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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/10/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1155/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ CA del foro di LIVORNO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA del foro di ROMA;
P.IVA_2
CONVENUTI OPPOSTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Posta in decisione all'udienza del 2.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di CP_1
e per essa di a procedere ad esecuzione forzata dell'immobile sito
[...] Controparte_2 in FE (LI), Località Ottone p.t censito al N.C.E.U. di FE al foglio 16, particella 41, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia in ordine al procedimento esecutivo instaurato presso il Tribunale di Livorno, nonché in merito alla cancellazione del pignoramento immobiliare;
B) in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario (nella misura del 15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge.
per parte convenuta opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza od eccezione
- Nel merito, rigettare l'opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra rappresentate.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 11 agosto 2022 (d'ora innanzi breviter anche , e per essa Controparte_1 CP_1 [...]
ha notificato all'Agenzia del Demanio e alla Sig.ra Controparte_2 Parte_1
atto di precetto unitamente al mutuo munito di formula esecutiva, e, successivamente, atto di precetto in rinnovazione, intimando il pagamento della somma di complessivi Euro 196.824,33, cui è seguito il pignoramento dell'immobile sito in FE (LI), Località Ottone p.t censito al N.C.E.U. di
FE al foglio 16, particella 41.
1.1 Nell'atto di precetto ha dedotto, in sintesi, quanto segue: CP_1
a) con atto di fusione per incorporazione, stipulato in data 22/12/2011 a rogito Notaio
[...]
di Verona Rep. n. 56780 Racc. n. 20940, il è Persona_1 Controparte_3
subentrato a far tempo dal 27/12/2011 in tutti i beni, situazioni, rapporti, diritti, crediti, ragioni, azioni, attività in genere e stati giuridici già facenti capo alla Cassa Di Risparmio Di Lucca Pisa
Livorno Spa;
b) con atto di fusione del 13/12/2016 le società e Controparte_4 [...]
sono state fuse mediante costituzione della nuova società Controparte_5
bancaria con sede legale in , subentrando in tutti i diritti ed obblighi Controparte_6 CP_5
dal 01/01/2017;
c) ha concluso con la società veicolo iscritta all'Elenco Controparte_6 Controparte_1
delle SPV al n. 35461.3 in data 06/06/2018, un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n. 65 del 07/06/ 2018, Parte
Seconda;
d) tra i crediti ceduti è compreso il credito sorto in conseguenza della concessione del mutuo in data 06.02.2009 con atto a firma del Notaio Notaio in FE (LI) (Rep. Persona_2
131421/16971) da parte della Cassa di Risparmi a Controparte_7 CP_8
, nato a [...] in data [...], C.F. , dell'importo pari ad
[...] C.F._2
Euro 263.750,00;
e) a garanzia del suddetto mutuo è stata iscritta ipoteca volontaria presso la conservatoria di
FE (LI) in data 09.02.2009, ai nn. 38/320 sull'immobile sito nel Comune di
FE (LI), Loc. Ottone n. 4, Fg. 16, particella n. 41 di proprietà dei Sig.ri CP_8
e della Sig.ra nata il [...] in [...], C.F.
[...] Parte_1
, coniugi in separazione dei beni;
C.F._1 pagina 2 di 12 f) in data 29.04.2011 è deceduto il Sig. , residente in vita in FE (LI) Loc. CP_8
Ottone n. 4, senza lasciare testamento;
g) chiamati all'eredità risultavano essere la Sig.ra nella qualità di Parte_1
coniuge del Sig. e le Sigg.re nata il [...] in CP_8 Parte_2
FE (LI), nata il [...] in [...], Parte_3 Persona_3
nata il [...] in [...] nella loro qualità di figlie del defunto;
h) i predetti chiamati, nonostante il tempo trascorso, non hanno accettato l'eredità né vi hanno rinunciato;
i) con provvedimento del 29 marzo 2022, R.G. V.G. 689/2022 il Tribunale di Livorno, rigettando l'istanza per la nomina del Curatore dell'Eredità giacente, effettuati gli opportuni accertamenti, in assenza di qualsivoglia accettazione tacita od espressa dell'eredità, ha dichiarato la devoluzione dell'eredità allo Stato e dunque all'Agenzia del Demanio Territorialmente competente.
j) la parte debitrice non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, e l'inadempienza ha provocato la decadenza dal beneficio del termine.
1.2 Con ricorso ex art 615 e 619 c.p.c., in opposizione alla procedura esecutiva immobiliare iniziata con il pignoramento suddetto, iscritta al n. 79/2023 R.G.E. del Tribunale di Livorno, le Sig.re
, a mezzo del Parte_1 Persona_3 Parte_2 Parte_3 nominato Amministratore di Sostegno Avv. IC TI, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria domande, eccezione e deduzione
– in via preliminare, sospendere l'esecuzione immobiliare n. 79/2023 ex art. 624 c.p.c., per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
– nel merito, accertare e dichiarare che e per essa da Controparte_1 Controparte_2
non ha diritto a procedere all'espropriazione dell'immobile sito in FE (LI), Località Ottone
p.t censito al N.C.E.U. di FE al foglio 16, particella 41, per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alla cancellazione del pignoramento;
– in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, oltre CNP ed IVA.
A fondamento della suddetta opposizione deducevano:
a) il difetto di legittimazione attiva (recte difetto di titolarità del credito) del creditore procedente, non avendo lo stesso fornito nessuna prova della cessione a proprio favore del credito ipotecario azionato;
b) la circostanza che fosse pendente giudizio da loro introdotto nei confronti della del CP_9
pagina 3 di 12 per accertare l'acquisto tacito della eredità loro devoluta morendo da . CP_10 CP_8
1.3 Si costituiva la creditrice opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
- Nel merito, rigettare l'opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra rappresentate. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
1.4 La fase sommaria del procedimento di opposizione all'esecuzione iscritta RGE 79/2023 si concludeva con ordinanza del Tribunale di Livorno del 10 gennaio 2024 che respingeva l'istanza di sospensiva formulata dalle opponenti in ragione della seguente motivazione:
Ritenuta l'assenza di gravi motivi per disporre la sospensione della procedura, considerato:
a) quanto alla intestazione del bene, che:
1) lo stesso risulta di proprietà, al 50%, di , e pertanto, Parte_4
per tale quota, la procedura non può essere sospesa;
2) la intestazione al della residua parte è stata effettuata sulla base del provvedimento del CP_10
Giudice Tutelare del 29/3/2022, nel quale lo stesso, nel respingere la nomina di un curatore dell'eredità giacente, ha affermato che “l'eredità non può considerarsi giacente, essendone divenuto titolare lo Stato”;
3) la attuale pendenza di un giudizio volto ad accertare la qualità di eredi degli opponenti Persona_3
, e IC TI non può condurre alla sospensione della esecuzione,
[...] Parte_5
quantomeno nella attuale fase iniziale della procedura, incidendo, la intestazione del bene, unicamente sulla regolarità della continuità delle trascrizioni;
b) quanto alla dedotta carenza di legittimazione del creditore procedente: che l'eccezione risulta infondata alla luce della documentazione prodotta dallo stesso, ed in particolare della G.U. contenente l'avviso di cessione, con la individuazione della categoria dei crediti ceduti, dell'atto notarile contenente la individuazione del numero identificativo di ciascuno dei crediti ceduti, della dichiarazione del creditore cedente, che individua il credito ceduto, posto a fondamento della presente procedura.
Il giudice della esecuzione assegnava altresì termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito ex art 616 c.p.c.
1.4 Avverso tale ordinanza le suddette parti opponenti proponevano reclamo.
Il Collegio del Tribunale di Livorno in data 20.2.2024, accogliendo parzialmente il reclamo, così provvedeva: accoglie il reclamo e per l'effetto sospende il processo esecutivo limitatamente alla quota di proprietà dell'immobile pignorato, che risulta intestato all'Agenzia del Demanio dello Stato;
pagina 4 di 12 Tale provvedimento è stato assunto in forza della seguente testuale motivazione:
...
IV Preliminarmente, viene respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, il quale ha provato, con i documenti prodotti, di essere titolare del credito, posto alla base dell'azione esecutiva.
A questo proposito va osservato che l'estratto della Gazzetta Ufficiale agli atti attesta che la società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, ha Controparte_1
acquistato da taluni crediti di derivanti da finanziamenti ipotecari CP_6 Controparte_6
o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza", come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è depositata presso il Notaio , avente sede in , con Persona_4 CP_5
atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione.
È evidente che l'indicazione dell'acquisto di taluni crediti, e non tutti, rende indispensabile che
l'elenco consenta di individuare il credito acquistato da nei confronti del debitore Controparte_1
ceduto.
La lista depositata dalla reclamata come documento n. 5 contiene 303 pagine di dati numerici associati alla Banca Popolare Società Cooperativa e all'indicazione di una descrizione sintetica del titolo del credito, come ad esempio mutuo ipotecario.
La reclamata deduce che il credito ceduto, oggetto di giudizio, è indicato con il numero di NDG
10087265 a pagina 211.
La società reclamata ha depositato la dichiarazione unilaterale proveniente dal , in CP_6
data 4 dicembre 2023, recante l'affermazione che il numero di NDG 10087265 si riferisce al debito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 6 febbraio 2009.
In conclusione, quindi, come anticipato, i documenti dimostrano la titolarità in capo a CP_1
[... del credito.
V. Nel merito, occorre premettere che l'azione esecutiva ha colpito un immobile ubicato a FE
(LI), che risulta per metà di proprietà dell'opponente , e per l'altra Parte_1 metà dell'Agenzia del Demanio dello Stato, in conseguenza della trascrizione del decreto del Tribunale di Livorno del 28 marzo 2022, che ha rigettato il ricorso per la nomina del curatore dell'eredità
pagina 5 di 12 giacente, sul presupposto, esplicato nella parte motivazionale del decreto, secondo cui l'eredità relitta da era passata allo Stato a seguito della mancata accettazione da parte degli eredi Persona_5
legittimi.
Gli opponenti, , , e Parte_1 Persona_3 CP_11
(rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. IC TI), deducono Parte_3
che: avevano accettato tacitamente l'eredità relitta da , con il compimento di vari atti CP_8 che facevano presumere il subentro nella titolarità dei beni relitti (voltura catastale dell'immobile oggetto di esecuzione nel 2023, iscrizione nel Registro delle Impresa in data 26 maggio 20111 dell'acquisto mortis causa di quota sociale detenuta dal de cuius nella società che gestisce un noto albergo dell'Isola d'Elba, possesso dell'immobile da parte della Parte_1 dopo la morte del de cuius senza la redazione dell'inventario, instaurazione della causa di divisione ereditaria da parte di nei confronti della madre e delle sorelle con atto di citazione Parte_3
notificato ai coeredi e al creditore ipotecario , trascrizione in data 2 agosto 2013 CP_6 della successione presso l'Ufficio del Registro); avevano instaurato, con citazione del 2 novembre 2023, debitamente trascritta, il giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Livorno contro l'Agenzia del Demanio dinanzi al Tribunale di Livorno per accertare la loro qualità di eredi per intervenuta accettazione tacita dell'eredità e quindi di proprietari pro-quota dell'immobile oggetto di esecuzione e per ottenere la cancellazione della trascrizione del decreto del Tribunale del 28 maggio 2022; il decreto del Tribunale del 28 marzo 2022 non poteva essere trascritto per carenza dei presupposti previsti dagli artt. 2643 e 2657 cc;
il pignoramento era nullo in quanto eseguito contro lo Stato, che non era proprietario pro-quota dell'immobile e non poteva legittimare l'esecuzione nei confronti del Demanio dello Stato;
VI. Dal contratto di mutuo ipotecario del 6 febbraio 2009, che dato origine al credito della società
emerge che il mutuatario e la terza datrice di ipoteca Controparte_1 CP_8 [...]
