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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 30/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 950/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, nella sua qualità di titolare della “Impresa individuale D.R. di D'FU Parte_1
CO, assistito e difeso dall'Avvocato Riccardo Bistolfi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acqui Terme (AL), via Giuseppe Mazzini nr. 31 (posta elettronica certificata
, come da procura in atti Email_1
Attore in opposizione
Contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Migliassi del Foro di Asti (c.f.
[...]
- PEC: , ed elettivamente C.F._1 Email_2 domiciliato presso il suo studio in , Corso Italia n.2, come da procura in atti;
CP_1
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“contrariis rejectis, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza ad integrazione di quelli documentali già offerte, voglia l'Ill.mo designato Giudice del
Tribunale di Asti, accertate per le ragioni esposte in atti le nullità evidenziate dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo numero 316/2024 ingiunzioni, pubblicato in data 13 marzo 2024 dal Tribunale di Asti in quanto infondato in fatto e diritto e, in particolare, nel quantum.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato degli accessori fiscale e previdenziali come per legge".
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria,
- in via preliminare
pagina 1 di 7 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il tutto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
- in via principale nel merito:
- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie, respingere la proposta opposizione ed ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con il favore delle spese della fase monitoria e del presente giudizio, oltre IVA,
CPA ed eventuali costi di c.t.p. e c.t.u.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2024 13.3.2024 con il quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto di pagare in favore della Controparte_1 la somma di € 213.406,18, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito, in primo luogo, l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla banca per difetto di prova della sussistenza del credito. Inoltre, ha allegato che la banca convenuta avrebbe applicato interessi anatocistici illegittimi nel rapporto di conto corrente affidato e interessi derivanti da capitalizzazione secondo il metodo di calcolo “composto” in relazione al rapporto di mutuo chirografario, da intendersi anch'essi illegittimi ai sensi dell'art. 117, quarto comma, T.u.b..
Con comparsa depositata in data 17.9.2024 si è costituita in giudizio la banca convenuta, contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle difese avversarie, e chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 10.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e con successivo provvedimento del 10.2.2025 è stata rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile avanzata dalla parte attrice, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
All'udienza del 20.10.2025 la causa è quindi stata rimessa in decisione.
* * *
L'opposizione proposta dall'attore è infondata, e deve pertanto essere respinta, per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 7 In primo luogo, si osserva come risulti priva di fondamento l'eccezione di carenza di prova del credito, sollevata dalla parte convenuta.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, nella fase monitoria costituisce idonea prova scritta del credito l'estratto conto relativo anche soltanto all'ultima fase di movimentazione del conto, purché certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca ex art. 50 T.U.B., mentre solo nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto (cfr., ex pruribus: Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 18541 del 2013).
Nel caso di specie la banca convenuta ha assolto tale onere nella fase monitoria (nella quale ha prodotto, altresì, il contratto di apertura di conto corrente in corso di efficacia), mentre, nella presente fase di opposizione, ha ulteriormente prodotto il precedente contratto di apertura di conto corrente, stipulato il 12.2.2018 (poi sostituito dal contratto 18.5.2021), nonché gli estratti conto scalari relativi all'intero rapporto oggetto di causa, di talché l'onere probatorio sul punto deve ritenersi pienamente assolto.
Anche l'eccezione relativa alla (dedotta) illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto di conto corrente risulta infondata.
Al riguardo, si osserva innanzitutto come, nel caso di specie, il rapporto oggetto di causa sia intercorso nel periodo successivo al 1 luglio 2000 (periodo prima del quale, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inaugurato dalle note pronunce della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99, non era possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi).
Per il periodo successivo al luglio 2000, infatti, il Legislatore ha ammesso la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Nei rapporti in questione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risulta quindi astrattamente legittima, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa sia prevista in contratto e che la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto (cfr. art. 25 D.Lgs. 342/1999 di modifica dell'art. 120
D.Lgs. n. 385/1993; Delibera del CICR 9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).
Facendo applicazione di tale principio generale, nella fattispecie per cui è causa può dirsi provata la sussistenza delle predette condizioni, risultando, in particolare, dalla documentazione in atti (tanto in relazione al contratto di apertura di conto corrente del
12.2.2018 quanto in quello del 18.5.2021; v. docc. nn. 2 e 3), la specifica approvazione per iscritto da parte del correntista delle clausole in questione. Entrambi i contratti di corrente ordinario oggetto di causa, sui quali erano regolate le aperture di credito, prevedevano inoltre espressamente la capitalizzazione annuale tanto per gli interessi creditori quanto per gli interessi debitori, in condizioni, quindi, di reciprocità (non rilevando, sul punto, la sproporzione pagina 3 di 7 tra il tasso di interesse debitorio e quello creditorio, che, peraltro, a differenza di quanto allegato in atto di citazione, non è sempre stato pari a zero, dal momento che, in forza del contratto 12.2.2018 era pari allo 0,10%).
