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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/02/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 673/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Margiotta Presidente f.f.
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 673 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
LA (PA) il 16.03.1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Marsala Arianna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
LA (PA) il 9.06.1965, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giardina Giulio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 7 R.G. n. 673/2019
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: All'udienza dell'8.11.2023 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2019 ha domandato al Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto l'1.08.1998 con
, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Campofelice di LA al n. 3, parte II, serie C, Uff. 1, Vol. 1, dell'anno 1998,
escludendo il riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile a favore della moglie.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria di costituzione del 26.02.2020, la resistente ha aderito alla richiesta di scioglimento del matrimonio chiedendo, di contro, la corresponsione della somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 2.03.2020,
il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologata.
Dopo aver rigettato le richieste istruttorie, il Giudice istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (v. ordinanza del 30.06.2021).
Da ultimo, assegnato il procedimento ad altro Giudice istruttore, all'udienza dell'8.11.2023 la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c..
Pag. 2 di 7 R.G. n. 673/2019
DIRITTO
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 18.11.2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che la separazione consensuale è
stata pronunciata in data 1.07.2016 con decreto di omologa di questo Tribunale (n.
cronol. 11097/2016).
2. Sull'assegno divorzile
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile proposta da , giova ricordare le Sezioni Unite, con la sentenza Controparte_1
del 11.07.2018, n. 18287, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento
dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari
misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
Pag. 3 di 7 R.G. n. 673/2019
durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Si precisa che la determinazione dell'assegno divorzile prescinde dalle statuizioni patrimoniali operanti in sede di separazione dei coniugi, dovendosi procedere nel giudizio di divorzio alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (v., tra l'altro, Cass. 28483/2022
del 16.09.2022).
Fatte tali premesse, all'esito delle produzioni documentali, è emerso che
[...]
, titolare di un'agenzia immobiliare (v. visura camerale in atti), ha Pt_1
dichiarato i seguenti redditi:
- denuncia dei redditi 2021 reddito complessivo € 21.143,00;
- denuncia dei redditi 2022 reddito complessivo € 23.531,00;
- denuncia dei redditi 2023 reddito complessivo € 18.871,00;
L'attività del ricorrente, peraltro, è ben avviata sul territorio, come dimostrano i numerosi immobili in vendita presenti nella relativa pagina web (v. all. 23 alla memoria di costituzione). Egli è altresì proprietario di alcuni fondi (uliveti).
La resistente, invece, è affetta da patologie e lavora come addetta alle pulizie presso alcune strutture ricettive, con un reddito significativamente inferiore a quello del ricorrente. Quanto al profilo patrimoniale, ella è proprietaria della casa di abitazione
(un villino di 8 vani) e di un fondo seminativo.
Ciò posto, occorre adesso verificare, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di assegno divorzile, se lo squilibrio reddituale sia frutto di scelte operate concordemente dalle parti nel corso del matrimonio, e se pertanto
— anche in ragione della componente perequativa dell'assegno divorzile — possa essere accolta la domanda della resistente.
La resistente — che era titolare, insieme al marito, della società Organizzazione_1
Pag. 4 di 7 R.G. n. 673/2019
Org_ (poi messa in liquidazione) che si occupava di intermediazione immobiliare
— ha lasciato la gestione di tale attività al marito per occuparsi della famiglia.
Lo stesso ricorrente conferma il ruolo familiare della moglie (cfr., da ultimo, la memoria di replica del ricorrente, in cui afferma «Sotto il profilo della gestione
economico-patrimoniale della famiglia, è la stessa resistente che riconosce che, sebbene l'attività di intermediazione immobiliare sia stata in un primo tempo
intestata solo a lei e poi trasformata in una società compartecipata con il marito, sia stato solo quest'ultimo a gestire l'agenzia immobiliare, nella quasi totale
assenza di alcun contributo della alla costituzione del patrimonio CP_1
familiare. Ciò ha permesso alla Sig.ra di svolgere quasi Controparte_1
appieno il proprio ruolo di madre, nella serenità economica che l'apporto costante
del lavoro del marito garantiva alla famiglia, e le ha consentito la completa ripresa
psico-fisica nel periodo della sua malattia e ben oltre la sua già lunga
convalescenza»).
