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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia presidente dott.ssa Chiara Pulicati giudice dott.ssa Beatrice Ruperto giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
RL (RM), Via Giuseppe Di Vittorio 1; letto il ricorso ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
udita la relazione del giudice relatore;
dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che:
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, cessionaria del credito nell'ambito di operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 (cfr. all.ti c, d, e ricorso); risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della resistente;
la società debitrice non ha né dedotto né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui agli artt. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della resistente - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale - reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente e dall'esito infruttuoso delle azioni esecutive esperite (all.ti 5-8 ricorso) - dal mancato deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2007;
1 rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è superiore ad euro trentamila
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
RL (RM), Via Giuseppe Di Vittorio 1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Beatrice Ruperto
NOMINA
Curatore il dott. Fabrizio Mancini
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 4.7.2025 alle ore 11:00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4,
CCII.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 6.3.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il presidente
Dott. Francesco Lupia
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