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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3409/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Davide VIANELLO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Cinzia DE GRANDIS, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale di Venezia adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Chioggia (VE) in data 19.09.2015 tra i sig.ri e Parte_2
e trascritto al n. 70, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia Parte_1
(VE) per l'anno 2015, ordinandosi al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Chioggia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) I figli della coppia, e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno da Per_1 Per_2 parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze dei figli minori.
pag. 1 di 5 I figli minori e avranno residenza e permanenza prevalente presso la madre e permanenza presso il Per_1 Per_2 padre due pomeriggi alla settimana (dalle ore 19.00 fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola) ed un fine settimana ogni quindici giorni (dal sabato mattina alla domenica sera); durante le festività natalizie una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale (il primo con la madre) e di Capodanno (ad iniziare con il padre); tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, dieci giorni (anche non consecutivi) in estate da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
E' fatta salva la possibilità per il padre, così come per la madre, di poter tenere con sé i figli in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dai figli minori ma con necessità di concordare le visite con almeno due giorni di anticipo;
2) Entrambi i genitori potranno raggiungere i figli a mezzo videochiamata durante la loro permanenza con l'altro genitore a condizione che detto contatto non avvenga tra le 12.30 e le 14.00 nonché tra le 19.30 e le 20.30 e comunque con preavviso tra i genitori di almeno un'ora per poter organizzarne al meglio le condizioni;
3) Confermarsi l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare ed ubicato in Chioggia (VE), via S.Spirito n.22 alla sig.ra ; in particolare, con riferimento all'immobile di cui sopra, in un'ottica volta al riequilibrio Parte_2 delle condizioni economiche tra i due coniugi, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. si impegna Pt_1
a cedere a semplice richiesta della sig.ra e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della Pt_2 sentenza di divorzio, i propri diritti immobiliari sull'immobile sito in Chioggia (VE), Via S.Spirito n.22, censito
N.C.E.U del Comune di Chioggia al Fg.37, mapp. 2369, sub.74, piano T-4-5, z.c. 2, Cat. A/3, classe 4, vani
4,5, rendita catastale €.348,61.
La sig.ra dal canto suo, si obbliga ad acquistare tutti i diritti spettanti a sig. sulla suddetta Pt_2 Pt_1 abitazione e relative pertinenze. Il trasferimento immobiliare avverrà a fronte della corresponsione della somma di €.
15.000 (quindicimila/==) da parte della sig.ra Pt_2
4) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza, che continua a mantenere sull'abitazione di residenza Pt_1 della sig.ra in via tassativa entro il termine del 31.12.2025 ovvero entro il diverso termine eventualmente Pt_2 precedente coincidente con la data della fissanda udienza di comparizione dei coniugi;
5) Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
l'importo di €.350,00 (€.175,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_2 aggiornarsi ogni anno in misura pari al 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente accertato dall'Istat, e con la previsione ulteriore che le spese straordinarie medico- sanitarie, scolastiche, ricreative dovute per i figli saranno poste nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori così come nello specifico indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire ad entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali;
dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, come già da intese, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
pag. 2 di 5 La variazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dagli attuali €.400,00 mensili alla diversa somma di
€.350,00 avrà a decorrere dal 01.01.2026, ovvero dalla diversa data e successiva in cui il sig. avrà Pt_1 effettivamente trasferito la propria residenza dall'immobile di via S. Spirito n.22;
6) In pari data la sig.ra restituirà anello regalatole dalla suocera per le nozze e richiesto in restituzione Parte_2 dal sig. Pt_1
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre sig.ra ; Parte_2
8) Autorizzarsi i coniugi al rilascio del passaporto e/o valido documento per l'espatrio dei figli minori”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario in data 19/9/2015, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 29/6/2023 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 12-25/7/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, ribadendo tali conclusioni con le note scritte sostitutive dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c. in data 5/11/2025.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
pag. 3 di 5
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data 19/9/2015, trascritto C.F._1 Parte_2 C.F._2 nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 70 anno 2015 del Comune di Chioggia (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I figli della coppia, e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno Per_1 Per_2 da parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze dei figli minori.
I figli minori e avranno residenza e permanenza prevalente presso la madre e permanenza presso il Per_1 Per_2 padre due pomeriggi alla settimana (dalle ore 19.00 fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola) ed un fine settimana ogni quindici giorni (dal sabato mattina alla domenica sera); durante le festività natalizie una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale (il primo con la madre) e di Capodanno (ad iniziare con il padre); tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, dieci giorni (anche non consecutivi) in estate da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
E' fatta salva la possibilità per il padre, così come per la madre, di poter tenere con sé i figli in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dai figli minori ma con necessità di concordare le visite con almeno due giorni di anticipo;
2) Entrambi i genitori potranno raggiungere i figli a mezzo videochiamata durante la loro permanenza con l'altro genitore a condizione che detto contatto non avvenga tra le 12.30 e le 14.00 nonché tra le 19.30 e le 20.30 e comunque con preavviso tra i genitori di almeno un'ora per poter organizzarne al meglio le condizioni;
3) Confermarsi l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare ed ubicato in Chioggia (VE), via S.Spirito n.22 alla sig.ra ; in particolare, con riferimento all'immobile di cui sopra, in un'ottica volta al riequilibrio Parte_2 delle condizioni economiche tra i due coniugi, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. si impegna Pt_1
a cedere a semplice richiesta della sig.ra e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della Pt_2 sentenza di divorzio, i propri diritti immobiliari sull'immobile sito in Chioggia (VE), Via S.Spirito n.22, censito
N.C.E.U del Comune di Chioggia al Fg.37, mapp. 2369, sub.74, piano T-4-5, z.c. 2, Cat. A/3, classe 4, vani
4,5, rendita catastale €.348,61.
