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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 763/2023 RG
Avente ad OGGETTO: lesioni personali
Promossa da:
-attore- Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Silvestri
Contro
-convenuta- Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. AD Morelli
E contro
-convenuta- Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Angeli
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mmo Tribunale adito contrariis reiectis:
In via principale, per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro avvenuto in data 18/06/2019 tra l'autoveicolo targato Controparte_2
CK421VG ed il motoveicolo targato DH55020 descritto in atti e nelle conseguenti gravissime lesioni subite dal conducente Parte_1
In conseguenza e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la sig.ra in solido con la Controparte_2 propria compagnia assicuratrice (p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore corrente in 20149 Milano Via Ignazio Gardella n°2 all'integrale risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' attore come determinati in atti nella misura di €uro
1.656.883,43 al netto delle somme trattenute in acconto e con diffalco della rendita riconosciuta dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ovvero in quella meglio ritenuta e determinata all'esito dell'espletanda istruttoria.
In via gradata, ove ritenuta una responsabilità concorsuale di parte attrice, nella causazione del sinistro oggetto di causa dichiarare tenuta e condannare la sig.ra in solido con la propria Controparte_2 compagnia assicuratrice (p.iva ) in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore corrente in 20149 Milano Via Ignazio Gardella n°2 al pagamento della corrispondente percentuale di danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Sig. nella misura che verrà accertata in Parte_1 corso di causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di concorrente responsabilità dell'attore per il verificarsi dell'evento di danno per cui è causa e di carenza di legittimazione del medesimo a richiedere il risarcimento fino a concorrenza delle somme erogate ed erogande in suo favore dall' e dagli altri Enti previdenziali ed assistenziali, CP_3 dà atto che la ha già corrisposto a le somme di € 27.645,00 in data Controparte_1 Parte_1
8 Marzo 2021 e di € 297.500,00 in data 6 Luglio 2021, previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, in via principale: dichiarare le predette somme congrue e satisfattive di ogni pregiudizio riportato da
[...] in conseguenza dell'incidente del 18 Giugno 2019 ed in ogni caso ASSOLVERE la Parte_1 [...] da ogni avversa domanda e pretesa. Vinte le spese. CP_1
In via subordinata, e salvo gravame, liquidare i danni nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, nei limiti in cui essi si pongono in rapporto causale con la condotta della conducente della NC
Y al netto del concorso colposo dell'attore per il verificarsi dell'incidente e del danno, fermo restando il limite del massimale assicurato, dedotte le somme già corrisposte da e gli importi Controparte_1 erogati e capitalizzati dagli Enti previdenziali ed assistenziali, respingendo ogni diversa e maggior pretesa attrice. Vinte le spese.”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale nel merito respingere ogni richiesta di risarcimento svolta dall'attore in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, carente di prova e comunque, dichiarando satisfattivi gli importi già versati a loro favore dalla compagnia assicurativa;
accertare e dichiarare la concorsualità dell'evento in questione e correlativamente pronunciarsi sulla domanda risarcitoria attorea, secondo le rigorose risultanze istruttorie, respingendo le maggiori domande in quanto infondate e/o non provate;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice, tenere a garantire e tenere indenne la Sig.ra da tutti i danni – nessuno escluso – riconosciuti dovuti al sig. Controparte_2
derivanti dal sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa Parte_1