Questa organizzazione di vita ha garantito al marito di dedicarsi in via pressoché esclusiva all'attività lavorativa svolta, acquisendo un'evidente professionalità che gli ha consentito di continuare a lavorare nel settore dell'intermediazione immobiliare, con maggiori redditi, e conseguente maggiore futuro introito pensionistico rispetto a quello della consorte. Proprio la componente perequativa dell'assegno divorzile impone di considerare gli effetti che le scelte condivise tra i coniugi hanno prodotto anche all'attualità, essendo un dato di realtà la percezione da parte del ricorrente di redditi più elevati della resistente. Proprio la natura del matrimonio impone di accogliere la domanda della resistente di assegno divorzile al fine di riconoscere il maggiore investimento posto in essere dalla stessa nell'accudimento della famiglia rispetto a quello profuso dal ricorrente nella attività
Pag. 5 di 7 R.G. n. 673/2019
lavorativa esterna.
Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune (quantomeno per facta concludentia) si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, e della prole.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio, pari a 18
anni, calcolata dalla data di celebrazione (1998) alla data della separazione (2016),
valutata la partecipazione della resistente alla formazione del reddito del ricorrente con l'apporto prestato nella lunga vita matrimoniale, considerata tuttavia la maggiore consistenza del patrimonio immobiliare della resistente (che la stessa potrebbe mettere a frutto), il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Org_3
(dovendo peraltro considerare le modalità di tassazione dell'assegno divorzile deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga e reddito imponibile IRPEF per il coniuge percipiente, con conseguente minore incidenza rispetto al valore nominale sul reddito del ricorrente).
Tale misura dell'assegno di divorzio decorrerà dalla pubblicazione della presente sentenza.
3. Sulle spese di lite
Nel caso in esame, tenuto conto dell'esito finale del giudizio, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 6 di 7 R.G. n. 673/2019
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Cefalù, in data 1.08.1998,
da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Campofelice di LA al n. 3, parte
II, serie C, Uff. 1, Vol.1, dell'anno 1998;
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
presso il di lei domicilio, la complessiva somma di euro 200,00 mensili a
[...]
titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese della pubblicazione della presente sentenza, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_4
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
Così deciso in Termini Imerese, il 20.02.2024.
Il Giudice estensore La Presidente f.f.
Riccardo Pappalardo Maria Margiotta
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Margiotta Presidente f.f.
Dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 673 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
LA (PA) il 16.03.1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Marsala Arianna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
LA (PA) il 9.06.1965, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giardina Giulio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 7 R.G. n. 673/2019
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: All'udienza dell'8.11.2023 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.02.2019 ha domandato al Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto l'1.08.1998 con
, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Controparte_1
Campofelice di LA al n. 3, parte II, serie C, Uff. 1, Vol. 1, dell'anno 1998,
escludendo il riconoscimento di qualsivoglia assegno divorzile a favore della moglie.
Nel costituirsi in giudizio, con memoria di costituzione del 26.02.2020, la resistente ha aderito alla richiesta di scioglimento del matrimonio chiedendo, di contro, la corresponsione della somma di euro 500,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 2.03.2020,
il Presidente del Tribunale, adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologata.
Dopo aver rigettato le richieste istruttorie, il Giudice istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (v. ordinanza del 30.06.2021).
Da ultimo, assegnato il procedimento ad altro Giudice istruttore, all'udienza dell'8.11.2023 la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c..
Pag. 2 di 7 R.G. n. 673/2019
DIRITTO
1. Sullo scioglimento del matrimonio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 18.11.2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che la separazione consensuale è
stata pronunciata in data 1.07.2016 con decreto di omologa di questo Tribunale (n.
cronol. 11097/2016).
2. Sull'assegno divorzile
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile proposta da , giova ricordare le Sezioni Unite, con la sentenza Controparte_1
del 11.07.2018, n. 18287, hanno chiarito che «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento
dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari
misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,
attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e
determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
Pag. 3 di 7 R.G. n. 673/2019
durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Si precisa che la determinazione dell'assegno divorzile prescinde dalle statuizioni patrimoniali operanti in sede di separazione dei coniugi, dovendosi procedere nel giudizio di divorzio alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (v., tra l'altro, Cass. 28483/2022
del 16.09.2022).
Fatte tali premesse, all'esito delle produzioni documentali, è emerso che
[...]
, titolare di un'agenzia immobiliare (v. visura camerale in atti), ha Pt_1
dichiarato i seguenti redditi:
- denuncia dei redditi 2021 reddito complessivo € 21.143,00;
- denuncia dei redditi 2022 reddito complessivo € 23.531,00;
- denuncia dei redditi 2023 reddito complessivo € 18.871,00;
L'attività del ricorrente, peraltro, è ben avviata sul territorio, come dimostrano i numerosi immobili in vendita presenti nella relativa pagina web (v. all. 23 alla memoria di costituzione). Egli è altresì proprietario di alcuni fondi (uliveti).
