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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 28/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 660/2022 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. SANNICANDRO ARCANGELO e NADIA LORIA D'INTRONO contro
CP_1
contumace
Fatto e diritto
Il ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per 118 giorni alle dipendenze dell'azienda agricola indicata in atti, ha esposto che, dopo aver presentato domanda amministrativa all' , l'ente non gli ha corrisposto l'indennità di DS di cui alla CP_1
legge n. 457/1972, nonostante la presentazione attestante il possesso dei requisiti di legge.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di condannare l' a corrisponderle CP_1
l'importo di €. 2.529,87 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2020, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
L' nonostante la ritualità della notifica è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 28.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti, per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento
(ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite hanno rilevato, in senso, per così dire, riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria.
Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso -affermano in sostanza le S.U.- l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi. (in termini, Cass. lav. 20 marzo 2001 n. 3975)
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, il diritto di parte ricorrente emerge dalla documentazione versata in atti.
Invero parte ricorrente ha prodotto copia degli elenchi O.T.D. relativi agli anni 2019
e 2020 attestanti la relativa iscrizione, rispettivamente, per n. 108 giornate e per n.
118 giornate.
Può riconoscersi, conseguentemente, il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per l'anno 2020 e per 118 giornate, con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di €. 2.529,87oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
Quanto alle spese di lite, sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragione per compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., non avendo il ricorrente esperito i rimedi amministrativi all'uopo prescritti dalla legge.
Tale statuizione è in linea con le motivazioni rese dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente e che, di seguito, si richiamano integralmente: “Com'è noto,
l'art. 443 c.p.c. pone all'instante, la cui richiesta sia stata disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice previdenziale, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa. Il codice sanziona con l'improcedibilità della domanda giudiziale il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne l'esito. Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio (che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione. Sta di fatto, però, che il peculiare meccanismo di rilevabilità dell'omissione dell'incombente extraprocessuale non incide sulla ratio della disposizione, che risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di fa-vor nei confronti della p.a. Ne deriva che
l'omesso esperimento dei prescritti rimedi amministrativi, quantunque non rilevato dal giudice ai fini della procedibilità della domanda, non può non assumere rilievo sul piano della regolamentazione delle spese, in quanto la parte interessata, venendo meno ad un ben preciso onere su di essa gravante, ha privato l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione sì da evitare l'instaurazione della lite. In quest'ottica si è già rilevato – sia pure con riferimento a contenzioso affatto diverso
– che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi, ancorché essi siano previsti per legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, costituisce
CP_ motivo che giustifica il ritardo dell' che, prima della promozione del giudizio, non è stato messo in grado, con i ricorsi amministrativi, procedere all'adempimento dovuto (cfr. App. Bari sent. n. 198/2019, in tema di iscrizione di braccianti negli elenchi nominativi). È chiaro, quindi, che anche la condotta pre-processuale della parte odierna appellante ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato qualora essa avesse intrapreso i rimedi amministrativi prescritti” (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 449/2022 pubbl. il 17/03/2022,
Cons. Est. dott. Ariola).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660 /2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione
CP_ agricola per l'anno 2020 e per 118 giornate e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. 2.529,87 oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- compensa le spese di lite.
Foggia, dopo l'udienza del 28.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 28/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 660/2022 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. SANNICANDRO ARCANGELO e NADIA LORIA D'INTRONO contro
CP_1
contumace
Fatto e diritto
Il ricorrente, premesso di aver lavorato nell'anno 2020 per 118 giorni alle dipendenze dell'azienda agricola indicata in atti, ha esposto che, dopo aver presentato domanda amministrativa all' , l'ente non gli ha corrisposto l'indennità di DS di cui alla CP_1
legge n. 457/1972, nonostante la presentazione attestante il possesso dei requisiti di legge.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di condannare l' a corrisponderle CP_1
l'importo di €. 2.529,87 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2020, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
L' nonostante la ritualità della notifica è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 28.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti, per quanto riguarda il diritto degli operai agricoli a tempo determinato all'indennità ordinaria di disoccupazione agricola occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo) (in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell'anno precedente quello di riferimento dell'indennità stessa).