La sig.ra dal canto suo, si obbliga ad acquistare tutti i diritti spettanti a sig. sulla suddetta Pt_2 Pt_1 abitazione e relative pertinenze. Il trasferimento immobiliare avverrà a fronte della corresponsione della somma di €.
15.000 (quindicimila/==) da parte della sig.ra Pt_2
pag. 4 di 5 4) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza, che continua a mantenere sull'abitazione di residenza Pt_1 della sig.ra in via tassativa entro il termine del 31.12.2025 ovvero entro il diverso termine eventualmente Pt_2 precedente coincidente con la data della fissanda udienza di comparizione dei coniugi;
5) Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
l'importo di €.350,00 (€.175,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_2 aggiornarsi ogni anno in misura pari al 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente accertato dall'Istat, e con la previsione ulteriore che le spese straordinarie medico- sanitarie, scolastiche, ricreative dovute per i figli saranno poste nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori così come nello specifico indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire ad entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali;
dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, come già da intese, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
La variazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dagli attuali €.400,00 mensili alla diversa somma di
€.350,00 avrà a decorrere dal 01.01.2026, ovvero dalla diversa data e successiva in cui il sig. avrà Pt_1 effettivamente trasferito la propria residenza dall'immobile di via S. Spirito n.22;
6) In pari data la sig.ra restituirà anello regalatole dalla suocera per le nozze e richiesto in restituzione Parte_2 dal sig. Pt_1
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre sig.ra ; Parte_2
8) Autorizzarsi i coniugi al rilascio del passaporto e/o valido documento per l'espatrio dei figli minori”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Davide VIANELLO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Cinzia DE GRANDIS, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale di Venezia adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Chioggia (VE) in data 19.09.2015 tra i sig.ri e Parte_2
e trascritto al n. 70, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia Parte_1
(VE) per l'anno 2015, ordinandosi al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Chioggia di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
1) I figli della coppia, e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno da Per_1 Per_2 parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze dei figli minori.
pag. 1 di 5 I figli minori e avranno residenza e permanenza prevalente presso la madre e permanenza presso il Per_1 Per_2 padre due pomeriggi alla settimana (dalle ore 19.00 fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola) ed un fine settimana ogni quindici giorni (dal sabato mattina alla domenica sera); durante le festività natalizie una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale (il primo con la madre) e di Capodanno (ad iniziare con il padre); tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, dieci giorni (anche non consecutivi) in estate da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
E' fatta salva la possibilità per il padre, così come per la madre, di poter tenere con sé i figli in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dai figli minori ma con necessità di concordare le visite con almeno due giorni di anticipo;
2) Entrambi i genitori potranno raggiungere i figli a mezzo videochiamata durante la loro permanenza con l'altro genitore a condizione che detto contatto non avvenga tra le 12.30 e le 14.00 nonché tra le 19.30 e le 20.30 e comunque con preavviso tra i genitori di almeno un'ora per poter organizzarne al meglio le condizioni;
3) Confermarsi l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare ed ubicato in Chioggia (VE), via S.Spirito n.22 alla sig.ra ; in particolare, con riferimento all'immobile di cui sopra, in un'ottica volta al riequilibrio Parte_2 delle condizioni economiche tra i due coniugi, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. si impegna Pt_1
a cedere a semplice richiesta della sig.ra e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della Pt_2 sentenza di divorzio, i propri diritti immobiliari sull'immobile sito in Chioggia (VE), Via S.Spirito n.22, censito
N.C.E.U del Comune di Chioggia al Fg.37, mapp. 2369, sub.74, piano T-4-5, z.c. 2, Cat. A/3, classe 4, vani
4,5, rendita catastale €.348,61.
La sig.ra dal canto suo, si obbliga ad acquistare tutti i diritti spettanti a sig. sulla suddetta Pt_2 Pt_1 abitazione e relative pertinenze. Il trasferimento immobiliare avverrà a fronte della corresponsione della somma di €.
