Articolo 4 del Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
6 gennaio 2023
>
Versione
7 marzo 2023
Art. 4. Compensi degli amministratori giudiziari 1. All' articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. ((Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere)) il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.».
((1-bis. Le previsioni di cui all' articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Entrata in vigore il 7 marzo 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente