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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/05/2024, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento dell'8.12.2023, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.4.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1774 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giovanni D'Elia,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cava de' Tirreni, alla via Ragone
n.57, nonché presso il domicilio digitale di quest'ultimo,
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, (P.iva n. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Bove, elettivamente domiciliato in Salerno c.so
Garibaldi n. 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'I.N.P.S.
1 PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (opposizione ad AVA).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 27.3.2023 agiva contro Parte_1
l dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, per opporsi all'avviso di addebito CP_1
n. 40020220008744883000 notificato il 15 febbraio 2023, con il quale l gli intimava il CP_1
pagamento dell'importo di € 4.302,65 per omesso versamento dei contributi IVS dovuti alla
Gestione Commercianti in relazione alle annualità 2020 e 2021.
Il ricorrente evidenziava che, come emergeva dalla visura della C.C.I.A.A. di Salerno, in data 19 dicembre 2019 aveva debitamente comunicato la cessazione dell'attività sociale della soc. – società della era stato socio accomandatario e che di Controparte_2
fatto era inattiva da un decennio – e la società era stata effettivamente cancellata il 10
gennaio 2020, né successivamente alla cessazione dell'attività il ricorrente aveva intrapreso una qualsivoglia attività commerciale in proprio. Di conseguenza non esistevano i presupposti per far scattare l'obbligo contributivo.
Sulla scorta di tali argomentazioni parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale di:
<< - annullare l'avviso di addebito n. 400 2022 00087448 83 000, ordinando altresì
all' , in persona del legale rapp. p.t., la cancellazione dai ruoli della “Gestione CP_1
Commercianti” del nominativo di (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Condannare sede di Salerno, in persona del suo legale rappresen-tante p.t., al CP_1
pagamento delle spese di giudizio >>.
2 2. A seguito della regolare notifica del ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio l CP_1
con memoria depositata il 18.3.2024, nella quale eccepiva il difetto di interesse di parte opponente al prosieguo del giudizio in quanto nelle more l'Istituto aveva provveduto allo sgravio del titolo opposto.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Veniva calendarizzata per la discussione l'udienza del 12.4.2024 che veniva sostituita,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Il G.d.L, infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c. pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudice che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione all'avviso di addebito n. 40020220008744883000,
notificato dall' in data 15 febbraio 2023, per intervenuto sgravio della partita creditoria CP_1
iscritta a ruolo.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
3 d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11
gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame l'Istituto creditore ha dichiarato e documentato, depositando gli atti dimostrativi dell'avvenuta cancellazione delle partite debitorie impugnate, non esservi più alcun interesse all'accoglimento del ricorso avverso l'avviso di addebito de
quo, essendo stato lo stesso annullato in via di autotutela dall' con conseguente CP_1
sgravio delle pretese contributive iscritte a ruolo.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti – compreso il ricorrente – alla prosecuzione dello stesso.
Per le ragioni esposte deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in opposizione proposto da . Parte_1
Passando alla regolamentazione delle spese di giudizio va fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. Ed, invero, tenuto conto delle determinazioni assunte in autotutela dall' , in forza delle quali è stata ex post CP_1
riconosciuta dall'Istituto l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per le annualità in parola e, dunque, l'inesistenza del relativo debito contributivo, non può esservi alcun dubbio in ordine al fatto che la domanda del ricorrente fosse del tutto fondata ed avrebbe meritato l'accoglimento.
4 Nondimeno deve ritenersi che sussistano eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite per un terzo, dovendo essere positivamente valutata la condotta dell' , che, pur solo dopo l'inizio del presente giudizio, ha immediatamente CP_1
riconosciuto, già prima della presente udienza, l'erroneità delle sue precedenti determinazioni ed ha anche celermente provveduto allo sgravio.
Ne consegue che le spese di giudizio vanno poste per 2/3 a carico dell' , nella misura CP_1
determinata, quanto all'intero, in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, mod. dal D.M. n.
147/22, mentre vanno compensate tra le parti per un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1774 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da Parte_1
nei confronti dell' , in persona del l.r. p.t., così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione ad AVA proposta dal ricorrente;
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dei due terzi delle spese di CP_1
giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge,
dichiarando dette spese compensate nella misura di un terzo.
Salerno, 10.5.2024.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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