Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3209/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Irene Tramontan e dell'avv. Maddalena Prisco Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Momi Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“RICORRONO avanti il Tribunale di Padova affinché, previa convocazione delle parti avanti a sé, Voglia così statuire:
CONDIZIONI
1. Affidare la figlia ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento Persona_1
condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della madre IG.ra
. Pt_1
2. Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori. Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
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3.La gestione del tempo con il padre e con la madre sarà così regolamentata:
a) Weekend alternati di ciascun genitore con la minore. Quindi: al venerdì pomeriggio di una settimana, il padre va a prendere all'asilo e la riaccompagna all'asilo il lunedì mattino. La bimba, pertanto, Per_1
pernotta dal padre venerdì, sabato e domenica notte nei weekend in cui è con lui.
b) Proseguendo nella settimana, dopo aver trascorso il weekend con il padre, la piccola pernotterà infrasettimanalmente al martedì notte ed al giovedì notte (dopo che il padre l'avrà recuperata dall'asilo).
c) Seguirà il weekend intero con la madre.
d) Concluso il weekend intero con la madre, nella settimana successiva la piccola pernotterà dal padre una sera infrasettimanale (il padre la recupera dall'asilo) e poi dal venerdì sera il padre riprenderà con il weekend di sua competenza.
e) Ulteriori momenti di visita / frequentazione potranno essere concordati tra genitori.
f) Il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando con la madre il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale.
Per le altre festività (ivi comprese le vacanze di carnevale) e per i giorni di compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé per due settimane anche non consecutive, durante Per_1
il periodo estivo, individuando il periodo di vacanze entro il 30 maggio di ogni anno e comunque tenendo conto delle eIGenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
Ciascun genitore si assume i costi della babysitter per il tempo di cui ha necessità, nei momenti di permanenza della minore presso di sé.
Nei periodi in cui la figlia è presso la madre o il padre, l'altro genitore potrà sentirla e vederla a mezzo video chiamata, concordando l'orario della telefonata il giorno prima.
4.I ricorrenti danno atto di poter contare sull'aiuto e sostegno dei rispettivi genitori per l'accudimento della minore . Nel rispettivo periodo di competenza i ricorrenti consentono reciprocamente che i Per_1
minori possano rimanere presso i nonni materni anche in assenza della madre e presso i nonni paterni pagina 2 di 4 anche in assenza del padre. I genitori acconsentano che possono essere delegati i nonni al prelievo e all'accompagnamento della figlia scuola/asilo.
5.Disporre che il IG. corrisponda mensilmente a titolo di concorso per le spese di CP_1
mantenimento ordinario della figlia un importo di Euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici Istat. Tale importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 10 di ogni mese solare. Tale importo Pt_1 ricomprende anche la quota mensile di retta della scuola dell'infanzia (asilo) che frequenterà Per_1
sino a giugno 2027, ivi comprese tasse di iscrizione.
Le parti precisano che, per il tempo in cui la minore sarà presso l'uno o l'altro genitore, ciascun genitore provvederà alle spese di vestiario, dicasi indumenti.
Diversamente, per l'acquisto di zaini, giubbotti e cappotti, scarpe (quindi diversi dagli indumenti di
“base”), il genitore che vi provvederà per primo darà comunicazione dell'acquisto all'altro genitore, in via alternata a seconda della tipologia di acquisto.
Nel mantenimento sono comprese le spese per la prima attività sportiva di . Per_1
6. Il IG. impegna a contribuire nella misura del 70% le spese straordinarie indicate nel CP_1
Protocollo Tribunale di Padova IGlato in data 17/01/2017, da intendersi integralmente richiamato nel presente ricorso. Le parti concordano che, laddove venisse iscritta in diverse scuole Per_1
private/paritarie, la spesa è da considerarsi straordinaria e, quindi, al 70% sarà in carico al IG.
CP_1
7.I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della minore.
8.Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro ogni variazione di residenza o domicilio e dovranno comunicarsi reciprocamente i recapiti anche telefonici dei luoghi di vacanza in cui si troveranno con i figli.
9.L'assegno unico viene percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
10.I ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a che reciprocamente pretendere l'uno dall'altra.
11.Spese legali compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 26.5.1990, sono genitori non coniugati di nata l'[...]. Per_1
In data 26.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c.
All'udienza del 6.5.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte sottoscritte dalle parti, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni da 1 a 10.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-10 di cui al ricorso congiunto depositato in data 26.3.2025;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del .2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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