La resistente, invece, è affetta da patologie e lavora come addetta alle pulizie presso alcune strutture ricettive, con un reddito significativamente inferiore a quello del ricorrente. Quanto al profilo patrimoniale, ella è proprietaria della casa di abitazione
(un villino di 8 vani) e di un fondo seminativo.
Ciò posto, occorre adesso verificare, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di assegno divorzile, se lo squilibrio reddituale sia frutto di scelte operate concordemente dalle parti nel corso del matrimonio, e se pertanto
— anche in ragione della componente perequativa dell'assegno divorzile — possa essere accolta la domanda della resistente.
La resistente — che era titolare, insieme al marito, della società Organizzazione_1
Pag. 4 di 7 R.G. n. 673/2019
Org_ (poi messa in liquidazione) che si occupava di intermediazione immobiliare
— ha lasciato la gestione di tale attività al marito per occuparsi della famiglia.
Lo stesso ricorrente conferma il ruolo familiare della moglie (cfr., da ultimo, la memoria di replica del ricorrente, in cui afferma «Sotto il profilo della gestione
economico-patrimoniale della famiglia, è la stessa resistente che riconosce che, sebbene l'attività di intermediazione immobiliare sia stata in un primo tempo
intestata solo a lei e poi trasformata in una società compartecipata con il marito, sia stato solo quest'ultimo a gestire l'agenzia immobiliare, nella quasi totale
assenza di alcun contributo della alla costituzione del patrimonio CP_1
familiare. Ciò ha permesso alla Sig.ra di svolgere quasi Controparte_1
appieno il proprio ruolo di madre, nella serenità economica che l'apporto costante
del lavoro del marito garantiva alla famiglia, e le ha consentito la completa ripresa
psico-fisica nel periodo della sua malattia e ben oltre la sua già lunga
convalescenza»).
Questa organizzazione di vita ha garantito al marito di dedicarsi in via pressoché esclusiva all'attività lavorativa svolta, acquisendo un'evidente professionalità che gli ha consentito di continuare a lavorare nel settore dell'intermediazione immobiliare, con maggiori redditi, e conseguente maggiore futuro introito pensionistico rispetto a quello della consorte. Proprio la componente perequativa dell'assegno divorzile impone di considerare gli effetti che le scelte condivise tra i coniugi hanno prodotto anche all'attualità, essendo un dato di realtà la percezione da parte del ricorrente di redditi più elevati della resistente. Proprio la natura del matrimonio impone di accogliere la domanda della resistente di assegno divorzile al fine di riconoscere il maggiore investimento posto in essere dalla stessa nell'accudimento della famiglia rispetto a quello profuso dal ricorrente nella attività
Pag. 5 di 7 R.G. n. 673/2019
lavorativa esterna.
Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune (quantomeno per facta concludentia) si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, e della prole.
Alla luce di tali risultanze, considerata la lunga durata del matrimonio, pari a 18
anni, calcolata dalla data di celebrazione (1998) alla data della separazione (2016),
valutata la partecipazione della resistente alla formazione del reddito del ricorrente con l'apporto prestato nella lunga vita matrimoniale, considerata tuttavia la maggiore consistenza del patrimonio immobiliare della resistente (che la stessa potrebbe mettere a frutto), il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Org_3
(dovendo peraltro considerare le modalità di tassazione dell'assegno divorzile deducibile dal reddito del soggetto che lo eroga e reddito imponibile IRPEF per il coniuge percipiente, con conseguente minore incidenza rispetto al valore nominale sul reddito del ricorrente).
Tale misura dell'assegno di divorzio decorrerà dalla pubblicazione della presente sentenza.
3. Sulle spese di lite
Nel caso in esame, tenuto conto dell'esito finale del giudizio, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 6 di 7 R.G. n. 673/2019
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Cefalù, in data 1.08.1998,
da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di Campofelice di LA al n. 3, parte
II, serie C, Uff. 1, Vol.1, dell'anno 1998;
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
presso il di lei domicilio, la complessiva somma di euro 200,00 mensili a
[...]
titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese della pubblicazione della presente sentenza, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_4
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
Così deciso in Termini Imerese, il 20.02.2024.
Il Giudice estensore La Presidente f.f.
Riccardo Pappalardo Maria Margiotta
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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