a rifondere alla suddetta parte attrice la somma che risulterà alla stessa dovuta ed alla rifusione in CP_1 favore della Sig.ra delle spese di lite ex art. 1917 cc. Controparte_2
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
FATTO E DIRITTO
L'attore notificava atto di citazione nei confronti di e di ( di Controparte_2 Controparte_1 seguito solo o la IA ) chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1 patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 18.06.2019, a seguito dell'impatto tra il motoveicolo condotto dal e la vettura condotta dalla convenuta. Parte_2
In particolare, l'attore deduceva e documentava quanto segue:
-il giorno 18.06.2019, alle ore 7,50 circa stava percorrendo, alla guida del motoveicolo Parte_1
Yamaha XT660 targato DH55020, la Strada Statale 62 Cisa, in località Santa Caterina, nella direzione di marcia Sarzana-Santo Stefano Magra, per recarsi sul luogo di lavoro;
-nello stesso frangente, l'autoveicolo NC Y targato CK421VG, condotto da stava Controparte_2 percorrendo la medesima strada, nella direzione di marcia opposta a quella dell'attore e, giunto nei pressi dell'intersezione stradale con la via Cisa Vecchia, invadeva la corsia di marcia su cui stava procedendo iniziando la manovra di svolta a sinistra, senza concedere la dovuta precedenza al Parte_1 motoveicolo, che non riusciva ad evitare la collisione;
-a causa delle gravi lesioni subite in conseguenza dell'impatto, era trasportato mediante Parte_1 elisoccorso presso l'Ospedale San Martino di Genova, da cui veniva dimesso in data 15.02.2020 con la seguente diagnosi: “Paraplegia incompleta post traumatica di L1 Frattura distale radio dx e lussazione femoro sin. compromissione della funzionalità erettile secondaria a lesioni permanenti del midollo spinale”;
-in ragione del sinistro sopra descritto la Procura della Repubblica apriva, a carico della conducente CP_2
il fascicolo RG.N.R 2978/2019. Quest'ultima, all'esito delle indagini tecniche svolte, accedeva al
[...] rito alternativo ex art. 444 c.p.p.; il procedimento penale, quindi, si concludeva con la sentenza n. 236/2022 - divenuta irrevocabile- con cui l'attrice era condannata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 590 bis c.p.;
inviava quindi una richiesta risarcitoria (doc.2) alla compagnia assicurativa del veicolo Parte_1 condotto da afferente a tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
Controparte_2
- dopo aver aperto il sinistro n. 1/591/19/00437, la IA, alla luce delle risultanze degli accertamenti eseguiti in occasione dell'istruttoria interna, liquidava all'attore la somma di euro 297.500,00 (doc.3) a titolo di risarcimento per l'invalidità permanente ed euro 27.645,00 (doc.4) per l'invalidità temporanea. I conteggi appena indicati comprendevano il riconoscimento di una responsabilità -da parte della Controparte_1 del 30% a carico di nella causazione del sinistro, in virtù dell'applicazione dell'art.
[...] Parte_1
2054 c.c.;
-l'attore tratteneva le somme sopra esposte in acconto sul maggior dovuto e inviava una missiva alla
IA (doc. 5) con cui eccepiva l'inadeguatezza dell'offerta risarcitoria nonché l'insussistenza, in virtù di quanto descritto nel verbale (doc.5) redatto dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto successivamente all'incidente, di una propria concorrente responsabilità nella causazione del medesimo;
peraltro, al fine di ottenere una completa ricostruzione della dinamica del sinistro, si Parte_1 rivolgeva ad un tecnico di fiducia il quale, nella propria perizia (doc. 8), così concludeva: “…la sig.ra riprendeva la marcia ed iniziava a svoltare a sinistra senza avvedersi che nell'arco di due secondi CP_2 sarebbe venuta a collisione con la Yamaha XT660, condotta dal sig. che ad una velocità Parte_1 di circa 47 Km/h stava percorrendo la SS62 della Cisa con direzione Sarzana – Santo Stefano di Magra, quindi opposta a quella dell'auto. Il motociclista poteva percepire la manovra della lancia quando mancavano all'impatto solo 1,2 secondi e circa 15-16 mt quindi una distanza spazio-temporale talmente ridotta da non consentire al motociclista di effettuare alcuna manovra evasiva efficace”.