Ne consegue che la capitalizzazione annuale degli interessi passivi pattuita deve ritenersi legittima.
Da ultimo, si osserva come anche l'eccezione relativa all'illegittimità degli interessi applicati nel rapporto di mutuo chirografario contraddistinto con il numero 83/28/00031 risulti infondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, infatti, che le parti hanno pattuito, per iscritto, le condizioni economiche del mutuo oggetto di causa.
Il piano di ammortamento, sottoscritto da tutte le parti (v. doc. n. 4), reca inoltre indicazione analitica del numero e dell'importo delle rate, nonché delle quote di interessi e di capitale imputate a ciascuna, secondo il modello, ampiamente diffuso nella pratica bancaria, dell'ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi in quote periodiche, muovendo dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire, secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate, sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro (sulla legittimità di tale meccanismo cfr., tra le tante: Cass. 14166/2021).
Non possono, pertanto, ritenersi sussistenti le nullità invocate dalla parte attrice, e ciò in forza del condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso dal principio di diritto affermato con sentenza resa a Sezioni Unite n. 15130/2024, secondo cui: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel caso di specie, infatti, la misura degli interessi, pattuita per iscritto, risulta individuata con sufficiente precisione, e non può, comunque, ritenersi indeterminata, e lo stesso deve dirsi per il meccanismo di calcolo adottato, chiaramente desumibile del piano di ammortamento consegnato dalla banca al cliente e da quest'ultimo sottoscritto per accettazione. Il piano di ammortamento, che costituisce uno strumento informativo avanzato, strutturato in modo da consentire all'utente di comprendere, in modo semplice, gli effetti economici concreti delle condizioni pattuite, prevedeva con chiarezza le modalità di calcolo degli interessi, e i loro effetti economici concreti, che sono stati accettati dall'odierno attore. Né può ritenersi che tali pagina 4 di 7 modalità di calcolo abbiano comportato l'addebito di costi occulti a carico del mutuatario, in forza di un'illegittima applicazione del fenomeno anatocistico.
Lo scrivente giudice ritiene infatti pienamente condivisibile, in materia, l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso, tra gli altri, dalla Corte d'Appello di Torino, i cui enunciati verranno, per esigenze di sintesi, richiamati per relationem qui di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Con la sentenza n. 544/2020, pubblicata in data 21/05/2020, la Corte d'Appello di Torino, affrontando un precedente conforme, ha statuito, in particolare, che: “Il piano di ammortamento a rata costante (“francese”) prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato. In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che – nella invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti.
Deve in primo luogo fugarsi l'equivoco che conduce ad affermare che il metodo di ammortamento “francese” non comporti l'applicazione di interessi composti, ed a ritenere per tale via che esso non produca alcun fenomeno anatocistico: tale scorciatoia, pur tralaticiamente praticata, non è percorribile, in quanto la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza). La vera questione è se i due ambiti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – siano sovrapponibili ovvero, come ritiene questa Corte, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si pagina 5 di 7 riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Pur ritenendosi sufficienti tale considerazioni, va precisato altresì, a fronte della obiezione di parte appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto - non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una
“preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni già svolte in precedenza, deve ritenersi che gli interessi corrispettivi fossero conosciuti, o comunque agevolmente conoscibili ex ante dal mutuatario, sulla base degli elementi contenuti nel contratto e nel piano di ammortamento, e che gli stessi non erano esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione avrebbe cessato alla scadenza del periodo di ammortamento. Tali circostanze rendevano quindi il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro.
Ne consegue, pertanto, che le doglianze sollevate dall'attore devono ritenersi infondate.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
pagina 6 di 7 - Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, seguono la soccombenza, non essendovi ragione per derogare a tale principio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita: Par
- rigetta l'opposizione proposta da , nella sua qualità di titolare della “Impresa Parte_1 individuale D.R. di D'FU CO;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in €
7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Asti, 30.10.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, nella sua qualità di titolare della “Impresa individuale D.R. di D'FU Parte_1
CO, assistito e difeso dall'Avvocato Riccardo Bistolfi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acqui Terme (AL), via Giuseppe Mazzini nr. 31 (posta elettronica certificata
, come da procura in atti Email_1
Attore in opposizione
Contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Migliassi del Foro di Asti (c.f.
[...]
