Articolo 15 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 15.

Ai datori di lavoro la Cassa potra' fare, con le garanzie da fissarsi dal Comitato di cui all'art. 23, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo delle indennita' da erogarsi sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984