“In estrema sintesi – conclude la consulenza del tecnico di parte –l'accadimento dell'evento era da attribuire alla condotta di guida della sig.ra che iniziava la manovra di svolta a sinistra, che Controparte_2
l'avrebbe portata a tagliare la strada al sig. nonostante le condizioni Parte_1 di traffico fossero tali da non consentirle di accertarsi dell'assenza di veicolo provenienti dall'opposta direzione di marcia”;
-l'attore si sottoponeva inoltre ad una visita medico legale, da cui emergeva che, in conseguenza del sinistro de quo, aveva riportato un'invalidità permanente pari al 92/93% con un'inabilità temporanea assoluta di giorni 270 e un'inabilità temporanea parziale al 93% di giorni 184 (doc.9); quindi, conveniva nel presente giudizio giudizio la e Parte_1 Controparte_1
chiedendo la loro condanna, in solido, al pagamento della somma di euro 1.656.883,43 a Controparte_2 titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 18.06.2019;
-si costituiva in giudizio la compagnia ribadendo la responsabilità concorrente dell'attore nella CP_1 causazione del sinistro de quo, nonché il difetto di legittimazione attiva dello stesso in ordine alle somme CP_ erogate ed erogande in suo favore dall' e/o da altri enti previdenziali ed assistenziali;
la IA, infine, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore, attesa la congruità delle somme già erogate in suo favore al fine del ristoro del danno subito;
-si costituiva altresì deducendo che la sentenza di patteggiamento, ai fini del presente Controparte_2 giudizio, non avesse efficacia di vincolo e di giudicato e non determinasse l' inversione dell'onere della prova. La convenuta invocava a sua volta il concorso di colpa del danneggiato ex art. 2054 co 2 c.c. ed eccepiva la congruità delle somme già erogate -dalla a favore dell'attore a Controparte_1 titolo di risarcimento dei danni lamentati da quest'ultimo. Pertanto chiedeva il rigetto della Controparte_4 domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento
-anche parziale- della domanda risarcitoria formulata dall'attore, invocava la copertura assicurativa fornita dalla compagnia in ordine a tutte le somme che la convenuta avrebbe dovuto Controparte_1 versare a favore dell'attore per effetto di un'eventuale pronuncia di condanna, oltre alla refusione delle spese di lite in proprio favore;
-la fase istruttoria si espletava con l'esecuzione delle CTU cinematica e medico legale in ordine, rispettivamente, ai seguenti quesiti:
“Il CTU, esaminata la documentazione agli atti, accerti la dinamica del sinistro, descrivendo in particolare la condotta dei conducenti, la posizione dei mezzi al momento del sinistro, indicando altresì ogni altro elemento utile a determinare la responsabilità nella causazione dell'evento”;
“Dica il CTU, esaminati i fascicoli e visitato il periziando, quali lesioni ebbe a riportare a seguito del sinistro per cui è causa. In caso di sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente, li descriva e li quantifichi come Danno Biologico. Si esprima sulla presenza di eventuale danno specifico. Indichi l'inabilità temporanea sia assoluta che relativa.
Indichi se i postumi permanenti derivanti dal sinistro abbiano impedito e/o impediranno in futuro l'attività lavorativa svolta dal periziando al momento del sinistro, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato. Provveda altresì a richiedere al periziando di fornire indicazioni in merito all'attuale svolgimento di attività lavorativa. Si esprima sull'entità delle spese mediche e di cura sostenute in proprio dal periziando riferibili alle lesioni di cui sopra, precisando, in ipotesi di prestazioni terapeutiche e diagnostiche, eventualmente richieste presso enti privati, se le stesse potessero essere erogate dal SSN e con quali esborsi;
quantifichi le eventuali spese future da sostenersi” ;
-in data 05.07.2024 questo Giudice disponeva, nei confronti di INPS e , ordine di esibizione ex artt. CP_3
210/213 cpc, avente ad oggetto la documentazione inerente gli importi riconosciuti in favore di
[...]