La sussistenza del requisito assicurativo può essere dimostrata con l'iscrizione negli elenchi nominativi o con il certificato provvisorio di iscrizione di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 per il numero minimo di giornate nell'anno di riferimento
(ancora, da ultimo, Cass. lav. 11.11.2002, n. 15835).
Sul piano dell'efficacia dell'iscrizione negli elenchi ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione della richiesta attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite hanno rilevato, in senso, per così dire, riduttivo, che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, e possono invece essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria.
Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso -affermano in sostanza le S.U.- l'interessato in sede di giudizio deve comunque integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi. (in termini, Cass. lav. 20 marzo 2001 n. 3975)
In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, il diritto di parte ricorrente emerge dalla documentazione versata in atti.
Invero parte ricorrente ha prodotto copia degli elenchi O.T.D. relativi agli anni 2019
e 2020 attestanti la relativa iscrizione, rispettivamente, per n. 108 giornate e per n.
118 giornate.
Può riconoscersi, conseguentemente, il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di DS/Agr per l'anno 2020 e per 118 giornate, con conseguente CP_ condanna dell' al pagamento in suo favore della somma di €. 2.529,87oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa.
Quanto alle spese di lite, sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragione per compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., non avendo il ricorrente esperito i rimedi amministrativi all'uopo prescritti dalla legge.
Tale statuizione è in linea con le motivazioni rese dalla Corte d'Appello di Bari in un caso analogo al presente e che, di seguito, si richiamano integralmente: “Com'è noto,
l'art. 443 c.p.c. pone all'instante, la cui richiesta sia stata disattesa dall'Ente gestore ovvero sia stata accolta solo in parte, l'onere, prima di adire il giudice previdenziale, di sollecitare preventivamente una pronuncia amministrativa di livello sovraordinato che può sovvertire il primo responso e modificare la decisione in precedenza assunta definendo la contesa. Il codice sanziona con l'improcedibilità della domanda giudiziale il comportamento dell'interessato che non propone ricorso amministrativo, ma instaura direttamente la controversia dinanzi all'autorità giudiziaria senza promuovere i procedimenti di composizione amministrativa previsti dalle leggi speciali ovvero senza attenderne l'esito. Si tratta di sanzione che determina un arresto solo temporaneo del giudizio (che, infatti, va sospeso al fine di consentire alla parte la presentazione del ricorso in sede amministrativa entro il termine perentorio di sessanta giorni) e comunque a limitata rilevabilità, che è anche officiosa ma consentita solo entro la prima udienza di discussione. Sta di fatto, però, che il peculiare meccanismo di rilevabilità dell'omissione dell'incombente extraprocessuale non incide sulla ratio della disposizione, che risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di fa-vor nei confronti della p.a. Ne deriva che
l'omesso esperimento dei prescritti rimedi amministrativi, quantunque non rilevato dal giudice ai fini della procedibilità della domanda, non può non assumere rilievo sul piano della regolamentazione delle spese, in quanto la parte interessata, venendo meno ad un ben preciso onere su di essa gravante, ha privato l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione sì da evitare l'instaurazione della lite. In quest'ottica si è già rilevato – sia pure con riferimento a contenzioso affatto diverso
– che anche il mancato esperimento dei ricorsi amministrativi, ancorché essi siano previsti per legge a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, costituisce
CP_ motivo che giustifica il ritardo dell' che, prima della promozione del giudizio, non è stato messo in grado, con i ricorsi amministrativi, procedere all'adempimento dovuto (cfr. App. Bari sent. n. 198/2019, in tema di iscrizione di braccianti negli elenchi nominativi). È chiaro, quindi, che anche la condotta pre-processuale della parte odierna appellante ha contribuito a “dare causa” al giudizio, che avrebbe potuto essere evitato qualora essa avesse intrapreso i rimedi amministrativi prescritti” (Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 449/2022 pubbl. il 17/03/2022,
Cons. Est. dott. Ariola).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660 /2022 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione
CP_ agricola per l'anno 2020 e per 118 giornate e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €. 2.529,87 oltre accessori secondo legge, a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda in via amministrativa;
- compensa le spese di lite.
Foggia, dopo l'udienza del 28.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti