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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO PP, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3285/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047831017000 CONTR CONS 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047831017000 CONTR CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6092/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 13.5.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Resistente_1, avente ad oggetto contributo consortile per gli anni 2022 e 2023, per un valore di causa di €. 868,00.
A sostegno del ricorso ha eccepito la infondatezza della pretesa non avendo i terreni in discussione ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio_1, e il difetto di motivazione del provvedimento, specificatamente contestando il Piano di Classifica anche nella parte in cui prevede la ripartizione delle spese indipendentemente dal beneficio, criterio, questo, dichiarato costituzionalmente illegittimo. Allegava relazione tecnica a sostegno delle proprie argomentazioni
Si è costituita Agenza Entrate Riscossione, che sostiene la propria estraneità alla controversia, riguardante solo questioni concernenti la competenza dell'ente impositore.
Non si è costituito il Resistente_1, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva stata mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, deve convenirsi che la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore. Illegittimo è anche il riferimento ai criteri di ripartizione della spesa che prevedono che una parte di essa sia addebitata ai contribuenti indipendentemente dai benefici conseguiti.
La motivazione della cartella risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del solo Consorzio convenuto, risultando estranea Agenzia Entrate Riscossione alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in €. 143,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZO PP, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3285/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047831017000 CONTR CONS 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047831017000 CONTR CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6092/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alle controparti e depositato in data 13.5.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto del Resistente_1, avente ad oggetto contributo consortile per gli anni 2022 e 2023, per un valore di causa di €. 868,00.
A sostegno del ricorso ha eccepito la infondatezza della pretesa non avendo i terreni in discussione ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio_1, e il difetto di motivazione del provvedimento, specificatamente contestando il Piano di Classifica anche nella parte in cui prevede la ripartizione delle spese indipendentemente dal beneficio, criterio, questo, dichiarato costituzionalmente illegittimo. Allegava relazione tecnica a sostegno delle proprie argomentazioni
Si è costituita Agenza Entrate Riscossione, che sostiene la propria estraneità alla controversia, riguardante solo questioni concernenti la competenza dell'ente impositore.
Non si è costituito il Resistente_1, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva stata mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, deve convenirsi che la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore. Illegittimo è anche il riferimento ai criteri di ripartizione della spesa che prevedono che una parte di essa sia addebitata ai contribuenti indipendentemente dai benefici conseguiti.
La motivazione della cartella risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del solo Consorzio convenuto, risultando estranea Agenzia Entrate Riscossione alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Resistente_1 al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in €. 143,00 oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.