con la specificazione del titolo in base al quale gli stessi erano stati erogati. Per_1
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre preliminarmente osservare che - nel caso in esame - per accertare le eventuali responsabilità dedotte in ordine ai danni patiti da è necessario soffermare l'attenzione sulla CTU Parte_1 cinematica espletata nel presente giudizio, il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e deve qui intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Il Consulente, alla luce della documentazione in atti, ha ricostruito la seguente dinamica del sinistro:
“…La Yamaha XT660 percorreva via Cisa, in Sarzana (SP), ad una velocità di circa 55 km/h, con direzione di marcia Sarzana ➔ Santo Stefano di Magra;
- la NC SI percorreva la stessa viabilità, nell'opposta direzione di marcia, e, giunta all'altezza di via Cisa Vecchia, si attestava all'interno della corsia di canalizzazione;
successivamente iniziava manovra di immissione nella predetta strada secondaria;
- il conducente del motociclo, vista la cinematica di avvicinamento, non aveva tempo per reagire e impostare azioni frenanti di emergenza;
- Il motoveicolo, in tale configurazione, collideva contro lo spigolo anteriore destro dell'autovettura;
- Il contatto fra i semoventi si è concretato, con un angolo d'incidenza di circa 30°;
- Al momento dell'urto l'autovettura procedeva a circa 15 km/h;
- Nel momento in cui l'autovettura ha reso palese la sua manovra il motociclo si trovava a circa 20 metri di distanza dal PPU;
- Il motociclo si sarebbe arrestato prima di giungere sul punto d'urto se avesse marciato ad una velocità inferiore ai 35 km/h (e se avesse condotto un'azione frenante efficiente);
- nel tratto di strada in esame, vigeva il limite di velocità di 50 km/h; - allo stato degli atti non vi sono riscontri oggettivi che indichino la presenza di un'auto che, negli istanti precedenti al sinistro, si immetteva, da via Cisa Vecchia, su via Cisa in direzione dell'abitato di Sarzana. Se ciò fosse stato la visuale reciproca dei conducenti dei veicoli sarebbe stata ostacolata.”
Alla luce di quanto esposto si deve allora ritenere che il sinistro si sia verificato a causa esclusiva della manovra imprudente compiuta da Quest'ultima infatti, al momento di effettuare la Controparte_2 manovra di immissione nella corsia di marcia percorsa da ha omesso di concedere alla Parte_1 moto la dovuta precedenza ex art. 145 CdS, determinando la collisione tra i due veicoli.
Occorre altresì evidenziare che, nel caso di specie, non possa assumere alcun rilievo, ai sensi dell'art. 1227
c.c., il superamento -di 5 km/h-, da parte di (al momento dell'impatto), del limite di Parte_1 velocità prescritto per il tratto di strada teatro del sinistro (50 km/h), come asserito dalla
[...]
sulla base del contenuto dell'elaborato peritale. Difatti è bene precisare che il calcolo Controparte_1 della velocità di percorrenza del motociclo condotto da effettuato dal CTU sulla base dei Parte_1 rilievi disponibili, ha valore meramente indicativo e non rappresenta un dato matematicamente certo. In ogni caso, anche laddove dovesse assumersi che la velocità tenuta dal motoveicolo fosse effettivamente di 55 km/h, ciò denoterebbe comunque una condotta di guida prossima ai limiti di velocità prescritti dalla legge ed in ogni caso non imprudente. Si deve altresì aggiungere che percorrendo un rettilineo su Parte_1 una strada provinciale con ampia visibilità, poteva ragionevolmente attendersi che gli altri conducenti, intenzionati ad immettersi nella propria corsia di marcia, rispettassero diligentemente la normale regola di precedenza adeguatamente segnalata. Peraltro, dai risultati emersi nella CTU, la manovra repentina assunta da ha impedito all'attore qualsiasi operazione di immediato arresto del mezzo, atteso che, Controparte_2 al momento in cui l'autovettura ha reso palese la propria manovra di immissione, il motociclo si trovava a circa 20 metri dal punto ove è avvenuto l'impatto. Inoltre, secondo il Consulente “…il motociclista aveva soltanto 1,3 secondi di tempo per reagire – agire… tempo insufficiente per porre in essere efficaci manovre frenanti”. Difatti non è stato rilevato alcun segno di frenata sull'asfalto in prossimità del punto ove è avvenuta la collisione.
Infine, la CTU ha indicato che l'attore avrebbe potuto evitare la collisione solamente se avesse condotto il proprio mezzo ad una velocità inferiore ai 35 km/h, ossia una velocità di percorrenza che, nel caso in esame, avendo riguardo alle condizioni del luogo teatro del sinistro -corrispondente ad una intersezione lungo il rettilineo di una strada provinciale con ampia visibilità e con adeguata segnaletica- deve ritenersi inesigibile in capo all'attore.
