Articolo 1 della Legge 12 agosto 1951, n. 741
Versione
21 settembre 1951
Art. 1. Articolo unico.

Il termine di cui all' art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482 , per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.

Entrata in vigore il 21 settembre 1951