, entrambi, concedevano ipoteca alla banca mutuante sull'immobile, oggetto Persona_6
di esecuzione immobiliare.
In base al combinato disposto degli artt. 2910 II comma, 2858 e 2808 cc, è noto che l'ipoteca può avere ad oggetto i beni di un terzo e attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito anche nei confronti del terzo acquirente.
Nel caso di specie deve essere rilevato, sulla base dei documenti prodotti dai reclamanti, che le ragioni poste a sostegno della qualità di proprietari di metà dell'immobile (ovvero di quella che risulta
pagina 6 di 12 formalmente intestata al Demanio dello Stato), a seguito di accettazione dell'eredità relitta da
[...]
, appaiono in questa sede cautelari attingere al requisito del fumus boni iuris. CP_8
L'esecuzione immobiliare non appare, quindi, instaurata con atto di pignoramento notificato e trascritto nei confronti dei reali proprietari dell'immobile, sottoposto ad esecuzione forzata.
Tale omissione impedisce l'effetto tipico della vendita forzata, che, a mente dell'art. 2919 cc, è quello di trasferire all'acquirente i diritti che sulla cosa spettano a colui che ha subito l'espropriazione.
Più precisamente, sussistono, allo stato, fondati motivi per ritenere nullo il pignoramento in relazione al vincolo sulla quota di proprietà, che risulta formalmente intestata all'Agenzia del Demanio, in quanto quella quota appare riconducibile agli odierni opponenti a seguito di accettazione tacita di eredità.
Appare, allora, necessario sospendere l'esecuzione per la quota di proprietà immobiliare formalmente intestata all'Agenzia del Demanio in quanto tale esecuzione non potrebbe portare ad un effetto traslativo valido in favore dell'aggiudicatario in sede di vendita forzata.
1.5 ON notificava tempestivamente, nel termine indicato dal G.d.E a Parte_1
atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito chiedendo l'accoglimento delle CP_1
sopra trascritte conclusioni.
A fondamento di tali domande deduceva:
a) l'insussistenza del diritto della parte convenuta di procedere a esecuzione forzata, per non avere dimostrato di essere titolare del diritto incorporato nel titolo stragiudiziale posto a fondamento della procedura non avendo dimostrato l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1993;
b) in conseguenza della ordinanza con la quale è stata sospesa la procedura esecutiva limitatamente all'altra quota di ½ dell'Immobile, è impossibile assoggettare a esecuzione anche la quota di titolarità dell'attrice, risultando l'Immobile indiviso e, allo stato, indivisibile. Tale criticità non potrà essere superata neppure mediante un giudizio di divisione dell'Immobile, sin tanto che non intervenga una sentenza che accerti in via definitiva il soggetto titolare della quota residua dell'Immobile nei cui confronti avviarlo. Deduceva altresì che in alternativa alla divisione, non potrà essere disposta la vendita della quota indivisa, non sussistendo, fra l'altro, i presupposti ex art. 568 c.p.c. e, prima ancora, non essendo individuata ne individuabile la quota effettivamente di titolarità dell'odierna attrice.
2. Occorre in primo luogo dichiarare che è ormai accertato, ai fini del processo esecutivo iscritto al
RGE 79/2013, che la conventa opposta non ha diritto di procedere esecutivamente sulla quota di proprietà dell'immobile pignorato, che risulta intestato all'Agenzia del Demanio dello Stato.
pagina 7 di 12 Infatti il collegio, accogliendo la doglianza relativa alla opposizione di terzo, ha sospeso la esecuzione su tale quota ritenendo che la odierna opposta non abbia diritto a procedere esecutivamente anche su tale quota, sussistendo fondati motivi per ritenere nullo il pignoramento in relazione al vincolo sulla quota di proprietà, che risulta formalmente intestata all'Agenzia del Demanio, in quanto quella quota appare riconducibile a coloro che hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione a seguito di accettazione tacita di eredità.
Tale questione non è stata riproposta nel presente giudizio di merito, nel quale sono state proposte soltanto le domande relative alla parte di opposizione qualificabile come opposizione alla esecuzione e non quelle qualificabili come opposizione di terzo ex art 619 c.p.c.
Ciò è reso evidente dal punto 3 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito nel quale si legge:
Con il presenta atto, pertanto, la Sig.ra instaura il giudizio di merito dell'opposizione ex art. Pt_1
615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare succitata, nel rispetto del termine assegnato dal
Giudice.
Del resto i terzi opponenti ex art 619 c.p.c., a fronte dell'accoglimento del reclamo, non avevano interesse a proporre detta questione nel giudizio di merito.
Né tale questione è stata introdotta dal creditore opposto che nel presente giudizio non ha chiesto accertarsi il diritto ad agire esecutivamente nei confronti della Agenzia del Demanio, per essere lo stesso erede necessario di ex art 586 c.c. anche nel contraddittorio di CP_8 Per_3
, e , che si sono dichiarate al pari della madre
[...] CP_11 CP_8 Pt_3 CP_8
eredi del medesimo per avere accettato tacitamente la eredità dallo stesso devoluta loro, non formulando la relativa domanda e non convenendo i giudizio tali parti.
2.1 Spetterà poi al giudice della esecuzione verificare le conseguenze della mancata introduzione del giudizio di merito relativamente a tale aspetto della opposizione, cioè la mancata introduzione del merito relativamente alla opposizione di terzo all'esecuzione anche ai fini della eventuale applicazione dell'art. 624 c.p.c.
