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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/11/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4596/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 06/11/2025, dinanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. BELLARDI PIERLUIGI anche in sostituzione Parte_1
dell'avv. CARDINALE ANGELO;
per , l'avv. Simone Andrea Bonomo in sostituzione dell'avv. GALLO CP_1
GIUSEPPE;
L'avv. Bonomo precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle note conclusive e ai precedenti scritti difensivi e rappresentando che la fondatezza della pretesa creditoria è emersa dall'istruttoria orla e la controparte ha omesso di depositare la documentazione di cui all'ordine di esibizione, potendo dalla circostanza desumersi argomenti di prova.
L'avv. Bellardi precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle note scritte, e precisando, in particolare, che l'ordine di esibizione non poteva essere ammesso in quanto la documentazione richiesta dalla controparte non era mai stata chiesta prima del giudizio.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 7 R.G. N. 4596/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4596/2020 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Pontinia, piazza Indipendenza n. 20, presso lo studio dell'avv. Angelo Cardinale e dell'avv. Pierluigi Bellardi, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallo che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Pertanto, non essendo stato dimostrato dall'opposta ne l'origine ne
l'effettivo adempimento delle prestazioni da cui scaturirebbe il di lei diritto di credito, si
pagina 2 di 7 chiede che l'adito Tribunale voglia reietta ogni avversa difesa, eccezione e domanda: -
Accogliere l'opposizione proposta dall'opponente . -Revocare Parte_1
integralmente nei loro confronti il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1234/2020
(RGN 2112/2020) emesso dal Tribunale di Latina in data 28/7/2020. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge”;
Per l'opposta: “Per tutto quanto sopra esposto, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbalizzazioni di udienza, da considerarsi qui integralmente trascritti e confermati, questa difesa, che impugna e contesta tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto, eccepito e concluso, insiste per l'accoglimento delle conclusioni come già precisate in sede di costituzione in giudizio e che si riportano di seguito: 1) Rigettare
l'opposizione e confermare il Decreto ingiuntivo n. 1234/2020 emesso dal Tribunale civile di Latina. 2) In via subordinata, condannare a pagare Pt_1 Parte_1
l'importo di € 119.000,31 o la diversa somma, maggiore o minore, risultante dall'istruttoria”.
Oggetto: Contratto di somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1234/2020, emesso dall'intestato Tribunale di
Latina a favore della per il complessivo importo di € 119.000,31, quale Controparte_2 corrispettivo per l'acquisto di carburante come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Censurava, in particolare, l'opponente la carente identificazione degli elementi costitutivi dell'avversa domanda di condanna, sotto il profilo di petitum e causa petendi, nonché
l'insufficiente prova del credito siccome fondata esclusivamente su fatture, sufficienti a giustificare l'emanazione del decreto ingiuntivo ma prive di efficacia probatoria, attesa la loro formazione unilaterale, nel successivo giudizio di merito.
pagina 3 di 7 Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la CP_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo.
Per quanto qui rileva, oltre alle fatture, depositava anche le bolle di accompagnamento, che venivano fatte oggetto di tempestivo disconoscimento da parte opponente, nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza del 18.05.2021; esponeva, infatti, che le stesse recavano la sottoscrizione di tale che non era dipendente Persona_1 né in alcun modo riconducibile all'impresa individuale esercitata dal Pt_1
All'esito dell'udienza, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la fase di trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Successivamente, la causa veniva istruita con l'esame dei testi e indicati da parte opposta, e disponendo, a cura di parte Tes_1 Persona_1 opponente, l'esibizione del libro giornale e delle altre scritture contabili relative al periodo interessato dalla fornitura di carburante (ottobre-dicembre 2019).
Respinta l'istanza di revoca dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata da parte opponente, e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa subiva quindi rinvio all'udienza del 28.10.2025 per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice, veniva tuttavia disposto rinvio all'odierna udienza anche per discussione orale e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
È infatti vero che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr. Cass., sez. III, 29 dicembre 2024, n. 34831), essendo pertanto un documento sicuramente idoneo all'emanazione del decreto pagina 4 di 7 ingiuntivo, ma privo di analogo valore probatorio nel giudizio di merito che segue l'opposizione.
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della produzione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione sull'esistenza del rapporto contrattuale, limitandosi a censurare la carente identificazione della domanda avuto riguardo a petitum e causa petendi, nonché a dolersi della mancanza di adeguata prova scritta ex artt. 633 ss. c.p.c., cioè dell'assenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Simile ordine di difese non vale, tuttavia, certamente a contestare l'an
e il quantum della pretesa creditoria, ponendosi peraltro in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una azione di impugnativa sull'emessa ingiunzione, con cui far valere eventuali vizi della fase che ha portato all'emanazione del provvedimento monitorio, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena che si svolge in prosecuzione della fase sommaria, terminata con la pronuncia del decreto in assenza di contraddittorio (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, così massimata: “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” ).
