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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G.5861/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Anna Maria Nangano
e C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Anna Maria Nangano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte per udienza del 27.5.2025 e le condizioni depositate in data 10.6.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. Cessazione della convivenza e casa coniugale. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Il marito continuerà ad abitare la casa coniugale, sita in Roma in via Ferdinando Acton 54, provvedendo a corrispondere mensilmente in via esclusiva i ratei di mutuo pari ad euro e 858,00 e la moglie si trasferirà temporaneamente in un nuovo appartamento in locazione (all. 9) per il quale dovrà corrispondere un canone mensile pari ad euro 400,00 oltre oneri condominiali, in attesa di trovare una sistemazione più adeguata ad ospitare anche la figlia qualora dovesse servire.
2. Mantenimento dei figli I coniugi dichiarano che tutte e tre le figlie maggiorenni, risultano allo stato economicamente autosufficienti.
3. Mantenimento del coniuge. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi” ed il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, prendendo il Tribunale altresì atto delle ulteriori condizioni pattuite (e, segnatamente:
4. rapporti economici Il Sig. , continuando ad CP_1 abitare la casa coniugale, si impegna a corrispondere in via esclusiva i ratei di mutuo residui, mentre la sig.ra provvederà a versare l'intera rata del finanziamento, sino Parte_1 all'estinzione dello stesso, che avverrà al momento della liquidazione del tfr del marito (presumibilmente nel luglio 2024);Il sig. si impegna pertanto ad estinguere il contratto di CP_1 finanziamento in essere con la Findomestic, non appena riceverà la liquidazione del tfr;
La sig.ra non appena verrà estinto il finanziamento nei tempi e nelle modalità di cui sopra, Parte_1 provvederà a versare al sig. un importo mensile pari ad euro 150,00, quale contributo CP_1 per il mutuo per la casa in comproprietà. Nel momento in cui la sig.ra verrà collocata Parte_1 2 in pensione, data la riduzione delle proprie entrate, smetterà di versare il suddetto contributo economico ed eventuali nuovi accordi economici dovranno essere oggetto di nuova contrattazione), di carattere negoziale ed esulanti dal contenuto necessario della pronuncia separativa ma dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
che nulla è da prevedersi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1)omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il Controparte_1
23.4.1989, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n.00284, parte II, serie A04;
3) nulla spese.
Così deciso in Roma il 18.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G.5861/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Anna Maria Nangano
e C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Anna Maria Nangano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note scritte per udienza del 27.5.2025 e le condizioni depositate in data 10.6.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1. Cessazione della convivenza e casa coniugale. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Il marito continuerà ad abitare la casa coniugale, sita in Roma in via Ferdinando Acton 54, provvedendo a corrispondere mensilmente in via esclusiva i ratei di mutuo pari ad euro e 858,00 e la moglie si trasferirà temporaneamente in un nuovo appartamento in locazione (all. 9) per il quale dovrà corrispondere un canone mensile pari ad euro 400,00 oltre oneri condominiali, in attesa di trovare una sistemazione più adeguata ad ospitare anche la figlia qualora dovesse servire.
2. Mantenimento dei figli I coniugi dichiarano che tutte e tre le figlie maggiorenni, risultano allo stato economicamente autosufficienti.
3. Mantenimento del coniuge. I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi” ed il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità, prendendo il Tribunale altresì atto delle ulteriori condizioni pattuite (e, segnatamente:
4. rapporti economici Il Sig. , continuando ad CP_1 abitare la casa coniugale, si impegna a corrispondere in via esclusiva i ratei di mutuo residui, mentre la sig.ra provvederà a versare l'intera rata del finanziamento, sino Parte_1 all'estinzione dello stesso, che avverrà al momento della liquidazione del tfr del marito (presumibilmente nel luglio 2024);Il sig. si impegna pertanto ad estinguere il contratto di CP_1 finanziamento in essere con la Findomestic, non appena riceverà la liquidazione del tfr;
La sig.ra non appena verrà estinto il finanziamento nei tempi e nelle modalità di cui sopra, Parte_1 provvederà a versare al sig. un importo mensile pari ad euro 150,00, quale contributo CP_1 per il mutuo per la casa in comproprietà. Nel momento in cui la sig.ra verrà collocata Parte_1 2 in pensione, data la riduzione delle proprie entrate, smetterà di versare il suddetto contributo economico ed eventuali nuovi accordi economici dovranno essere oggetto di nuova contrattazione), di carattere negoziale ed esulanti dal contenuto necessario della pronuncia separativa ma dai coniugi ritenute funzionali alla risoluzione della controversia;
che nulla è da prevedersi sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1)omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il Controparte_1
23.4.1989, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n.00284, parte II, serie A04;
3) nulla spese.
Così deciso in Roma il 18.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi