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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 24.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 449 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, n. a Bari l'8.9.1977, rappresentato e difeso dall'avv. PA
Antonio Paparella;
Ricorrente
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso P_ dall'avv. Mariangela Lioce;
Resistente
OGGETTO: Risarcimento danni
*******
Con ricorso depositato il 12.1.2023 , premesso di essere PA agente di Polizia Locale alle dipendenze del ha allegato di P_ aver subìto una serie di condotte vessatorie nel proprio contesto lavorativo, chiedendo il risarcimento del conseguente danno.
In primo luogo, ha lamentato di aver ricevuto contestazione disciplinare, nel mese di dicembre 2019 (il giorno della Vigilia di Natale), senza alcuna forma di salvaguardia rispetto alla sua riservatezza. Ha precisato di essere stato escluso, nel frattempo, per tutto l'anno 2020,
“dalle fasi di programmazione dei calendari delle domeniche e dei festivi, dei turni notturni e serali”.
Ha, parallelamente, rappresentato di essere stato vittima di una forte ostilità del superiore gerarchico . Al riguardo, il ricorrente ha Controparte_2 allegato che il Vice Commissario: aveva pronunciato delle frasi che gli avevano cagionato stato d'ansia e difficoltà respiratorie;
non lo aveva ricevuto per chiarimenti sugli episodi oggetto di addebito disciplinare, nonostante avesse atteso per le 4 ore successive al turno di servizio
(conclusosi alle 6 del mattino) e senza che neppure venisse registrata tale presenza negli uffici.
Ha poi rappresentato:
- di aver ingiustificatamente ricevuto una valutazione della performance penalizzante, così vedendosi preclusa la progressione orizzontale dalla categoria C1 alla categoria C2;
- di non aver visto accolte le proprie richieste di trasferimento presso la sede del comando centrale di – Japigia, nonostante questa dislocazione gli P_ avrebbe consentito di prestare più agevolmente assistenza al proprio padre
(affetto da handicap) e alla propria moglie (bisognosa della sua vicinanza per le situazioni scaturite dai tentativi di generare un secondo figlio) e malgrado tale spostamento aveva già riguardato altri colleghi (che neppure ne avevano fatto istanza);
- di essere stato indebitamente privato dell'Arma da Fuoco in sua dotazione.
In punto di diritto, ha dunque sostenuto che parte datoriale, in violazione dell'obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., aveva posto in essere una serie di condotte reiterate, intenzionalmente ostili.
Sul piano del danno, ha perciò esposto di aver contratto “alopecia psicosomatica da stress depressivo ansioso”, proprio quale conseguenza diretta del contesto lavorativo di riferimento.
Pag. 2 di 19 Ha fatto parallelamente riferimento alle spese mediche indispensabili per visite periodiche, all'acquisto di medicinali ed alla perdita di chances di progressione professionale.
Fissata l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato, in uno al ricorso, al quest'ultimo si è costituito in giudizio e ha P_ dedotto la assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali ha invocato il rigetto, con rivalsa delle spese di lite.
Parte resistente ha innanzitutto rimarcato che la comunicazione della contestazione di addebito era avvenuta “nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate dalle norme sul procedimento disciplinare e, in ogni caso, in una giornata, si prefestiva (24 dicembre) ma comunque lavorativa, in cui non era preclusa, né vietata l'attività di notifica, in una fascia oraria consentita dal codice di rito e comunque nel rispetto di un <
In secondo luogo, l'amministrazione resistente ha contestato le asserite ostilità da parte del superiore gerarchico.
A proposito, poi, del calendario dei turni, il ha posto in rilievo P_ di aver assegnato a festivi (domenicali ed PA infrasettimanali), serali e notturni, ferme restando le peculiarità della programmazione correlate alla pandemia da Covid-19.
Ha rivendicato la correttezza della valutazione della performance (comunque risultata alta, seppur non corrispondente al massimo), ponendo in risalto come quest'ultima non avesse avuto efficacia dirimente nella mancata progressione stipendiale del ricorrente.