Se ne ricava che del tutto irrilevanti sono le contestazioni meramente formali mosse da parte opponente in citazione e che quest'ultima avrebbe, piuttosto, dovuto prendere posizione sul merito del rapporto di somministrazione, dedotto in giudizio dalla controparte.
In ogni caso, va detto che l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della domanda di ingiunzione, consistente nella fornitura di carburante da a Controparte_2
ha trovato ampio riscontro nell'istruttoria orale svolta nel corso del Parte_1 giudizio.
pagina 5 di 7 Il teste dipendente di ha infatti dichiarato di avere ricevuto le Tes_2 Controparte_2
e-mail, depositate dall'opposta sub all.
4-9 alla seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con cui il aveva effettuato gli ordini del carburante, e non vi sono Pt_1
motivi per dubitare circa l'attendibilità del suddetto testimone.
Allo stesso modo, la teste ha riconosciuto le bolle di consegna relative Persona_1
alle singole forniture, da lei sottoscritte e prodotte in allegato alla comparsa di risposta
(cfr. all. 2 di parte opposta), precisando che il carburante era stato consegnato, il più delle volte, al personalmente oppure, in poche occasioni, ad un suo autista o incaricato. Pt_1
Infine, va detto che l'opponente si è sottratto all'ordine di esibizione di cui all'art. 210
c.p.c., emesso su richiesta di parte opposta con riferimento alle scritture contabili relative al periodo interessato dalla fornitura di carburante (ottobre-dicembre 2019), non sussistendo, peraltro, i presupposti per revocare il suddetto provvedimento. Trattasi infatti di un ordine di esibizione che rispetta sia il requisito della specifica individuazione del documento, essendo lo stesso circoscritto dal periodo temporale e dai clienti finali, destinatari della fornitura, sia l'ulteriore presupposto della non acquisibilità altrimenti, trattandosi di scritture contabili relative all'impresa del che non risultano nella Pt_1 disponibilità dell'opposta.
Il rifiuto dell'esibizione va dunque valorizzato in termini probatori, desumendovi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. ad ulteriore supporto dell'esistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio (cfr. Cass., sez. III, 17 luglio 2025, n. 19763, così massimata: “in tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente”).
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in assenza di contestazioni sul quantum della fornitura e sul prezzo addebitato e non essendovi neppure prova del fatto estintivo dell'obbligazione, rappresentato dall'avvenuto pagamento (cfr. ex
pagina 6 di 7 multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo tranne la fase di studio (attesa la particolare semplicità delle questioni che sono state affrontate) e quella decisoria (in ragione del modulo decisionale scelto, all'esito di discussione orale), da liquidare ai minimi, in relazione al valore del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo;
CP_2
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta, che liquida in € 10.701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 06/11/2025, dinanzi al giudice dott. Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. BELLARDI PIERLUIGI anche in sostituzione Parte_1
dell'avv. CARDINALE ANGELO;
per , l'avv. Simone Andrea Bonomo in sostituzione dell'avv. GALLO CP_1
GIUSEPPE;
L'avv. Bonomo precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle note conclusive e ai precedenti scritti difensivi e rappresentando che la fondatezza della pretesa creditoria è emersa dall'istruttoria orla e la controparte ha omesso di depositare la documentazione di cui all'ordine di esibizione, potendo dalla circostanza desumersi argomenti di prova.
L'avv. Bellardi precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle note scritte, e precisando, in particolare, che l'ordine di esibizione non poteva essere ammesso in quanto la documentazione richiesta dalla controparte non era mai stata chiesta prima del giudizio.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 7 R.G. N. 4596/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4596/2020 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Pontinia, piazza Indipendenza n. 20, presso lo studio dell'avv. Angelo Cardinale e dell'avv. Pierluigi Bellardi, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Viminale n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gallo che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Pertanto, non essendo stato dimostrato dall'opposta ne l'origine ne
l'effettivo adempimento delle prestazioni da cui scaturirebbe il di lei diritto di credito, si
pagina 2 di 7 chiede che l'adito Tribunale voglia reietta ogni avversa difesa, eccezione e domanda: -
Accogliere l'opposizione proposta dall'opponente . -Revocare Parte_1
integralmente nei loro confronti il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 1234/2020
(RGN 2112/2020) emesso dal Tribunale di Latina in data 28/7/2020. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori di legge”;
Per l'opposta: “Per tutto quanto sopra esposto, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbalizzazioni di udienza, da considerarsi qui integralmente trascritti e confermati, questa difesa, che impugna e contesta tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto, eccepito e concluso, insiste per l'accoglimento delle conclusioni come già precisate in sede di costituzione in giudizio e che si riportano di seguito: 1) Rigettare
l'opposizione e confermare il Decreto ingiuntivo n. 1234/2020 emesso dal Tribunale civile di Latina. 2) In via subordinata, condannare a pagare Pt_1 Parte_1
l'importo di € 119.000,31 o la diversa somma, maggiore o minore, risultante dall'istruttoria”.
