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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 9.04.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1703/2017 e vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Alessi;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore, resistente rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Falcone.
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 marzo 2017 premesso di essere dipendente dell' Parte_1 [...]
con effetto dal 19.09.2001, inizialmente con qualifica di capo operaio Controparte_2
manutenzione presso le varie unità aziendali dislocate nel territorio taorminese parametro retributivo iniziale
138, esponeva che con determina del 07.03.2013 l'azienda, a seguito della meccanizzazione delle casse Lumbi
Porta Catania e Funivia recuperava forza lavoro e conseguentemente procedeva ad una riorganizzazione dei servizi assegnando la relativa manutenzione informatica al ricorrente, dotato di particolari competenze e conoscenze. Deduceva che da detta data (07.03.2013) al ricorrente veniva assegnata la qualifica di capo operaio manutenzione informatica ed assegnato parametro retributivo 188, compiti che svolgeva con professionalità ed esperienza sino al settembre 2016 allorquando con il cedolino dello stipendio del mese di ottobre 2016 veniva retrocesso al parametro 138 con qualifica di capo operaio manutenzione e con quello di novembre 2016, sebbene
1 venisse mantenuto il parametro 138, veniva riformata la qualifica in quella di parcheggiatore cassiere. Precisava tuttavia che con determina del 21.11.2014, avente ad oggetto l'organigramma aziendale, l'attuale liquidatore confermava il al centro di responsabilità unità operativa amministrazione come capo operatore Pt_1
informatica aziendale e funzioni delegate. Riferiva che, in ragione del procedimento di informatizzazione delle casse dei parcheggi e della conseguente introduzione della figura professionale di operatore manutenzione informatica, al veniva riassegnato il compito di cassiere parcheggiatore da espletare Pt_1
contemporaneamente al servizio di responsabile informatico. Lamentava che, avendo il ricorrente manifestato l'inopportunità del riaffidamento di un servizio unitamente a quello di informatico atteso che non avrebbe potuto garantire nell'ambito della medesima prestazione entrambi i servizi, veniva avviata una procedura di interpello per lo svolgimento del servizio informatico con riconoscimento forfettario mensile di euro 100,00 senza alcuna modifica dello stato economico e giuridico dei partecipanti alla procedura di interpello. Precisava di non aver partecipato alla procedura, stante la chiara violazione del proprio diritto maturato, e di essere stato demansionato e dequalificato con ritorno alla mansione di assunzione a parametro iniziale 138 nonostante per oltre tre anni avesse con continuità e a posto vacante svolto le mansioni del parametro 188. Esponeva che con determina del 07.10.2016 n. 356 l'attività di manutenzione informatica veniva affidata a con Persona_1
decorrenza dal 01.12.2016 e sino al 31.05.2017 previo riconoscimento di un superminimo individuale di euro
100,00 mensili. Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di specialista informatico a partire dal mese di marzo 2013 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, che venisse condannata l al relativo inquadramento nella superiore Controparte_1
qualifica di specialista informatico parametro retributivo 188 nonché al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dal mese di ottobre 2016 e sino all'effettivo inquadramento, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
che venisse condannata l'azienda convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della società convenuta da liquidarsi nella somma di euro 5.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 26.04.2018, l' si costituiva in Controparte_1
giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, l'azienda resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione annuale ex art. 2955 c.c. e la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c.. nonché
l'infondatezza della domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Contestava, infine, la
2 qualificazione della mansione e la quantificazione del conseguente valore economico del diritto preteso.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità del ricorso;
che venisse accertata l'intervenuta prescrizione ex art. 2955 c.c. e, in subordine, ex art. 2956 c.c.; che venisse condannata parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, contributo unificato, cpa e iva, come per legge.
L'udienza del 09.04.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2. Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione preliminare sollevata da parte resistente, avuto particolare riferimento all'eccezione di prescrizione presuntiva.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte e secondo cui “Giova premettere che nella fattispecie in esame si verte in tema di prescrizione presuntiva la quale ha natura e disciplina radicalmente diversa rispetto alla prescrizione estintiva. Quest'ultima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo e cioè al fine di perseguire l'insopprimibile esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La prescrizione presuntiva (o impropria) invece ha tutt'altra struttura e finalità, in quanto essa muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di una qualche causa: vi sono infatti alcuni rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione ovvero non molto tempo dopo. In sintesi la prescrizione presuntiva può definirsi una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria (artt. 2059 e 2060 c.c.)” inoltre la Cassazione evidenzia che “La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto
l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza....." (v. Cass. Sez. 2, sent. n. 3443/2005) (cfr. Cass. nella sentenza del 15.04.2014 n. 8735).