3. Ciò precisato deve essere esaminata la domanda di opposizione alla esecuzione riproposta con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito da . Parte_1
La stessa con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito ripropone la questione del difetto di legittimazione attiva del creditore procedente (recte difetto di titolarità del credito), per non avere provato di essere titolare del credito, posto alla base dell'azione esecutiva.
Tale eccezione è infondata come già ritenuto dal giudice della esecuzione e dal collegio di questo
Tribunale in sede di reclamo.
pagina 8 di 12 Occorre rilevare che se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia
(cfr. tra le altre Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dal contratto di Controparte_1
mutuo (cfr. doc. 19 di parte opposta) stipulato da in data 6.2.2009 con la Cassa Di CP_8
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno s.p.a.
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato in ragione dei seguenti elementi: Controparte_1
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 65, del
7/08/2018 (cfr. doc. 4 della opposta), si evince che , pacificamente succeduto a Cassa di CP_6
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno s.p.a., ha ceduto a tutti i crediti deteriorati il cui Controparte_1
codice identificativo è indicato nella lista depositata presso il Notaio , avente sede in Persona_4
, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 CP_5
della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ consultabile fino alla loro estinzione.
ii) dal doc. 5 prodotto da parte opponente risulta la lista depositata presso il Notaio con Persona_4
atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559. La opposta ha allegato che il credito ceduto,
pagina 9 di 12 oggetto di giudizio, è indicato con il numero di NDG 10087265 che compare nel suddetto documento.
iii) parte opponente non ha neppure allegato che scrivendo alla mail rinvenibile collegandosi al suddetto sito internet non abbia ricevuto conferma che il credito nei confronti di sia CP_8
compreso nella cessione pubblicata nella GU 65/2028; iv) dal doc. 6 prodotto da parte convenuta emerge che il procuratore della cedente Controparte_6
ha dichiarato che tra i crediti ceduti con il contratto sopra indicato rientra anche il Parte_6
credito sorto dal contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio in data 06-02-2009 Rep. Persona_2
131421 Fasciolo 16971- Rapp. 2729-006 000000064741001, garantito da ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di FE in data 09-02-2009 Reg. Gen. 230 Reg. Part. 38.
Tale dichiarazione proveniente da un procuratore della cedente, non essendo in alcun modo provato che colui che ha sottoscritto tale dichiarazione non sia procuratore della né allegato che il potere di CP_5
rappresentanza non derivi da atti soggetti a pubblicità legale, non è un documento privo di qualunque valore, a differenza di quanto ritenuto da parte attrice, poiché “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo
(cfr. Cass. civ., n. 10200/2021).
Ora, poiché parte opponente non può certo pretendere che tutti gli atti della banca per essere validi siano sottoscritti dal legale rappresentante della stessa avrebbe dovuto contestare tale dichiarazione di cessione deducendo che il sottoscrittore non aveva poteri di rappresentanza in forza di atti soggetti a pubblicità legale, cosa che non ha fatto.
Del resto gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino la credibilità e l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di essi sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale (cfr. tra le altre Cass. 23788/2014; Cass12763/2000; così anche Cass 14122/2004 citata da parte opponente).
Da tutti tali elementi non può che concludersi che il credito sorto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo prodotto come doc. 19 dalla opposta è stato ceduto dal succeduto Controparte_6
alla Cassa Di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno s.p.a., alla Controparte_1
Ne consegue pertanto che infondata la eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla
[...]
CP_1
4. Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che indipendentemente dalla titolarità o meno del credito in capo a l'ordinanza con la quale è stata sospesa la procedura CP_1
esecutiva limitatamente all'altra quota di ½ dell'Immobile, rende impossibile assoggettare a esecuzione pagina 10 di 12 anche la quota di titolarità dell'attrice, risultando l'Immobile indiviso e, allo stato, indivisibile.
Sostiene infatti tale parte che in effetti, le criticità sopra evidenziate non potranno essere superate neppure mediante un giudizio di divisione dell'immobile, sin tanto che non intervenga una sentenza che accerti in via definitiva il soggetto titolare della quota residua dell'Immobile nei cui confronti avviarlo, attualmente non identificato.
4.1 Tale motivo è inammissibile in quanto nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo
o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. (cfr. tra le altre Cass. 9226 del 22/03/2022). Infatti lo stesso non è contenuto tra i motivi proposti innanzi al giudice dell'esecuzione.
4.2 Peraltro a prescindere da ciò dovrà comunque essere il giudice della esecuzione a verificare, come detto, quali sono le conseguenze sulla esecuzione, della sospensione parziale e cioè se cioè comporta o meno la estinzione dell'intero giudizio di esecuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza.
Attesa la infondatezza del primo motivo di opposizione ex art 615 c.p.c. e la inammissibilità del secondo le stesse non possono che essere poste a carico di parte opponente.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle attività effettivamente svolte, del fatto che non è stata espletata attività istruttoria costituenda e che la convenuta opposta non ha depositato comparsa conclusionale e conclusionale di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il primo motivo (difetto di titolarità del credito) di opposizione alla esecuzione proposto da
. Parte_1 Parte_1
dichiara inammissibile il secondo motivo (indivisibilità dell'immobile) di opposizione proposto da
. Parte_1
Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio di merito liquidate in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva oltre pagina 11 di 12 al 15% per spese generali.
Livorno, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1155/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ CA del foro di LIVORNO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TESTA MARCELLI SARA del foro di ROMA;
P.IVA_2
CONVENUTI OPPOSTI avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
Posta in decisione all'udienza del 2.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A) nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di CP_1
e per essa di a procedere ad esecuzione forzata dell'immobile sito
[...] Controparte_2 in FE (LI), Località Ottone p.t censito al N.C.E.U. di FE al foglio 16, particella 41, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia in ordine al procedimento esecutivo instaurato presso il Tribunale di Livorno, nonché in merito alla cancellazione del pignoramento immobiliare;
B) in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze di entrambe le fasi del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario (nella misura del 15% su diritti ed onorari), CNP ed IVA come per legge.
per parte convenuta opposta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza od eccezione
- Nel merito, rigettare l'opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra rappresentate.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 11 agosto 2022 (d'ora innanzi breviter anche , e per essa Controparte_1 CP_1 [...]
ha notificato all'Agenzia del Demanio e alla Sig.ra Controparte_2 Parte_1
atto di precetto unitamente al mutuo munito di formula esecutiva, e, successivamente, atto di precetto in rinnovazione, intimando il pagamento della somma di complessivi Euro 196.824,33, cui è seguito il pignoramento dell'immobile sito in FE (LI), Località Ottone p.t censito al N.C.E.U. di
FE al foglio 16, particella 41.
1.1 Nell'atto di precetto ha dedotto, in sintesi, quanto segue: CP_1
a) con atto di fusione per incorporazione, stipulato in data 22/12/2011 a rogito Notaio
[...]
di Verona Rep. n. 56780 Racc. n. 20940, il è Persona_1 Controparte_3
subentrato a far tempo dal 27/12/2011 in tutti i beni, situazioni, rapporti, diritti, crediti, ragioni, azioni, attività in genere e stati giuridici già facenti capo alla Cassa Di Risparmio Di Lucca Pisa
Livorno Spa;
b) con atto di fusione del 13/12/2016 le società e Controparte_4 [...]
sono state fuse mediante costituzione della nuova società Controparte_5
bancaria con sede legale in , subentrando in tutti i diritti ed obblighi Controparte_6 CP_5
dal 01/01/2017;
c) ha concluso con la società veicolo iscritta all'Elenco Controparte_6 Controparte_1
delle SPV al n. 35461.3 in data 06/06/2018, un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del n. 65 del 07/06/ 2018, Parte
Seconda;
d) tra i crediti ceduti è compreso il credito sorto in conseguenza della concessione del mutuo in data 06.02.2009 con atto a firma del Notaio Notaio in FE (LI) (Rep. Persona_2
131421/16971) da parte della Cassa di Risparmi a Controparte_7 CP_8
, nato a [...] in data [...], C.F. , dell'importo pari ad
[...] C.F._2
Euro 263.750,00;
e) a garanzia del suddetto mutuo è stata iscritta ipoteca volontaria presso la conservatoria di
FE (LI) in data 09.02.2009, ai nn. 38/320 sull'immobile sito nel Comune di
FE (LI), Loc. Ottone n. 4, Fg. 16, particella n. 41 di proprietà dei Sig.ri CP_8
e della Sig.ra nata il [...] in [...], C.F.
[...] Parte_1
, coniugi in separazione dei beni;
C.F._1 pagina 2 di 12 f) in data 29.04.2011 è deceduto il Sig. , residente in vita in FE (LI) Loc. CP_8
Ottone n. 4, senza lasciare testamento;
g) chiamati all'eredità risultavano essere la Sig.ra nella qualità di Parte_1
coniuge del Sig. e le Sigg.re nata il [...] in CP_8 Parte_2
FE (LI), nata il [...] in [...], Parte_3 Persona_3
nata il [...] in [...] nella loro qualità di figlie del defunto;
h) i predetti chiamati, nonostante il tempo trascorso, non hanno accettato l'eredità né vi hanno rinunciato;
i) con provvedimento del 29 marzo 2022, R.G. V.G. 689/2022 il Tribunale di Livorno, rigettando l'istanza per la nomina del Curatore dell'Eredità giacente, effettuati gli opportuni accertamenti, in assenza di qualsivoglia accettazione tacita od espressa dell'eredità, ha dichiarato la devoluzione dell'eredità allo Stato e dunque all'Agenzia del Demanio Territorialmente competente.
j) la parte debitrice non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, e l'inadempienza ha provocato la decadenza dal beneficio del termine.
1.2 Con ricorso ex art 615 e 619 c.p.c., in opposizione alla procedura esecutiva immobiliare iniziata con il pignoramento suddetto, iscritta al n. 79/2023 R.G.E. del Tribunale di Livorno, le Sig.re
, a mezzo del Parte_1 Persona_3 Parte_2 Parte_3 nominato Amministratore di Sostegno Avv. IC TI, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria domande, eccezione e deduzione
– in via preliminare, sospendere l'esecuzione immobiliare n. 79/2023 ex art. 624 c.p.c., per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
– nel merito, accertare e dichiarare che e per essa da Controparte_1 Controparte_2
non ha diritto a procedere all'espropriazione dell'immobile sito in FE (LI), Località Ottone
p.t censito al N.C.E.U. di FE al foglio 16, particella 41, per tutti i motivi indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alla cancellazione del pignoramento;
– in ogni caso, con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, oltre CNP ed IVA.
A fondamento della suddetta opposizione deducevano:
a) il difetto di legittimazione attiva (recte difetto di titolarità del credito) del creditore procedente, non avendo lo stesso fornito nessuna prova della cessione a proprio favore del credito ipotecario azionato;
b) la circostanza che fosse pendente giudizio da loro introdotto nei confronti della del CP_9
pagina 3 di 12 per accertare l'acquisto tacito della eredità loro devoluta morendo da . CP_10 CP_8
1.3 Si costituiva la creditrice opposta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte;
- Nel merito, rigettare l'opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra rappresentate. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi.”