Pag. 3 di 19 Nel sostenere, ancora, come non vi fossero state sedi distaccate della
Ripartizione di Polizia Locale (e che, pertanto, non potesse configurarsi alcun trasferimento), il convenuto ha altresì posto in rilievo P_
l'irrilevanza delle differenze di distanza rispetto al luogo di residenza del lavoratore istante, ha rivendicato la discrezionalità nell'organizzazione delle attività e si è soffermato sulla situazione degli altri colleghi di PA
, deducendo come essi fossero stati solo destinatari di “semplici
[...]
ordini di servizio giornalieri per l'efficace ed efficiente impiego di risorse umane sul territorio”.
Ha, da ultimo, negato la sussistenza di un diritto soggettivo a detenere un'arma da fuoco, fermo restando che essa era stata riconsegnata al ricorrente, nel febbraio 2023, dopo essere stata “opportunamente revisionata”.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In assenza di questioni preliminari, può immediatamente procedersi con l'esame, nel merito, delle domande attoree.
2. Come osservato dalla giurisprudenza, il mobbing e lo straining sono nozioni di tipo medico legale, che non hanno autonoma rilevanza ai fini giuridici e servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. n. 3291 del 2016; Cass. n. 32257 del
2019).
In particolare, secondo gli orientamenti più recenti della Corte di
Cassazione, in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità
Pag. 4 di 19 psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza (Cass. n. 29101 del 2023).
E' stato aggiunto che la portata costituzionale della materia ha spinto il diritto vivente, e in alcuni casi quello vigente, ad ammettere che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano soggette a prove presuntive. Infatti, la prova presuntiva (o indiziaria) - che esige che il Giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri e quindi esclude che il Giudice, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703 del 2013) – consente, attraverso la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, gravità, frustrazione personale e/o professionale, altre circostanze del caso concreto), di poter risalire coerentemente, con un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove
(vedi per tutte: Cass. n. 18927 del 2012).
Tali principi sono stati confermati da Cass. n. 3692 del 2023, la quale ha affermato che: "è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291), lungo la falsariga
Pag. 5 di 19 della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri
l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ. È, infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018, n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile 2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 cod. civ.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio
2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n. 4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972) e questa
S.C. ha del resto già ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima Cass. 21 ottobre 1997,
n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (d.P.R. n. 1124/1965 e D.Lgs.
n. 38/2000, nelle forme della c.d. <
3.a. Esposte tali brevi considerazioni giuridiche, è innanzitutto pacifico che la contestazione disciplinare relativa alle condotte verificatesi in data
10.12.2019 sia stata notificata al ricorrente, ad opera di un suo collega, intorno alle 12:30 della Vigilia di Natale, senza essere chiusa in una busta.
Pag. 6 di 19 La stessa veniva, in particolare, ricevuta dalla moglie di PA che, infatti, apponeva la propria sottoscrizione.
A fronte di tali modalità di notificazione della contestazione, circa il merito dell'addebito è documentato che, in sede di impugnativa del collega Pt_2
, il Tribunale di Bari abbia lo abbia ritenuto positivamente provato
[...] dal pervenendo ad una statuizione di rigetto. P_
3.b. In sede di audizione del 30.1.2019, i rappresentanti sindacali Pt_3
e lamentavano che, pendente il procedimento
[...] Controparte_3 disciplinare, era stato escluso dalla programmazione PA dei calendari delle domeniche e dei festivi, nonché dei turni notturni e serali.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, per l'anno 2020, il ricorrente si vedeva assegnate (n. 11) domeniche ordinarie e (n. 3) festivi infrasettimanali, numero che di seguito si incrementava corrispondendo alle date indicate nella memoria difensiva dell'amministrazione resistente.
Il a parallelamente dimostrato di aver impiegato il ricorrente P_ in turni di servizio notturni e serali per il medesimo 2020, a partire dal mese di marzo e per tutti i mesi a seguire, in misura corrispondente (ed in alcuni mesi superiore) alla media dei colleghi.
Del pari risultano lavorate domeniche aggiuntive.