Orbene, a norma dell'art. 2959 c.c. l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non
è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui “il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta” (v. Cass. civ. n. 2977/2016).
3 Alla luce di tali principi deve ritenersi nel caso di specie infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto accompagnata dalla contestazione della fondatezza del ricorso.
3. Con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento si richiama la
Suprema Corte secondo cui “nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (v. Cass. 28284/2009).
Orbene il ricorrente invoca l'inquadramento nel parametro retributivo 188, e chiede il diritto alle relative differenze retributive con condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto risultante dovuto.
Va pertanto rilevato che appartengono al livello 188 “i lavoratori che in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì alle attività lavorative dello stesso.”.
Va quindi rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che con determina del 7.3.2013 sono state attribuite al ricorrente le mansioni di capo operaio manutenzione informatica. Cont Inoltre il teste responsabile amministrativo di dal 2001, ha dichiarato Testimone_1
“lavoravo come responsabile amministrativo, presso la sede operativa Il ricorrente lavora con me dal 2001, se ben ricordo. CP_1
Il ricorrente attualmente lavora come cassiere precedentemente ha lavorato come manutentore informatico.”. Ha altresì precisato
“Posso riferire che il ricorrente dal 2013 ha cominciato ad occuparsi dei problemi informatici e all'occorrenza faceva anche il cassiere”
e ancora “Posso riferire che il ricorrente in una prima fase si occupava principalmente della manutenzione informatica dei vari sistemi dell'azienda, computer presenti in ufficio e del sistema skidata che gestisce i parcheggi, qualche volta sostituiva un cassiere.
Successivamente è stato inserito nei turni di cassa nei vari parcheggi oltre a svolgere l'attività di manutentore informatico. Ricordo che il ricorrente aveva fatto presente che queste doppie mansioni non gli consentivano di svolgere al meglio il lavoro di manutentore informatico e che lo obbligavano a protrarre spesso il suo orario di lavoro per completare la manutenzione informatica non rinviabile.
Quale responsabile del personale, dal 2018, posso riferire che il ricorrente veniva pagato per lo straordinario effettuato”. Ha aggiunto “Posso solo riferire che prima del ricorrente si occupava della manutenzione informatica un ingegnare che aveva un incarico professionale esterno” e ancora “Confermo, ma non ricordo la data esatta, ricordo che il dott. dietro la difficoltà del Parte_2
ricorrente a svolgere entrambe le mansioni, gli tolse il parametro 188 e gli assegnò il parametro138 cassiere. Sono a conoscenza dei fatti per aver visionato le determine. Da allora il ricorrente è stato sostituito dal signor che ha iniziato a svolgere Persona_1
la mansione di manutentore informatico unitamente alla mansione di cassiere”.
4 Cont Il teste , cassiere della e collega del ricorrente, ha dichiarato “non ricordo la data, ma Testimone_2
posso riferire che il ricorrente aveva un piccolo ufficio dove provvedeva alla riparazione dei pc, e di stampare la biglietteria, so ciò perché io fino al 2020 ho lavorato in ufficio, in stanze separate ma nello stesso ufficio del ricorrente”. Ha aggiunto “Posso riferire che il ricorrente ha cominciato ad occuparsi dei problemi informatici, non ricordo da quando, io stesso qualche volta ho avuto bisogno della sua assistenza per il pc dell'ufficio. Non conosco il parametro corrispondente alla mansione”, “Posso riferire che il ricorrente in una prima fase si occupava principalmente della manutenzione informatica, non ricordo se svolgeva anche l'attività di cassiere.
Ricordo che il ricorrente lamentava il fatto di dover svolgere doppie o anche triple mansioni: cassiere, svuotamento casse automatiche
e manutenzione informatica” “il ricorrente era solo”. Ha infine concluso “Posso riferire che il dott. chiese al sig. Parte_2
di svolgere il ruolo di manutentore al di fuori dell'orario di lavoro come cassiere e, dietro la difficoltà del ricorrente a svolgere Pt_1
più mansione contemporaneamente per mancanza di tempo, il dott. lo demansionò assegnandolo al parametro 138, se Parte_2
ben ricordo. Sono a conoscenza dei suddetti fatti averli appresi da altri colleghi, in ufficio si vociferava su questa notizia”.