1.4 La fase sommaria del procedimento di opposizione all'esecuzione iscritta RGE 79/2023 si concludeva con ordinanza del Tribunale di Livorno del 10 gennaio 2024 che respingeva l'istanza di sospensiva formulata dalle opponenti in ragione della seguente motivazione:
Ritenuta l'assenza di gravi motivi per disporre la sospensione della procedura, considerato:
a) quanto alla intestazione del bene, che:
1) lo stesso risulta di proprietà, al 50%, di , e pertanto, Parte_4
per tale quota, la procedura non può essere sospesa;
2) la intestazione al della residua parte è stata effettuata sulla base del provvedimento del CP_10
Giudice Tutelare del 29/3/2022, nel quale lo stesso, nel respingere la nomina di un curatore dell'eredità giacente, ha affermato che “l'eredità non può considerarsi giacente, essendone divenuto titolare lo Stato”;
3) la attuale pendenza di un giudizio volto ad accertare la qualità di eredi degli opponenti Persona_3
, e IC TI non può condurre alla sospensione della esecuzione,
[...] Parte_5
quantomeno nella attuale fase iniziale della procedura, incidendo, la intestazione del bene, unicamente sulla regolarità della continuità delle trascrizioni;
b) quanto alla dedotta carenza di legittimazione del creditore procedente: che l'eccezione risulta infondata alla luce della documentazione prodotta dallo stesso, ed in particolare della G.U. contenente l'avviso di cessione, con la individuazione della categoria dei crediti ceduti, dell'atto notarile contenente la individuazione del numero identificativo di ciascuno dei crediti ceduti, della dichiarazione del creditore cedente, che individua il credito ceduto, posto a fondamento della presente procedura.
Il giudice della esecuzione assegnava altresì termine di giorni 120 per la introduzione del giudizio di merito ex art 616 c.p.c.
1.4 Avverso tale ordinanza le suddette parti opponenti proponevano reclamo.
Il Collegio del Tribunale di Livorno in data 20.2.2024, accogliendo parzialmente il reclamo, così provvedeva: accoglie il reclamo e per l'effetto sospende il processo esecutivo limitatamente alla quota di proprietà dell'immobile pignorato, che risulta intestato all'Agenzia del Demanio dello Stato;
pagina 4 di 12 Tale provvedimento è stato assunto in forza della seguente testuale motivazione:
...
IV Preliminarmente, viene respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del creditore procedente, il quale ha provato, con i documenti prodotti, di essere titolare del credito, posto alla base dell'azione esecutiva.
A questo proposito va osservato che l'estratto della Gazzetta Ufficiale agli atti attesta che la società nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, ha Controparte_1
acquistato da taluni crediti di derivanti da finanziamenti ipotecari CP_6 Controparte_6
o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza", come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è depositata presso il Notaio , avente sede in , con Persona_4 CP_5
atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge
130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione.
È evidente che l'indicazione dell'acquisto di taluni crediti, e non tutti, rende indispensabile che
l'elenco consenta di individuare il credito acquistato da nei confronti del debitore Controparte_1
ceduto.
La lista depositata dalla reclamata come documento n. 5 contiene 303 pagine di dati numerici associati alla Banca Popolare Società Cooperativa e all'indicazione di una descrizione sintetica del titolo del credito, come ad esempio mutuo ipotecario.
La reclamata deduce che il credito ceduto, oggetto di giudizio, è indicato con il numero di NDG
10087265 a pagina 211.
La società reclamata ha depositato la dichiarazione unilaterale proveniente dal , in CP_6
data 4 dicembre 2023, recante l'affermazione che il numero di NDG 10087265 si riferisce al debito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 6 febbraio 2009.
In conclusione, quindi, come anticipato, i documenti dimostrano la titolarità in capo a CP_1
[... del credito.
V. Nel merito, occorre premettere che l'azione esecutiva ha colpito un immobile ubicato a FE
(LI), che risulta per metà di proprietà dell'opponente , e per l'altra Parte_1 metà dell'Agenzia del Demanio dello Stato, in conseguenza della trascrizione del decreto del Tribunale di Livorno del 28 marzo 2022, che ha rigettato il ricorso per la nomina del curatore dell'eredità
pagina 5 di 12 giacente, sul presupposto, esplicato nella parte motivazionale del decreto, secondo cui l'eredità relitta da era passata allo Stato a seguito della mancata accettazione da parte degli eredi Persona_5
legittimi.
Gli opponenti, , , e Parte_1 Persona_3 CP_11
(rappresentata dall'amministratore di sostegno avv. IC TI), deducono Parte_3
che: avevano accettato tacitamente l'eredità relitta da , con il compimento di vari atti CP_8 che facevano presumere il subentro nella titolarità dei beni relitti (voltura catastale dell'immobile oggetto di esecuzione nel 2023, iscrizione nel Registro delle Impresa in data 26 maggio 20111 dell'acquisto mortis causa di quota sociale detenuta dal de cuius nella società che gestisce un noto albergo dell'Isola d'Elba, possesso dell'immobile da parte della Parte_1 dopo la morte del de cuius senza la redazione dell'inventario, instaurazione della causa di divisione ereditaria da parte di nei confronti della madre e delle sorelle con atto di citazione Parte_3
notificato ai coeredi e al creditore ipotecario , trascrizione in data 2 agosto 2013 CP_6 della successione presso l'Ufficio del Registro); avevano instaurato, con citazione del 2 novembre 2023, debitamente trascritta, il giudizio ordinario dinanzi al Tribunale di Livorno contro l'Agenzia del Demanio dinanzi al Tribunale di Livorno per accertare la loro qualità di eredi per intervenuta accettazione tacita dell'eredità e quindi di proprietari pro-quota dell'immobile oggetto di esecuzione e per ottenere la cancellazione della trascrizione del decreto del Tribunale del 28 maggio 2022; il decreto del Tribunale del 28 marzo 2022 non poteva essere trascritto per carenza dei presupposti previsti dagli artt. 2643 e 2657 cc;
il pignoramento era nullo in quanto eseguito contro lo Stato, che non era proprietario pro-quota dell'immobile e non poteva legittimare l'esecuzione nei confronti del Demanio dello Stato;
VI. Dal contratto di mutuo ipotecario del 6 febbraio 2009, che dato origine al credito della società
emerge che il mutuatario e la terza datrice di ipoteca Controparte_1 CP_8 [...]