Sul punto, vanno inoltre considerate le risultanze della prova testimoniale di
, avendo quest'ultima riferito che “i giorni festivi sono Controparte_2 calendarizzati su base annua, fatta eccezione per i mesi di luglio ed agosto in relazione ai quali la calendarizzazione dipende dalle richieste di ferie”, che la calendarizzazione dei progetti a bonus “è talvolta su base mensile o talvolta su due settimane” (e può “capitare che il turno festivo coincida con il progetto a bonus”) ed avendo altresì confermato che l'emergenza pandemica, a far data dall' 8 marzo 2020, ha imposto una forte riduzione di determinati servizi esterni – come, ad esempio, le domeniche aggiuntive – a
Pag. 7 di 19 causa dello stop alle attività commerciali, manifestazioni ed eventi
(“confermo integralmente i capitolo 8 della memoria difensiva”).
3.c. Sul versante della “forte ostilità gerarchico-verticale”, dedotta dal ricorrente a proposito dei rapporti con il Vice Commissario , occorre CP_2 in primo luogo esaminare le risultanze istruttorie relative all'episodio della discussione a toni alti, intervenuta in occasione del turno notturno che vedeva impegnato il ricorrente unitamente a . Controparte_4
Come si evince dalla deposizione testimoniale di quest'ultima, l'oggetto della discussione riguardava un mancato saluto e, per questa ragione, il Vice
Commissario rappresentava al ricorrente “che si trovava dinnanzi ad un suo superiore”.
Per inciso, ha aggiunto che “prima dell'accaduto” non le Controparte_4
“risultavano tensioni tra e ”. CP_2 Pt_1
La dinamica dei fatti è stata ulteriormente riferita dalla stessa CP_2
(in occasione della sua escussione come testimone), la quale ha
[...] precisato di aver “ripreso perché non mi aveva salutato” (“non mi Pt_1 aveva detto neppure buonasera”) e di aver ricevuto una reazione non composta da parte dell'odierno istante (“non ricordo esattamente le parole, ma il collega si è rivolto a me in vernacolo ed il senso era che era Pt_1 libero di salutare chi voleva”).
Gli accadimenti non hanno avuto seguito, poiché non Controparte_2 ne fece rapporto né riferì ad alcuno.
Per quanto poi concerne l'appendice del medesimo turno notturno, le timbrature registrate (all.to 11 prod. attorea) riportano le ore 00:05 - quale orario di “entrata” – e le ore 10:09 - quale orario di “uscita” –, mentre la scheda mensile estratta dall'intranet comunale (all.to 12 prod. attorea) non reca alcuna delle due predette indicazioni.
Sul punto, è chiaro che il lavoratore odierno istante non abbia inteso invocare, quale condotta pregiudizievole, il mancato conseguimento di
Pag. 8 di 19 compensi per lavoro straordinario. E' però certamente rilevante, come evidenziato dalla difesa del come riscontrabile dallo stesso P_ allegato 12, che la medesima assenza di indicazioni degli orari di timbrature abbia riguardato anche i giorni precedenti al 30 ottobre 2020, in concomitanza con il passaggio dal settore viabilità al IV settore, effettivamente decorrente dal 19 ottobre 2020 (ossia il giorno in cui mancano le indicazioni orarie di entrata ed uscita).
3.d. Sugli accadimenti inerenti la valutazione della performance del ricorrente, occorre innanzitutto ricordare che quest'ultima s'inquadra nel contesto normativo di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, con cui il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, intervenendo in vari ambiti ed in particolare in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di valorizzazione del merito, al fine di assicurare una migliore organizzazione del lavoro,
l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti.
Si deve anche osservare come la Suprema Corte, con consolidato orientamento, abbia ritenuto che le c.d. note di qualifica, pur espressione di una valutazione discrezionale, non sono insindacabili in sede giudiziale.
Il datore di lavoro è infatti assoggettato ai limiti disposti dalla contrattazione collettiva, qualora tale fonte stabilisca criteri obiettivi di valutazione (Cass. n.
10450 del 2000), emergendo in tal caso un diritto soggettivo al corretto adempimento delle operazioni valutative e/o comparative con gli altri dipendenti.
Di contro, il margine di discrezionalità lasciato dalla fonte legale e negoziale al datore di lavoro non può essere oggetto di vaglio giudiziale, che
Pag. 9 di 19 sconfinerebbe in tal caso in una illegittima interferenza nelle scelte della
P.A.