Quanto appena dedotto trova ulteriore conferma nel verbale redatto dalla Polizia di Stato (doc. 1 parte attrice) in occasione del sopralluogo avvenuto lo stesso giorno dell'incidente, da cui è emersa l'esclusiva responsabilità di con conseguente contestazione, nei confronti della stessa, della violazione Controparte_2 del Codice della Strada. Nei confronti dell'attore, invece, non risulta elevata alcuna sanzione. Alla luce di quanto esposto deve ritenersi superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 II co. cc ed accertata l'esclusiva responsabilità di in ordine all'evento dannoso occorso a Controparte_2 [...]
senza che possa ravvisarsi alcun comportamento colposo a carico di quest'ultimo che possa Parte_1 assumere rilievo ai fini dell'applicazione, al caso di specie, dell'art.1227 c.c., come preteso dalla IA assicurativa.
Si deve osservare che non ha sollevato alcuna contestazione riguardo alla Controparte_1 sussistenza ed all'operatività della documentata copertura assicurativa nei confronti di Controparte_2 limitandosi a contraddire esclusivamente sul quantum risarcitorio preteso dall'attore e su un' eventuale corresponsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro de quo. Pertanto, dovrà Controparte_2 essere condannata, in solido con la IA assicurativa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
DANNO NON PATRIMONIALE
In ordine al danno non patrimoniale -e prima di procedere alla sua determinazione- occorre preliminarmente CP_ rilevare che, nel corso del giudizio, l' ha provveduto ad inviare i conteggi aggiornati relativi alla capitalizzazione delle somme riconosciute in favore di in ordine al danno biologico e al Parte_1 danno patrimoniale. Peraltro, l' sociale, avendo provveduto alla liquidazione dei suddetti Controparte_5 importi a favore dell'attore, ha esercitato l'azione di surroga -ex art. 142 Codice delle Assicurazioni- nei confronti della IA assicurativa convenuta. Ne consegue che le somme corrisposte e riconosciute a CP_ dall' a titolo di indennizzo dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dovranno essere Parte_1 detratte dagli importi complessivi che in questa sede verranno liquidati per il ristoro dei medesimi pregiudizi.
Tanto premesso si deve segnalare che, nella fase istruttoria del presente giudizio, è stata espletata CTU medico legale integralmente condivisa e fatta propria da questo giudicante e da intendersi qui integralmente trascritta. Il CTU ha accertato il nesso di causalità tra le lesioni riportate da ed il sinistro de Parte_1 quo specificando che quest'ultimo “…ha subito politrauma con frattura mielica D12-L1 con residua paraplegia con alvo e vescica neurologica;
frattura articolare della meta epifisi distale del radio destro;
trauma addomino-scrotale con sofferenza testicolare sinistra e ritenzione nel canale inguinale;
trauma dell'arto inferiore sinistro con lussazione femoro tibiale, lesione del menisco mediale, distrazione del legamento crociato anteriore” ed ha provveduto all'indicazione del danno subito, nella misura dell' 87% per danno biologico permanente, mesi 12 per invalidità totale temporanea e mesi 4 per invalidità temporanea parziale all'87%. Parte attrice ha altresì richiesto il riconoscimento della cd della personalizzazione del danno in ragione delle gravi ripercussioni che il sinistro ha determinato nella vita sociale, sentimentale, sessuale del danneggiato.
Ha invece richiesto che il danno alla cd capacità lavorativa sia liquidato quale danno patrimoniale da lucro cessante avendo il CTU accertato che: “…al momento del sinistro il Sig. svolgeva attività di Parte_1 magazziniere ed i postumi permanenti hanno impedito e impediranno in futuro tale attività lavorativa”.
Premesso che, come si dirà più compiutamente sul punto nel prosieguo della trattazione, la domanda relativa al danno da lucro cessante dovrà essere rigettata, si deve invece ritenere che, a fronte della richiesta personalizzazione ( seppure per diverse ragioni ), l'accertato impedimento permanente allo svolgimento della specifica professione di magazziniere, costituisca un pregiudizio peculiare, afferente alla vita lavorativa e relazionale di e possa pertanto qualificarsi come un danno diverso ed ulteriore rispetto a Parte_1 quello che subirebbe qualunque altro soggetto di pari età, in presenza della medesima lesione alla propria integrità fisica. Difatti la perdita definitiva della possibilità di esercitare una professione per la quale egli aveva maturato competenze e specializzazione costituisce una conseguenza eccezionale, che ha inciso profondamente sulla sfera personale e lavorativa del danneggiato, integrando quindi i presupposti per l'applicazione massima della personalizzazione del danno, che in tale misura dovrà essere riconosciuta.