, entrambi, concedevano ipoteca alla banca mutuante sull'immobile, oggetto Persona_6
di esecuzione immobiliare.
In base al combinato disposto degli artt. 2910 II comma, 2858 e 2808 cc, è noto che l'ipoteca può avere ad oggetto i beni di un terzo e attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito anche nei confronti del terzo acquirente.
Nel caso di specie deve essere rilevato, sulla base dei documenti prodotti dai reclamanti, che le ragioni poste a sostegno della qualità di proprietari di metà dell'immobile (ovvero di quella che risulta
pagina 6 di 12 formalmente intestata al Demanio dello Stato), a seguito di accettazione dell'eredità relitta da
[...]
, appaiono in questa sede cautelari attingere al requisito del fumus boni iuris. CP_8
L'esecuzione immobiliare non appare, quindi, instaurata con atto di pignoramento notificato e trascritto nei confronti dei reali proprietari dell'immobile, sottoposto ad esecuzione forzata.
Tale omissione impedisce l'effetto tipico della vendita forzata, che, a mente dell'art. 2919 cc, è quello di trasferire all'acquirente i diritti che sulla cosa spettano a colui che ha subito l'espropriazione.
Più precisamente, sussistono, allo stato, fondati motivi per ritenere nullo il pignoramento in relazione al vincolo sulla quota di proprietà, che risulta formalmente intestata all'Agenzia del Demanio, in quanto quella quota appare riconducibile agli odierni opponenti a seguito di accettazione tacita di eredità.
Appare, allora, necessario sospendere l'esecuzione per la quota di proprietà immobiliare formalmente intestata all'Agenzia del Demanio in quanto tale esecuzione non potrebbe portare ad un effetto traslativo valido in favore dell'aggiudicatario in sede di vendita forzata.
1.5 ON notificava tempestivamente, nel termine indicato dal G.d.E a Parte_1
atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito chiedendo l'accoglimento delle CP_1
sopra trascritte conclusioni.
A fondamento di tali domande deduceva:
a) l'insussistenza del diritto della parte convenuta di procedere a esecuzione forzata, per non avere dimostrato di essere titolare del diritto incorporato nel titolo stragiudiziale posto a fondamento della procedura non avendo dimostrato l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1993;
b) in conseguenza della ordinanza con la quale è stata sospesa la procedura esecutiva limitatamente all'altra quota di ½ dell'Immobile, è impossibile assoggettare a esecuzione anche la quota di titolarità dell'attrice, risultando l'Immobile indiviso e, allo stato, indivisibile. Tale criticità non potrà essere superata neppure mediante un giudizio di divisione dell'Immobile, sin tanto che non intervenga una sentenza che accerti in via definitiva il soggetto titolare della quota residua dell'Immobile nei cui confronti avviarlo. Deduceva altresì che in alternativa alla divisione, non potrà essere disposta la vendita della quota indivisa, non sussistendo, fra l'altro, i presupposti ex art. 568 c.p.c. e, prima ancora, non essendo individuata ne individuabile la quota effettivamente di titolarità dell'odierna attrice.
2. Occorre in primo luogo dichiarare che è ormai accertato, ai fini del processo esecutivo iscritto al
RGE 79/2013, che la conventa opposta non ha diritto di procedere esecutivamente sulla quota di proprietà dell'immobile pignorato, che risulta intestato all'Agenzia del Demanio dello Stato.
pagina 7 di 12 Infatti il collegio, accogliendo la doglianza relativa alla opposizione di terzo, ha sospeso la esecuzione su tale quota ritenendo che la odierna opposta non abbia diritto a procedere esecutivamente anche su tale quota, sussistendo fondati motivi per ritenere nullo il pignoramento in relazione al vincolo sulla quota di proprietà, che risulta formalmente intestata all'Agenzia del Demanio, in quanto quella quota appare riconducibile a coloro che hanno proposto opposizione di terzo all'esecuzione a seguito di accettazione tacita di eredità.
Tale questione non è stata riproposta nel presente giudizio di merito, nel quale sono state proposte soltanto le domande relative alla parte di opposizione qualificabile come opposizione alla esecuzione e non quelle qualificabili come opposizione di terzo ex art 619 c.p.c.
Ciò è reso evidente dal punto 3 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di merito nel quale si legge:
Con il presenta atto, pertanto, la Sig.ra instaura il giudizio di merito dell'opposizione ex art. Pt_1
615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare succitata, nel rispetto del termine assegnato dal
Giudice.
Del resto i terzi opponenti ex art 619 c.p.c., a fronte dell'accoglimento del reclamo, non avevano interesse a proporre detta questione nel giudizio di merito.
Né tale questione è stata introdotta dal creditore opposto che nel presente giudizio non ha chiesto accertarsi il diritto ad agire esecutivamente nei confronti della Agenzia del Demanio, per essere lo stesso erede necessario di ex art 586 c.c. anche nel contraddittorio di CP_8 Per_3
, e , che si sono dichiarate al pari della madre
[...] CP_11 CP_8 Pt_3 CP_8
eredi del medesimo per avere accettato tacitamente la eredità dallo stesso devoluta loro, non formulando la relativa domanda e non convenendo i giudizio tali parti.