Dai principi anzidetti discende, quale ulteriore limite alla discrezionalità, che le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono tenute al rispetto degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., con estensione del controllo giudiziale all'accertamento dell'inesistenza di intenti discriminatori o ritorsivi (Cass. n. 10450 del 2000).
In definitiva, la sindacabilità delle note di qualifica non attiene al “merito” del giudizio (atteso che il giudice non si può sostituire all'amministrazione nel valutare la qualità della prestazione fornita), ma è limitata all'osservanza dei criteri posti dalla contrattazione collettiva e dei principi di correttezza e buona fede, con particolare riferimento all'assenza di intenti vessatori o discriminatori.
Intenti che, a maggior ragione, possono avere rilevo – alla stregua della predetta prova presuntiva – nell'ottica dell'esame giudiziale circa l'osservanza degli obblighi di sicurezza gravanti su parte datoriale ex art. 2087 c.c.
Ciò posto, è pacifico (oltre ad essere stato documentato) che, per l'anno
2020, abbia inizialmente visto assegnati dal dirigente PA
complessivi 90 punti. Tale attribuzione è dipesa, per Parte_4 quanto interessa rispetto al discostamento dai massimi:
- dal punteggio di 12 per il contributo individuale alla performance di struttura (punteggi assegnabili: da 16 a 20 per contributo “di rilievo”; da 11 a 15 per contributo “ampio”);
- dal punteggio di 8 per il grado di accuratezza nella redazione degli atti
(massimo assegnabile 10).
Lo stesso ricorrente, dunque, presentava osservazioni, lamentando come la valutazione non rispecchiasse la sua persona e la sua professionalità ed il
Pag. 10 di 19 punteggio di 92 conseguiva ad un rialzo (dei due punti mancanti rispetto al massimo) per il parametro del “grado di accuratezza nella redazione degli atti”.
E' bene altresì rimarcare che, escusso come teste, Testimone_1
collega di pattuglia del ricorrente nell'anno 2020, ha riferito di aver
[...] ottenuto il punteggio di 98 per il 2019 e di 100 “per gli anni a venire”.
Parallelamente, va ribadito quanto risulta dagli atti e (prima ancora) dalle regole che governano la materia della valutazione della performance, nel senso che essa ricade nelle prerogative del dirigente (o, in sua mancanza, del titolare di posizione organizzativa).
Dunque, è certamente vero che “l'ufficiale” non abbia avuto “voce in capitolo”, come dichiarato dalla stessa in occasione Controparte_2 della sua deposizione come testimone.
3.e. Dopo un anno dal passaggio dal settore viabilità al IV settore, PA
risulta aver formulato, nel novembre 2021 (allegato 16 prod.
[...] attorea), richiesta di rientro “presso il Comando centrale sito in via Aquilino
n. 1”, motivando tale istanza su tre ragioni familiari, ossia: - un pregresso aborto del proprio coniuge, avvenuto nel marzo 2021; - l'esistenza, all'epoca della richiesta, di una gravidanza a rischio della moglie, come accertato dall' nel settembre 2021 (con certificato allegato alla medesima CP_5 istanza); - un urgente accesso al Pronto Soccorso, l'11.11.2021, per uno stato di forte malessere.
La richiesta veniva indirizzata al Comandante del Corpo di Polizia Locale e ricevuta da . Controparte_6
Nel gennaio 2022, lamentando il mancato riscontro della predetta istanza,
la reiterava, segnalando che tre operatori della Polizia PA
Locale, tra i quali il proprio collega di pattuglia, avevano ottenuto il medesimo trasferimento.