- PEC: , ed elettivamente C.F._1 Email_2 domiciliato presso il suo studio in , Corso Italia n.2, come da procura in atti;
CP_1
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“contrariis rejectis, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza ad integrazione di quelli documentali già offerte, voglia l'Ill.mo designato Giudice del
Tribunale di Asti, accertate per le ragioni esposte in atti le nullità evidenziate dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo numero 316/2024 ingiunzioni, pubblicato in data 13 marzo 2024 dal Tribunale di Asti in quanto infondato in fatto e diritto e, in particolare, nel quantum.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato degli accessori fiscale e previdenziali come per legge".
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni opportuna declaratoria,
- in via preliminare
pagina 1 di 7 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il tutto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
- in via principale nel merito:
- previ i più opportuni accertamenti e declaratorie, respingere la proposta opposizione ed ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova, e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con il favore delle spese della fase monitoria e del presente giudizio, oltre IVA,
CPA ed eventuali costi di c.t.p. e c.t.u.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2024 13.3.2024 con il quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto di pagare in favore della Controparte_1 la somma di € 213.406,18, oltre interessi come da domanda e spese di lite.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha eccepito, in primo luogo, l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla banca per difetto di prova della sussistenza del credito. Inoltre, ha allegato che la banca convenuta avrebbe applicato interessi anatocistici illegittimi nel rapporto di conto corrente affidato e interessi derivanti da capitalizzazione secondo il metodo di calcolo “composto” in relazione al rapporto di mutuo chirografario, da intendersi anch'essi illegittimi ai sensi dell'art. 117, quarto comma, T.u.b..
Con comparsa depositata in data 17.9.2024 si è costituita in giudizio la banca convenuta, contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle difese avversarie, e chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 10.12.2024 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e con successivo provvedimento del 10.2.2025 è stata rigettata la richiesta di CTU tecnico-contabile avanzata dalla parte attrice, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
All'udienza del 20.10.2025 la causa è quindi stata rimessa in decisione.
* * *
L'opposizione proposta dall'attore è infondata, e deve pertanto essere respinta, per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 7 In primo luogo, si osserva come risulti priva di fondamento l'eccezione di carenza di prova del credito, sollevata dalla parte convenuta.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, nella fase monitoria costituisce idonea prova scritta del credito l'estratto conto relativo anche soltanto all'ultima fase di movimentazione del conto, purché certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca ex art. 50 T.U.B., mentre solo nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto (cfr., ex pruribus: Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 18541 del 2013).
Nel caso di specie la banca convenuta ha assolto tale onere nella fase monitoria (nella quale ha prodotto, altresì, il contratto di apertura di conto corrente in corso di efficacia), mentre, nella presente fase di opposizione, ha ulteriormente prodotto il precedente contratto di apertura di conto corrente, stipulato il 12.2.2018 (poi sostituito dal contratto 18.5.2021), nonché gli estratti conto scalari relativi all'intero rapporto oggetto di causa, di talché l'onere probatorio sul punto deve ritenersi pienamente assolto.
Anche l'eccezione relativa alla (dedotta) illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto di conto corrente risulta infondata.
Al riguardo, si osserva innanzitutto come, nel caso di specie, il rapporto oggetto di causa sia intercorso nel periodo successivo al 1 luglio 2000 (periodo prima del quale, alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inaugurato dalle note pronunce della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99, non era possibile alcuna capitalizzazione degli interessi passivi).
Per il periodo successivo al luglio 2000, infatti, il Legislatore ha ammesso la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Nei rapporti in questione la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi risulta quindi astrattamente legittima, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori) e a condizione che la stessa sia prevista in contratto e che la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto (cfr. art. 25 D.Lgs. 342/1999 di modifica dell'art. 120
D.Lgs. n. 385/1993; Delibera del CICR 9/2/2000; Corte Cost. n. 425/2000).
Facendo applicazione di tale principio generale, nella fattispecie per cui è causa può dirsi provata la sussistenza delle predette condizioni, risultando, in particolare, dalla documentazione in atti (tanto in relazione al contratto di apertura di conto corrente del
12.2.2018 quanto in quello del 18.5.2021; v. docc. nn. 2 e 3), la specifica approvazione per iscritto da parte del correntista delle clausole in questione. Entrambi i contratti di corrente ordinario oggetto di causa, sui quali erano regolate le aperture di credito, prevedevano inoltre espressamente la capitalizzazione annuale tanto per gli interessi creditori quanto per gli interessi debitori, in condizioni, quindi, di reciprocità (non rilevando, sul punto, la sproporzione pagina 3 di 7 tra il tasso di interesse debitorio e quello creditorio, che, peraltro, a differenza di quanto allegato in atto di citazione, non è sempre stato pari a zero, dal momento che, in forza del contratto 12.2.2018 era pari allo 0,10%).
