2. Il Ministero degli affari esteri, in qualita' di autorita' nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:
a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i);
b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).