Pag. 11 di 19 Effettivamente, escusso come teste, ha Testimone_1 dichiarato: “confermo di essere stato collega di pattuglia del ricorrente;
in particolare eravamo entrambi impiegati inizialmente presso il comando centrale e di seguito presso il distaccamento di SA LO ... quando fui distaccato presso SA LO il responsabile mi disse che si trattava CP_6 di una disposizione organizzativa legata ad esigenze di personale e motivata dal fatto che si trattava di un'attestazione di stima nei miei confronti poiché servivano persone che lavorassero in un certo modo ... io sono poi rientrato presso il comando centrale mentre il ricorrente è rimasto a SA LO;
ricordo che anche il ricorrente voleva rientrare al comando ... io sono rientrato al comando dopo aver parlato con il responsabile , CP_6 spiegandogli le mie ragioni ... la mia esigenza era legata a ragion di opportunità, perché mia moglie aveva una attività commerciale nel quartiere
SA Pasquale, presso il quale io prestavo servizio;
inoltre mi era più comodo essere incardinato presso il comando centrale affinchè io potessi andare a prendere mia moglie alla fine della sua giornata di lavoro ... io sapevo che si trattava di una differenza di pochi chilometri e per questo, senza pretese, non trattandosi di questione di mobilità, sono andato a parlare con il responsabile ”. CP_6
Un riscontro perveniva il 9.2.2021, con nota a firma del Responsabile dell'istruttoria P.O.S. Affari Generali e de Comandante (all.to 19 prod. del ricorrente). Ivi si premetteva la priorità delle esigenze di servizio (per
“l'ottimale esercizio delle funzioni pubbliche”), nell'ambito delle valutazioni di distribuzione delle unità nel territorio, di assegnazione delle zone e di attribuzioni delle mansioni.
In ogni caso si dichiarava l'intenzione di non ignorare le ragioni personali del ricorrente poste a base dell'istanza.
Dunque, si riservava la valutazione al “ricorrere di condizioni favorevoli nell'ambito dei processi di pianificazione e gestione delle risorse umane”.
Pag. 12 di 19 Nella sostanza, è ravvisabile l'omessa presa in carico del bisogno del ricorrente di assicurarsi garanzie di sicurezza per il caso in cui la moglie avesse avuto bisogno, per emergenza, della sua assistenza.
A prescindere dall'impossibilità di configurare un trasferimento in senso tecnico, è infatti provato che l'assegnazione a Bari SA LO, in luogo del
Comando Centrale, fosse destinata ad incidere sulle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (teste Testimone_1
“in concreto la mia dislocazione è risultata non da un
[...] provvedimento formale ma dai servizi giornalieri che si sono susseguiti quotidianamente ... preciso che il riferimento presso, ad esempio, il comando centrale oppure il distaccamento di SA LO, risulta dalle mail che contengono il servizio dove è scritto il nome dell'agente, una sigla radio
… e l'indicazione della data e ore delle ore del turno giornaliero … quando ho detto che sono rientrato al comando centrale, ciò vuol dire che mi recavo presso via Aquilino, lì mi vestivo ad inizio turno e mi svestivo a fine turno, lì timbravo il cartellino marcatempo e da lì venivo smistato presso la zona della città di servizio, che già conoscevo per aver ricevuto la mail … quando avevo come riferimento il distaccamento di SA LO, i quartieri presso i quali venivo indirizzato erano: SA LO, , SAto Spirito, e Per_1 Per_2
SA IO ... non ero destinato altrove ... quando invece il mio riferimento era il comando centrale, venivo destinato a zone della città che, seppur sporadicamente, potevano comprendere SA LO, , SAto Spirito, Per_1
e SA IO ... in altri termini, il rapporto non era univoco: il Per_2 distaccamento SA LO aveva sempre quelle assegnazioni;
il comando centrale poteva avere anche le stesse assegnazioni del distaccamento SA
LO”) e, quindi, anche sulle esigenze familiari del dipendente . Pt_1
Circa le deduzioni difensive del si ritiene irrilevante la ridotta P_ differenza di distanza tra le sedi dell'amministrazione e la residenza del
Pag. 13 di 19 ricorrente oppure il fatto che comunque dovesse esservi, per l'interruzione del turno, un ulteriore spostamento per riconsegna dell'autovettura.
Ciò che risulta decisivo, in termini di gravità della lesione, è piuttosto la circostanza che l'amministrazione di appartenenza dapprima non abbia dato riscontro alla richiesta del novembre 2021 e poi, sollecitata nuovamente, abbia fornito delle risposte – peraltro interlocutorie – del tutto generiche.
Genericità neppure superata in occasione dell'instaurazione del presente giudizio.
Si trattava, beninteso, di condotte esigibili a carico della parte resistente, tanto più che, effettivamente, determinazioni di segno differente sono state adottate nei confronti del collega di pattuglia del ricorrente, a fronte di una sua richiesta informale e nella prospettiva del soddisfacimento di esigenze familiari ben meno consistenti rispetto a quelle rappresentante da PA
.
