Art. 1. Articolo unico.
Il termine di cui all' art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482 , per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.
Il termine di cui all' art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482 , per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.