Ne consegue che la capitalizzazione annuale degli interessi passivi pattuita deve ritenersi legittima.
Da ultimo, si osserva come anche l'eccezione relativa all'illegittimità degli interessi applicati nel rapporto di mutuo chirografario contraddistinto con il numero 83/28/00031 risulti infondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, infatti, che le parti hanno pattuito, per iscritto, le condizioni economiche del mutuo oggetto di causa.
Il piano di ammortamento, sottoscritto da tutte le parti (v. doc. n. 4), reca inoltre indicazione analitica del numero e dell'importo delle rate, nonché delle quote di interessi e di capitale imputate a ciascuna, secondo il modello, ampiamente diffuso nella pratica bancaria, dell'ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi in quote periodiche, muovendo dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire, secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate, sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro (sulla legittimità di tale meccanismo cfr., tra le tante: Cass. 14166/2021).
Non possono, pertanto, ritenersi sussistenti le nullità invocate dalla parte attrice, e ciò in forza del condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, espresso dal principio di diritto affermato con sentenza resa a Sezioni Unite n. 15130/2024, secondo cui: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel caso di specie, infatti, la misura degli interessi, pattuita per iscritto, risulta individuata con sufficiente precisione, e non può, comunque, ritenersi indeterminata, e lo stesso deve dirsi per il meccanismo di calcolo adottato, chiaramente desumibile del piano di ammortamento consegnato dalla banca al cliente e da quest'ultimo sottoscritto per accettazione. Il piano di ammortamento, che costituisce uno strumento informativo avanzato, strutturato in modo da consentire all'utente di comprendere, in modo semplice, gli effetti economici concreti delle condizioni pattuite, prevedeva con chiarezza le modalità di calcolo degli interessi, e i loro effetti economici concreti, che sono stati accettati dall'odierno attore. Né può ritenersi che tali pagina 4 di 7 modalità di calcolo abbiano comportato l'addebito di costi occulti a carico del mutuatario, in forza di un'illegittima applicazione del fenomeno anatocistico.
Lo scrivente giudice ritiene infatti pienamente condivisibile, in materia, l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso, tra gli altri, dalla Corte d'Appello di Torino, i cui enunciati verranno, per esigenze di sintesi, richiamati per relationem qui di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Con la sentenza n. 544/2020, pubblicata in data 21/05/2020, la Corte d'Appello di Torino, affrontando un precedente conforme, ha statuito, in particolare, che: “Il piano di ammortamento a rata costante (“francese”) prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro, mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato. In ogni rata, la quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento e la quota capitale rimborsata per differenza tra l'ammontare della rata e gli interessi di periodo;
il calcolo degli interessi sul capitale residuo comporta che gli interessi si riducano progressivamente di rata in rata in ragione dell'ammortamento del debito capitale, che – nella invarianza della rata – viene rimborsato per quote capitali crescenti.
Deve in primo luogo fugarsi l'equivoco che conduce ad affermare che il metodo di ammortamento “francese” non comporti l'applicazione di interessi composti, ed a ritenere per tale via che esso non produca alcun fenomeno anatocistico: tale scorciatoia, pur tralaticiamente praticata, non è percorribile, in quanto la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza). La vera questione è se i due ambiti – interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. – siano sovrapponibili ovvero, come ritiene questa Corte, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che
l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. L'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si pagina 5 di 7 riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Pur ritenendosi sufficienti tale considerazioni, va precisato altresì, a fronte della obiezione di parte appellante che ravvisa comunque nel mutuo con ammortamento francese una sorta di anatocismo occulto o surrettizio, con artificioso aumento del tasso di interesse pattuito ex art. 1284 c.c., che - anche in concreto - non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore: gli interessi corrispettivi sono infatti conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento. Questo rende il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una
“preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni già svolte in precedenza, deve ritenersi che gli interessi corrispettivi fossero conosciuti, o comunque agevolmente conoscibili ex ante dal mutuatario, sulla base degli elementi contenuti nel contratto e nel piano di ammortamento, e che gli stessi non erano esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione avrebbe cessato alla scadenza del periodo di ammortamento. Tali circostanze rendevano quindi il debito per interessi perfettamente determinato, salva l'eventuale variabilità del parametro.
Ne consegue, pertanto, che le doglianze sollevate dall'attore devono ritenersi infondate.
Per tutte le ragioni che precedono, l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata.
pagina 6 di 7 - Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, seguono la soccombenza, non essendovi ragione per derogare a tale principio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita: Par
- rigetta l'opposizione proposta da , nella sua qualità di titolare della “Impresa Parte_1 individuale D.R. di D'FU CO;
- condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in €
7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Asti, 30.10.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
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