Art. 333.
(Risoluzione di contratti).
Con decreto del Duce, possono essere emanate disposizioni per la risoluzione dei contratti conchiusi anteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, in quanto la loro esecuzione importi il compimento, dopo il provvedimento stesso, di atti vietati dagli articoli precedenti.
Con decreto del Duce, puo' essere disposta la risoluzione di altri contratti, conchiusi da persone di nazionalita' italiana, nei quali siano parte, o comunque abbiano interessi predominanti, lo Stato nemico o persone di nazionalita' nemica, qualora da detti contratti possa derivare danno agli interessi dello Stato.
(Risoluzione di contratti).
Con decreto del Duce, possono essere emanate disposizioni per la risoluzione dei contratti conchiusi anteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, in quanto la loro esecuzione importi il compimento, dopo il provvedimento stesso, di atti vietati dagli articoli precedenti.
Con decreto del Duce, puo' essere disposta la risoluzione di altri contratti, conchiusi da persone di nazionalita' italiana, nei quali siano parte, o comunque abbiano interessi predominanti, lo Stato nemico o persone di nazionalita' nemica, qualora da detti contratti possa derivare danno agli interessi dello Stato.