2.1 Spetterà poi al giudice della esecuzione verificare le conseguenze della mancata introduzione del giudizio di merito relativamente a tale aspetto della opposizione, cioè la mancata introduzione del merito relativamente alla opposizione di terzo all'esecuzione anche ai fini della eventuale applicazione dell'art. 624 c.p.c.
3. Ciò precisato deve essere esaminata la domanda di opposizione alla esecuzione riproposta con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito da . Parte_1
La stessa con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito ripropone la questione del difetto di legittimazione attiva del creditore procedente (recte difetto di titolarità del credito), per non avere provato di essere titolare del credito, posto alla base dell'azione esecutiva.
Tale eccezione è infondata come già ritenuto dal giudice della esecuzione e dal collegio di questo
Tribunale in sede di reclamo.
pagina 8 di 12 Occorre rilevare che se è vero, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia
(cfr. tra le altre Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023,
Cass. 31188 del 2017 e 20495/2020; Cass. 24978/2020).
Peraltro anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dal contratto di Controparte_1
mutuo (cfr. doc. 19 di parte opposta) stipulato da in data 6.2.2009 con la Cassa Di CP_8
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno s.p.a.
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato in ragione dei seguenti elementi: Controparte_1
i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 65, del
7/08/2018 (cfr. doc. 4 della opposta), si evince che , pacificamente succeduto a Cassa di CP_6
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno s.p.a., ha ceduto a tutti i crediti deteriorati il cui Controparte_1
codice identificativo è indicato nella lista depositata presso il Notaio , avente sede in Persona_4
, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559 e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 CP_5
della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ consultabile fino alla loro estinzione.
ii) dal doc. 5 prodotto da parte opponente risulta la lista depositata presso il Notaio con Persona_4
atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta 2559. La opposta ha allegato che il credito ceduto,
pagina 9 di 12 oggetto di giudizio, è indicato con il numero di NDG 10087265 che compare nel suddetto documento.
iii) parte opponente non ha neppure allegato che scrivendo alla mail rinvenibile collegandosi al suddetto sito internet non abbia ricevuto conferma che il credito nei confronti di sia CP_8
compreso nella cessione pubblicata nella GU 65/2028; iv) dal doc. 6 prodotto da parte convenuta emerge che il procuratore della cedente Controparte_6
ha dichiarato che tra i crediti ceduti con il contratto sopra indicato rientra anche il Parte_6
credito sorto dal contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio in data 06-02-2009 Rep. Persona_2
131421 Fasciolo 16971- Rapp. 2729-006 000000064741001, garantito da ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di FE in data 09-02-2009 Reg. Gen. 230 Reg. Part. 38.
Tale dichiarazione proveniente da un procuratore della cedente, non essendo in alcun modo provato che colui che ha sottoscritto tale dichiarazione non sia procuratore della né allegato che il potere di CP_5
rappresentanza non derivi da atti soggetti a pubblicità legale, non è un documento privo di qualunque valore, a differenza di quanto ritenuto da parte attrice, poiché “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo
(cfr. Cass. civ., n. 10200/2021).
Ora, poiché parte opponente non può certo pretendere che tutti gli atti della banca per essere validi siano sottoscritti dal legale rappresentante della stessa avrebbe dovuto contestare tale dichiarazione di cessione deducendo che il sottoscrittore non aveva poteri di rappresentanza in forza di atti soggetti a pubblicità legale, cosa che non ha fatto.
Del resto gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino la credibilità e l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di essi sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale (cfr. tra le altre Cass. 23788/2014; Cass12763/2000; così anche Cass 14122/2004 citata da parte opponente).
Da tutti tali elementi non può che concludersi che il credito sorto in conseguenza della stipula del contratto di mutuo prodotto come doc. 19 dalla opposta è stato ceduto dal succeduto Controparte_6
alla Cassa Di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno s.p.a., alla Controparte_1
Ne consegue pertanto che infondata la eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla
[...]
CP_1
4. Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che indipendentemente dalla titolarità o meno del credito in capo a l'ordinanza con la quale è stata sospesa la procedura CP_1
esecutiva limitatamente all'altra quota di ½ dell'Immobile, rende impossibile assoggettare a esecuzione pagina 10 di 12 anche la quota di titolarità dell'attrice, risultando l'Immobile indiviso e, allo stato, indivisibile.
Sostiene infatti tale parte che in effetti, le criticità sopra evidenziate non potranno essere superate neppure mediante un giudizio di divisione dell'immobile, sin tanto che non intervenga una sentenza che accerti in via definitiva il soggetto titolare della quota residua dell'Immobile nei cui confronti avviarlo, attualmente non identificato.
4.1 Tale motivo è inammissibile in quanto nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo
o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. (cfr. tra le altre Cass. 9226 del 22/03/2022). Infatti lo stesso non è contenuto tra i motivi proposti innanzi al giudice dell'esecuzione.
4.2 Peraltro a prescindere da ciò dovrà comunque essere il giudice della esecuzione a verificare, come detto, quali sono le conseguenze sulla esecuzione, della sospensione parziale e cioè se cioè comporta o meno la estinzione dell'intero giudizio di esecuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza.
Attesa la infondatezza del primo motivo di opposizione ex art 615 c.p.c. e la inammissibilità del secondo le stesse non possono che essere poste a carico di parte opponente.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, tenuto conto dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, delle attività effettivamente svolte, del fatto che non è stata espletata attività istruttoria costituenda e che la convenuta opposta non ha depositato comparsa conclusionale e conclusionale di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il primo motivo (difetto di titolarità del credito) di opposizione alla esecuzione proposto da
. Parte_1 Parte_1
dichiara inammissibile il secondo motivo (indivisibilità dell'immobile) di opposizione proposto da
. Parte_1
Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio di merito liquidate in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva oltre pagina 11 di 12 al 15% per spese generali.
Livorno, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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