Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11163/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, VIA DELLA LIBERTÀ 167, presso lo studio dell'Avv. FUCALORO FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Palermo, Via F.sco Bentivegna 55, presso lo studio dell'Avv.
GLORIOSO LIDIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti: Vedi accordo depositato in data 4/1/2025 e note di trattazione scritta dell'audienza del 7/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che inizialmente il giudizio è stato introdotto dal Sig. Parte_1
, deve darsi atto che all'udienza del 27/12/2024, essendo emersa la
[...] possibilità di trovare un accordo sulle modifiche delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 2884/2020, le parti hanno chiesto un rinvio a trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice ha posto la causa in decsione
Con l'accordo depositato il 4/1/2025, infatti le parti hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni del divorzio alle condizioni ivi indicate che qui integralmente si richiamano:
“la signora dichiara di rinunciare alla corresponsione Parte_2 dell'assegno di euro 200,00 versato dall'ex marito a titolo di contributo al manteniemnto del figlio;
Per_1
Resta a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
l'importo di euro 100,00 quale importo di assegno divorzile e Parte_2
l'importo di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_
fino a quando diventerà economicamente auto sufficiente.
A tale proposito le parti si impegnano: Per_ affinchè il figlio possa intraprendere un percorso scolastico di istruzione statale per il conseguimento del diploma di maturità ovvero al fine di potere intraprendere un percorso d'istruzione professionale al fine di ottenre una qualifica professionale per l'accesso al al mondo del lavoro. Laddove il Per_ figlio non dovesse proseguire gli studi, si renderà opportuno il reperimento di un'occupazione lavorativa.
Le parti si impegnano a sostenere le spese istruzione nella misura del 50% ciascuno purchè siano preventivamente concordate e riferite alla frequenza presso scuole statali o regionali.”
Ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, e che tutelano adeguatamente la prole, la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e - delle condizioni del divorzio pronunziato Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 284 del 2020.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 09/01/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.