Tale danno non patrimoniale sarà liquidato secondo le tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, come segue:
Età dell'attore al momento del sinistro: 33 anni;
danno da invalidità permanente all'87% = € 1.041.438,00;
invalidità temporanea totale = € 41.975,00;
invalidità temporanea parziale all'87 % = € 12.006,00.
Per un totale di € 1.095.419,00
Per un totale complessivo, con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico), di euro
1.268.992,00.
Riguardo agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, Sezioni
Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata all'anno 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle applicate ) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Occorre altresì segnalare che l' ha riconosciuto all'attore, in conseguenza del sinistro oggetto di CP_3 giudizio, una rendita capitalizzata per l'importo di euro 393.973,80 a titolo di danno biologico. A ciò si deve aggiungere che è circostanza documentata e pacifica che la compagnia abbia Controparte_1 corrisposto, a fronte della richiesta inviata dall'attore in via stragiudiziale, la somma complessiva di euro
325.145,00 di cui 297.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità permanente ed euro 27.645,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea. Gli importi appena elencati dovranno quindi essere detratti ( previa rivalutazione ad oggi ) dal complessivo danno non patrimoniale, così come calcolato alla luce delle tabelle milanesi ( € 1.268.992,00 ).
DANNO PATRIMONIALE
DANNO EMERGENTE
L'attore non ha depositato alcuna documentazione che possa comprovare asseriti pagamenti per spese mediche. Ne consegue che la somma pretesa da pari ad euro 10.185,41 - Parte_1 concernente le spese mediche ed assistenziali- non potrà essere liquidata.
LUCRO CESSANTE
L'attore ha chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, riconducibile alla riduzione della capacità lavorativa specifica, patita in conseguenza del sinistro per cui è causa.
A tal fine giova ricordare che la “capacità di lavoro specifica” rappresenta l'idoneità ad espletare le mansioni proprie della concreta occupazione esercitata;
la “capacità di lavoro generica”, invece, si identifica nella possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, purché compatibile con le attitudini e condizioni personali del soggetto. Ne consegue che la perdita della capacità di lavoro specifica determina un danno patrimoniale, attesa la difficoltà ed esercitare la propria attuale occupazione, mentre la perdita della capacità di lavoro generica, rendendo difficoltosa l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa, si sostanzia in un danno non patrimoniale e come tale è stata riconosciuta ai punti che precedono a titolo di cd personalizzazione. Tanto premesso si deve rilevare che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti,
al momento del sinistro oggetto di giudizio, risultava titolare di un rapporto di Parte_1 lavoro con mansione di magazziniere, costituito in data 01.09.2018. Sul punto è necessario altresì segnalare che il CTU ha certificato quanto segue: “Al momento del sinistro il Sig. Parte_1 svolgeva attività di magazziniere ed i postumi permanenti hanno impedito e impediranno in futuro tale attività lavorativa….in data 03.05.2021 veniva licenziato dalla ditta di cui era dipendente per inidoneità alla mansione, come da giudizio del medico competente del 29.10.2020, e per impossibilità di adibirlo ad altra mansione”.
Occorre tuttavia evidenziare che parte attrice, nel corso del presente giudizio, non ha depositato alcun documento relativo all'eventuale concreta perdita reddituale connessa all' accertata incapacità di lavoro specifica derivante dal sinistro (com' era suo onere), avendo solamente prodotto le buste paga relative all'anno precedente al sinistro ( 2018 ). Nello specifico, a fronte delle contestazioni mosse dalla IA convenuta, non ha fornito, sotto il profilo probatorio, Parte_1 elementi da cui evincere l'attuale assenza di un impiego lavorativo, nonché l'impossibilità di reperire altra occupazione a causa delle lesioni riportate, nonostante gli sforzi profusi nella ricerca.
