICE C.U.I. NATO A BOUDON - GAMBIA IL C.F._4 C.F._2
01.01.2001, il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile, alla scadenza, in permesso per motivi di lavoro
Dispone trasmettersi gli atti alla Questura competente.
Così deciso in Torino, 3.6.25
Il Presidente
Alessandra Aragno