15.000 (quindicimila/==) da parte della sig.ra Pt_2
4) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza, che continua a mantenere sull'abitazione di residenza Pt_1 della sig.ra in via tassativa entro il termine del 31.12.2025 ovvero entro il diverso termine eventualmente Pt_2 precedente coincidente con la data della fissanda udienza di comparizione dei coniugi;
5) Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
l'importo di €.350,00 (€.175,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_2 aggiornarsi ogni anno in misura pari al 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente accertato dall'Istat, e con la previsione ulteriore che le spese straordinarie medico- sanitarie, scolastiche, ricreative dovute per i figli saranno poste nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori così come nello specifico indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire ad entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali;
dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, come già da intese, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
pag. 2 di 5 La variazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dagli attuali €.400,00 mensili alla diversa somma di
€.350,00 avrà a decorrere dal 01.01.2026, ovvero dalla diversa data e successiva in cui il sig. avrà Pt_1 effettivamente trasferito la propria residenza dall'immobile di via S. Spirito n.22;
6) In pari data la sig.ra restituirà anello regalatole dalla suocera per le nozze e richiesto in restituzione Parte_2 dal sig. Pt_1
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre sig.ra ; Parte_2
8) Autorizzarsi i coniugi al rilascio del passaporto e/o valido documento per l'espatrio dei figli minori”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario in data 19/9/2015, erano stati autorizzati a vivere separati a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 29/6/2023 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione datato 12-25/7/2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, ribadendo tali conclusioni con le note scritte sostitutive dell'udienza fissata innanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis.51 c.p.c. in data 5/11/2025.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, appare conforme alla legge e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Le condizioni economiche concordate appaiono altresì congrue rispetto al quadro reddituale del nucleo familiare.
pag. 3 di 5
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in data 19/9/2015, trascritto C.F._1 Parte_2 C.F._2 nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 70 anno 2015 del Comune di Chioggia (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I figli della coppia, e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno Per_1 Per_2 da parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze dei figli minori.
I figli minori e avranno residenza e permanenza prevalente presso la madre e permanenza presso il Per_1 Per_2 padre due pomeriggi alla settimana (dalle ore 19.00 fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola) ed un fine settimana ogni quindici giorni (dal sabato mattina alla domenica sera); durante le festività natalizie una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale (il primo con la madre) e di Capodanno (ad iniziare con il padre); tre giorni durante le festività pasquali alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, dieci giorni (anche non consecutivi) in estate da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
E' fatta salva la possibilità per il padre, così come per la madre, di poter tenere con sé i figli in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dai figli minori ma con necessità di concordare le visite con almeno due giorni di anticipo;
2) Entrambi i genitori potranno raggiungere i figli a mezzo videochiamata durante la loro permanenza con l'altro genitore a condizione che detto contatto non avvenga tra le 12.30 e le 14.00 nonché tra le 19.30 e le 20.30 e comunque con preavviso tra i genitori di almeno un'ora per poter organizzarne al meglio le condizioni;
3) Confermarsi l'assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare ed ubicato in Chioggia (VE), via S.Spirito n.22 alla sig.ra ; in particolare, con riferimento all'immobile di cui sopra, in un'ottica volta al riequilibrio Parte_2 delle condizioni economiche tra i due coniugi, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. si impegna Pt_1
a cedere a semplice richiesta della sig.ra e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della Pt_2 sentenza di divorzio, i propri diritti immobiliari sull'immobile sito in Chioggia (VE), Via S.Spirito n.22, censito
N.C.E.U del Comune di Chioggia al Fg.37, mapp. 2369, sub.74, piano T-4-5, z.c. 2, Cat. A/3, classe 4, vani
4,5, rendita catastale €.348,61.
La sig.ra dal canto suo, si obbliga ad acquistare tutti i diritti spettanti a sig. sulla suddetta Pt_2 Pt_1 abitazione e relative pertinenze. Il trasferimento immobiliare avverrà a fronte della corresponsione della somma di €.
15.000 (quindicimila/==) da parte della sig.ra Pt_2
pag. 4 di 5 4) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza, che continua a mantenere sull'abitazione di residenza Pt_1 della sig.ra in via tassativa entro il termine del 31.12.2025 ovvero entro il diverso termine eventualmente Pt_2 precedente coincidente con la data della fissanda udienza di comparizione dei coniugi;
5) Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
l'importo di €.350,00 (€.175,00 per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_2 aggiornarsi ogni anno in misura pari al 100% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente accertato dall'Istat, e con la previsione ulteriore che le spese straordinarie medico- sanitarie, scolastiche, ricreative dovute per i figli saranno poste nella misura del 50% a carico di ciascuno dei genitori così come nello specifico indicate nel protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire ad entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali;
dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, come già da intese, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
La variazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dagli attuali €.400,00 mensili alla diversa somma di
€.350,00 avrà a decorrere dal 01.01.2026, ovvero dalla diversa data e successiva in cui il sig. avrà Pt_1 effettivamente trasferito la propria residenza dall'immobile di via S. Spirito n.22;
6) In pari data la sig.ra restituirà anello regalatole dalla suocera per le nozze e richiesto in restituzione Parte_2 dal sig. Pt_1
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre sig.ra ; Parte_2
8) Autorizzarsi i coniugi al rilascio del passaporto e/o valido documento per l'espatrio dei figli minori”.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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