Egli, peraltro, ha allegato, mediante perizia di parte, di essersi sottoposto in data 28.07.2020 a visita specialistica presso la Commissione di Prima Istanza per l'Accertamento degli Stati di Invalidità
Civile, cecità e sordità, all'esito della quale gli è stato riconosciuto lo status di “portatore di handicap in situazione di gravità”. Tale certificazione, in virtù delle disposizioni normative previste dalle leggi vigenti in materia di protezione sociale (si pensi ad es. agli obblighi di assunzione), come osservato dalla difesa della IA assicurativa, comporta un considerevole aumento delle opportunità di reperire un'altra occupazione confacente alle accertate condizioni psicofisiche.
In conclusione, si deve ritenere che, in assenza di adeguata prova relativa alla concreta e reale perdita reddituale, non sia possibile riconoscere, in capo all'attore, il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalla perdita della capacità di lavoro specifica.
Riguardo al risarcimento -preteso dall'attore- del lucro cessante concernente la mancata percezione delle retribuzioni in conseguenza del sinistro, è necessario precisare che la somma indicata da calcolata sulla base delle retribuzioni annuali conseguite nei tre anni precedenti Parte_1
l'evento dannoso -pari ad euro 425.350,84-, risulta già integralmente ricompresa nell'indennizzo, pari ad euro 497,363,66, riconosciuto dall' per il medesimo titolo ed in virtù degli stessi CP_3 parametri reddituali (ultima retribuzione annua prima dell'incidente). Ne consegue che, in relazione a tale voce di danno, non possa essere riconosciuto nei confronti dell'attore il diritto alla liquidazione di ulteriori somme rispetto a quelle già attribuite, per il medesimo titolo, dall'Ente di protezione sociale. Parte attrice, infine, pretende il risarcimento del danno emergente “futuro”, in misura pari ad euro €
886.950,00, costituito dalle spese che dovrà sostenere vita natural durante per "il Parte_1 pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido danno permanente, che si produce de die in diem". Tale pretesa troverebbe fondamento nell'assunto esposto dal CTU medico legale, secondo cui “è da riconoscersi la necessità di spese per assistenza personale, assistenza da quantificarsi in almeno 6 ore giornaliere, per tutta la vita restante, da calcolarsi su di una aspettativa di vita di almeno trenta anni, tenuto conto degli esiti traumatici.”.
La domanda appena descritta non può trovare accoglimento.
Come correttamente eccepito dalla difesa della IA convenuta, occorre evidenziare che lo
Stato Italiano, mediante specifica normativa in materia di protezione sociale, garantisce, accollandosi le relative spese, diverse forme di assistenza domiciliare agli invalidi.
A titolo di esempio si possono citare la L 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la L 311/2004, che prevede contributi per assistenza domiciliare a favore di invalidi con gravi limitazioni dell'autonomia.
Oltre a ciò, si deve segnalare che l'Inps eroga contributi economici o assegni di cura per assistenza domiciliare nei confronti di persone non autosufficienti, a cui si aggiungono le altre forme di assistenza, a livello locale, finanziate con fondi statali, da parte dei Comuni e delle ASL.
Fatta questa precisazione, appare quindi evidente che l'attore, atteso il suo accertato status di
“portatore di handicap in situazione di gravità”, risulti pienamente titolare del diritto di accedere agli aiuti economici e materiali sopracitati -garantiti dallo Stato- mediante formulazione di specifica istanza agli Organismi Pubblici preposti. Pertanto, atteso che -ad oggi ed anche per il futuro- potrà beneficiare della garanzia statale relativamente alle spese ed agli altri Parte_1 interventi di assistenza domiciliare mediante apposita istanza, nessun diritto al risarcimento del danno emergente futuro può riconoscersi in suo favore a tale titolo.
Alla luce di quanto sin qui delineato, accertata la sua esclusiva responsabilità in Controparte_2 ordine al sinistro verificatosi, in data 18.06.2019, in danno di dovrà essere Parte_1 condannata in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento dei Controparte_1 patiti dall'attore, detratte le somme corrisposte dalla IA e da quanto riconosciuto dall' a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, corrisposto in forma di rendita. CP_3
Attesa l'esistenza della garanzia assicurativa prestata dalla a favore di Controparte_1 per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autoveicolo condotto Controparte_2 da quest'ultima al momento del sinistro de quo, la suddetta compagnia assicurativa dovrà essere condannata a manlevare da quanto quest'ultima sarà condannata a versare Controparte_2 all'attore per effetto della pronuncia di condanna.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza tra l'attore ed i convenuti e saranno liquidate in dispositivo nei valori medi con l'aumento del 30% ex art. 4 co, 2 DM 147.2022, tenuto conto dell'importo differenziale per cui è stata disposta condanna.