[...]
3.f. Quanto, da ultimo, al ritiro dell'arma da fuoco in dotazione del ricorrente, occorre premettere, come chiaramente spiegato dalla teste , che la CP_2 sua assegnazione “è su base volontaria”, perché il “regolamento non prevede come obbligatoria la relativa dotazione”.
Ciò posto, è stato depositato in atti verbale di riconsegna, all'esito della necessaria revisione e manutenzione.
4. Alla stregua delle predette risultanze istruttorie, è stata espletata c.t.u. medico legale, al fine di verificare la sussistenza di un nesso causale tra le vicende lavorative del ricorrente e le patologie indicate nell'atto introduttivo della controversia, stabilendo, in caso affermativo, quale fosse la misura del danno biologico permanente.
All'esito delle operazioni peritali, l'ausiliario del giudice ha riscontrato la ricorrenza di alopecia areata, “del tutto regredita” nel tempo.
Pag. 14 di 19 Più specificamente, il dott. ha fatto riferimento ad una condizione Per_3 clinica transitoria, tale da determinare un periodo di invalidità temporanea, nella misura del 25%, dal marzo 2020 al dicembre 2020.
Sul piano eziologico, il c.t.u. si è espresso in termini di concorrenza causale, nel senso che le situazioni di stress lavorativo possono aver concorso alla realizzazione del pregiudizio, unitamente ad altri fattori, quali predisposizione genetica, alterazioni immunitarie e trattamenti finalizzati ad implementare la fertilità (come segnalato dal c.t.p. dell'amministrazione resistente in sede di osservazioni).
5.a. In tale quadro, proprio soffermando l'attenzione sui profili di danno biologico e pur ragionando in chiave di responsabilità contrattuale (e, quindi, sul crinale della giurisprudenza di legittimità che ha superato la ricostruzione in termini di indispensabile ricorrenza del dolo in capo a parte datoriale), non risulta che l'inosservanza dell'art. 2087 c.c. sia imputabile al P_ proprio in relazione al periodo intercorrente tra marzo e dicembre 2020.
In tale arco di tempo si collocano, infatti: l'irrogazione di una sanzione disciplinare che si palesava doverosa, oltre che legittima;
un'articolazione dei turni di servizio coerente con le dimostrate esigenze organizzative dei servizi presso i quali era addetto il ricorrente ed equilibrata anche rispetto alla posizione agli altri colleghi agenti di Polizia Municipale;
una discussione verbale con , frutto della giusta pretesa di quest'ultima di Controparte_2 ricevere un saluto in occasione dei loro incontri.
5.b.1. Non risultano, poi, pregiudizi biologici risarcibili in relazione alle altre condotte che, come visto in precedenza, si sono effettivamente caratterizzate per l'omessa protezione del lavoratore ricorrente.
Infatti, le vicende relative all'assegnazione del Comando Centrale ed al ritiro
(temporaneo) dell'arma si collocano in un arco di tempo successivo al manifestarsi ed al regresso dell'invalidità temporanea, come accertata dal c.t.u.
Pag. 15 di 19
5.b.2. Quanto, piuttosto, all'invocato risarcimento del danno morale, tale pregiudizio, come noto, può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (Cass. S.U. n. 26972 del 2008).
Così, "in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti" (Cass. n. 30461 del
2024).
Ora, nel caso di specie è dimostrato che, a cavallo tra l'anno 2021 e l'anno
2022, vi sia stata una lesione della “personalità morale” del lavoratore (art. 2087 c.c.), nella sua dimensione familiare e, quindi, di sicuro rango costituzionale.
Il pregiudizio non patrimoniale sofferto da si è infatti PA concretizzato nella percezione dell'impossibilità di fornire tempestivamente aiuto per il caso in cui la gravidanza della moglie avesse avuto
Pag. 16 di 19 complicazioni, con l'ulteriore frustrazione di vedere prevalere delle astratte ragioni organizzative datoriali e di mostrarsi impotente agli occhi del proprio partner bisognoso di assistenza.