Anche il teste , collega e superiore del ricorrente, ha confermato che dal 2013 è stato Testimone_3
istituito l'ufficio di manutenzione informatica a seguito della riorganizzazione aziendale dopo la Cont meccanizzazione delle casse Lumbi Porta Catania e Funivia si proprietà precisando “Posso riferire che il ricorrente è stato nominato con parametro 188 ma non conosco esattamente tale parametro, ricordo che da allora si è occupato di tutti problemi informatici e non è più stata chiamata la ditta esterna”. Ha precisato “Posso riferire solo fino al mese di ottobre
2014 e ricordo che fino ad allora il ricorrente si occupava solo dell'aspetto informatico. Io nel 2014 sono stato spostato al settore fiere”, “Posso solo riferire che prima del ricorrente si occupava della manutenzione informatica la ditta esterna e che fino al 2014, nel 2014 sono stato spostato al settore fiere, il servizio informatico era efficiente”. Ha altresì confermato che il ha Pt_1
gestito il servizio informatico sino al mese di ottobre 2016 da solo senza propri superiori se non rapportandosi al proprio dirigente.
Dall'istruttoria e dalla documentazione in atti è dunque emerso che dal 2013 ha svolto attività di capo operaio manutenzione informatica rientrante nel parametro retributivo 188.
Inoltre si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regula iuris secondo cui con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, il lavoratore che rivendichi una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dall'art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ovvero dalla L. n. 30 del 1978, art. 9 e cioè, rispettivamente, l'esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa azienda è subordinata la promozione;
5 l'ordine deve essere dato dal soggetto competente (in forma certa e documentata: cosi Cass. 1 luglio 1981 n. 4275) e cioè dal direttore dell'azienda (Cass. 19 maggio 1983, n. 3488) che nell'impianto del R.D. n. 148/1931 (art. 18) corrisponde all'organo avente la responsabilità amministrativa e gestionale;
è stata invero, riconosciuta, la possibilità anche di un ordine emesso dal responsabile dell'organizzazione aziendale solo a condizione che abbia agito per delega o autorizzazione espressa o tacita del direttore (in organismi complessi, il potere di adibire i dipendenti a mansioni superiori può essere delegato ad altri organi: v. Cass., Sez. Un., 27 luglio 1988, n. 4761; Cass. 6 ottobre
1988, n. 5413); in particolare è stato escluso (v. Cass. n. 2507/1997) che un tale potere possa essere esercitato dal vice direttore e che è altresì irrilevante sia la successiva approvazione o ratifica dello stesso da parte del direttore
(v. Cass. 5 febbraio 1983, n. 988; Cass. 13 aprile 1984, n. 2394; 19 giugno 1985, n. 3697), sia la conoscenza da parte di tale organo apicale dell'espletamento delle mansioni superiori (Cass. 2 marzo 1988, n. 2213); (cfr Cass 2019 n. 3141)”.
Orbene nel caso nel caso in esame, risulta che il provvedimento di assegnazioni superiori è stato posto in essere dal commissario liquidatore.
Inoltre si richiama la giurisprudenza secondo“Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore”. (Cassazione civile, sez. lav., 17/06/2016, n. 12601)
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel par. 188 capo operaio manutenzione informatica sin dal 7.9.2013, atteso che l'art l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931 dispone che “Il direttore, dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.”
4. Va inoltre riconosciuto al ricorrente la somma così come calcolata dal ctu, sulla base di calcoli privi di vizi logici e pienamente condivisa, pari ad euro € 44.079,75 oltre interessi legali.
5. Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno non avendo parte ricorrente fornito la prova di un danno.
6 6. atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di un quarto e la restante quota viene poste a carico di parte resistente e si liquida come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia. Le spese della ctu, separatamente liquidate sono poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
- riconosce il diritto di parte ricorrente nella qualifica di capo operaio manutenzione informatica par. 188 sin dal 7.9.2013 e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo dal 01/10/2016 al 23/10/2024 pari ad euro € 44.079,75;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese in ragione di un quarto e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 6942,75 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone a carico di parte resistente le spese della ctu separatamente liquidate.
Messina, 10.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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