Occorre da ultimo rilevare che la in relazione alla richiesta di Controparte_1 refusione delle spese legali formulata -nei suoi confronti- da ha invocato Controparte_2
l'applicazione dell'art. 16 sezione “gestione delle vertenze” delle condizioni di polizza, ai sensi del quale “…la IA non riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici che Parte_3 non siano da essa designati…” (doc. 9). Tale eccezione non può essere accolta.
Si deve infatti segnalare che la clausola sopracitata, subordinando il rimborso delle spese processuali alla scelta dell'avvocato designato dalla IA assicurativa, si pone in palese contrasto con l'art. 1917 co 4, il quale prevede che le spese legali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato debbano gravare sull'assicuratore. Ne consegue che la clausola in esame deve considerarsi nulla in quanto in contrasto con una disposizione di legge (l'art.1917 co
4 c.c.), la cui inderogabilità, peraltro, risulta espressamente sancita dall'art. 1932 c.c. A ciò si deve aggiungere che le spese di resistenza sono cd “spese di salvataggio” ai sensi dell'art. 1914 c.c., essendo sostenute dall'assicurato nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse, pertanto, devono ritenersi rimborsabili nella misura in cui non siano sostenute avventatamente.
Sul punto la Corte di Cassazione, con orientamento al quale si ritiene di aderire, ha affermato che
“la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c.” ( Cass.
Civ. sent. 21220/2022 ).
In conclusione la compagnia assicurativa deve essere condannata a rifondere le spese legali che ha dovuto sostenere per l'assistenza ricevuta nel presente giudizio e che saranno Controparte_2 liquidate in dispositivo nei valori medi in relazione all'importo differenziale per cui è stata disposta condanna e senza ulteriori maggiorazioni.
Le spese delle CTU sono da porsi definitivamente a carico delle parti convenute.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando -accerta e dichiara la responsabilità ex art 2054 c.c. di per i danni subiti da Controparte_2 in conseguenza del sinistro avvenuto in data 18.06.2019; Parte_1
-accerta e dichiara che il danno non patrimoniale subito da mmonta ad € Parte_1
1.268.992,00;
-accerta e dichiara che l' ha riconosciuto in favore di una rendita CP_3 Parte_1 capitalizzata per danno non patrimoniale pari ad € 393.973,80 ;
-accerta e dichiara che ha corrisposto in favore di i Controparte_1 Parte_1 seguenti importi: € 27.645,00 in data 8 Marzo 2021 ed € 297.500,00 in data 6 Luglio. 2021;
per l'effetto
-condanna e in solido tra loro al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma liquidata a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale come ai punti che precedono, previa sottrazione, dal quantum liquidato, delle somme riconosciute in suo favore dall' e degli acconti corrisposti da CP_3 Controparte_1
rivalutati ad oggi a far data dal loro pagamento;
[...]
-accerta e dichiara che nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale;
-condanna e in solido tra loro al CP_1 Controparte_1 Controparte_2 pagamento, a favore di delle spese del presente giudizio che liquida in Parte_1 complessivi € 29.000,00 per compenso professionale, € 1713,00 per spese, oltre accessori di legge;
con spese di CTU da porsi definitivamente a carico delle parti convenute;
-accerta e dichiara l'operatività della garanzia assicurativa prestata da
[...]
a favore di in materia di responsabilità civile Controparte_1 Controparte_2 derivante dalla circolazione di veicoli;
per l'effetto -condanna mantenere indenne da Controparte_1 Controparte_2 quanto quest'ultima è stata condannata a versare all'attore in forza della presente pronuncia di condanna;
-condanna al pagamento, a favore di Controparte_1 CP_2 delle spese sostenute per la difesa nel presente giudizio che liquida in complessivi €
[...]
22.000,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge.
La Spezia, 20/10/2025
Il Giudice
AD DI