Una sofferenza interiore, mista all'inevitabile e giustificata preoccupazione degli esiti della gravidanza, acuita dall'atteggiamento serbato dalla parte datoriale pubblica, visto che quest'ultima, dapprima neppure riscontrava la richiesta di riassegnazione, poi provvedeva a concedere il beneficio ad altri colleghi di lavoro dell'odierno istante (teste : Testimone_1
“io sono poi rientrato presso il comando centrale mentre il ricorrente è rimasto a SA LO;
ricordo che anche il ricorrente voleva rientrare al comando. Io sono rientrato al comando dopo aver parlato con il responsabile
, spiegandogli le mie ragioni ... la mia esigenza era legata a ragion di CP_6 opportunità, perché mia moglie aveva una attività commerciale nel quartiere
SA Pasquale, presso il quale io prestavo servizio;
inoltre mi era più comodo essere incardinato presso il comando centrale affinchè io potessi andare a prendere mia moglie alla fine della sua giornata di lavoro”) ed infine rimetteva a future ed astratte valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio la delibazione di un'istanza viceversa correlata ad un'esigenza impellente.
Dunque, utilizzando come strumento di quantificazione equitativa le problematiche di carattere biologico registrate dal ricorrente in relazione all'anno 2020 (già accertate dal c.t.u.), è possibile associare il pregiudizio morale da risarcire ad un'ipotetica invalidità temporanea del 25%, ai fini di mera individuazione parametrica (senza quindi riconoscere alcun risarcimento in parte qua, alla stregua di danno biologico), per il periodo intercorrente tra la data della prima istanza di riassegnazione (20.11.2021) e la data di esito fausto della gravidanza (2.6.2022 - individuata facendo riferimento ai 9 mesi successivi alla diagnosi di gravidanza a rischio, così da comprendere anche i periodi immediatamente successivi alla nascita -).
Pag. 17 di 19 In altri termini, per avere sicuri parametri di liquidazione equitativa
(utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano), s'intende operare una fictio iuris, ossia configurare, anche per l'anno 2021-2022, un'invalidità temporanea del 25% e ricavare quale sia la quantificazione del danno morale associata ad essa, per porre (solo) quest'ultima alla base della condanna risarcitoria a carico del resistente. P_
In particolare, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano nell'edizione
2025, in relazione a 273 giorni ed all'età del ricorrente all'epoca dei fatti di causa, il danno morale da riconoscere all'odierno istante è pari ad €
5.466,69, oltre accessori.
5.c. Piuttosto, alcuna condanna può essere resa a carico del P_ otto il profilo del danno patrimoniale.
[...]
La dedotta preclusione alle progressioni orizzontali, infatti, si ricollega, secondo la prospettazione attorea, alle valutazioni della performance.
Rispetto a queste, tuttavia, non possono dirsi sussistenti agli atti elementi idonei a ravvisarne il carattere ritorsivo o discriminatorio, né sono rintracciabili elementi di contrarietà ai canoni di buona fede e correttezza.
Quanto, poi, alla mancata comunicazione degli obiettivi relativi all'anno
2021, la pretesa risarcitoria è già stata negativamente scrutinata dal
Tribunale di Bari, sul rilievo – pienamente condiviso (per quanto possa rilevare in questa sede) – secondo cui “l'acclarata violazione delle norme procedimentali … non comporta l'automatico riconoscimento del danno che deve essere sempre provato da chi l'adduce ai sensi dell'art. 2697 c.c.”.
6. In conclusione, il ricorso dev'essere solo parzialmente accolto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'amministrazione resistente. Atteso che il quadro giurisprudenziale in materia ha conosciuto un improvviso mutamento proprio in pendenza di giudizio, le stesse vanno, in ogni caso, parzialmente compensate, nella misura della metà.
Pag. 18 di 19 I compensi di c.t.u., liquidati come da separato decreto, vanno parimenti posti a carico del P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 449 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande proposte dal ricorrente e, per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno morale arrecato a P_
, per complessivi € 5.466,69, oltre accessori;
PA
2) condanna, inoltre, parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.000,00 (pari alla metà di € 4.000,00), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) pone, infine, a carico del le spese di c.t.u., liquidate come P_ da separato decreto.
Bari, 24.9.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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