Oggetto: Contratto di somministrazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1234/2020, emesso dall'intestato Tribunale di
Latina a favore della per il complessivo importo di € 119.000,31, quale Controparte_2 corrispettivo per l'acquisto di carburante come da fatture allegate al ricorso monitorio.
Censurava, in particolare, l'opponente la carente identificazione degli elementi costitutivi dell'avversa domanda di condanna, sotto il profilo di petitum e causa petendi, nonché
l'insufficiente prova del credito siccome fondata esclusivamente su fatture, sufficienti a giustificare l'emanazione del decreto ingiuntivo ma prive di efficacia probatoria, attesa la loro formazione unilaterale, nel successivo giudizio di merito.
pagina 3 di 7 Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la CP_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo.
Per quanto qui rileva, oltre alle fatture, depositava anche le bolle di accompagnamento, che venivano fatte oggetto di tempestivo disconoscimento da parte opponente, nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza del 18.05.2021; esponeva, infatti, che le stesse recavano la sottoscrizione di tale che non era dipendente Persona_1 né in alcun modo riconducibile all'impresa individuale esercitata dal Pt_1
All'esito dell'udienza, veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la fase di trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Successivamente, la causa veniva istruita con l'esame dei testi e indicati da parte opposta, e disponendo, a cura di parte Tes_1 Persona_1 opponente, l'esibizione del libro giornale e delle altre scritture contabili relative al periodo interessato dalla fornitura di carburante (ottobre-dicembre 2019).
Respinta l'istanza di revoca dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzata da parte opponente, e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa subiva quindi rinvio all'udienza del 28.10.2025 per la precisazione delle conclusioni;
mutata la persona fisica del giudice, veniva tuttavia disposto rinvio all'odierna udienza anche per discussione orale e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
È infatti vero che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr. Cass., sez. III, 29 dicembre 2024, n. 34831), essendo pertanto un documento sicuramente idoneo all'emanazione del decreto pagina 4 di 7 ingiuntivo, ma privo di analogo valore probatorio nel giudizio di merito che segue l'opposizione.
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della produzione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, l'opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione sull'esistenza del rapporto contrattuale, limitandosi a censurare la carente identificazione della domanda avuto riguardo a petitum e causa petendi, nonché a dolersi della mancanza di adeguata prova scritta ex artt. 633 ss. c.p.c., cioè dell'assenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo. Simile ordine di difese non vale, tuttavia, certamente a contestare l'an
e il quantum della pretesa creditoria, ponendosi peraltro in contrasto con l'ormai consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una azione di impugnativa sull'emessa ingiunzione, con cui far valere eventuali vizi della fase che ha portato all'emanazione del provvedimento monitorio, bensì un ordinario giudizio a cognizione piena che si svolge in prosecuzione della fase sommaria, terminata con la pronuncia del decreto in assenza di contraddittorio (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, così massimata: “l'opposizione prevista dall'art. 645
c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” ).
Se ne ricava che del tutto irrilevanti sono le contestazioni meramente formali mosse da parte opponente in citazione e che quest'ultima avrebbe, piuttosto, dovuto prendere posizione sul merito del rapporto di somministrazione, dedotto in giudizio dalla controparte.
In ogni caso, va detto che l'esistenza del titolo negoziale posto a fondamento della domanda di ingiunzione, consistente nella fornitura di carburante da a Controparte_2
ha trovato ampio riscontro nell'istruttoria orale svolta nel corso del Parte_1 giudizio.
pagina 5 di 7 Il teste dipendente di ha infatti dichiarato di avere ricevuto le Tes_2 Controparte_2
e-mail, depositate dall'opposta sub all.
4-9 alla seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con cui il aveva effettuato gli ordini del carburante, e non vi sono Pt_1
motivi per dubitare circa l'attendibilità del suddetto testimone.
Allo stesso modo, la teste ha riconosciuto le bolle di consegna relative Persona_1
alle singole forniture, da lei sottoscritte e prodotte in allegato alla comparsa di risposta
(cfr. all. 2 di parte opposta), precisando che il carburante era stato consegnato, il più delle volte, al personalmente oppure, in poche occasioni, ad un suo autista o incaricato. Pt_1
Infine, va detto che l'opponente si è sottratto all'ordine di esibizione di cui all'art. 210
c.p.c., emesso su richiesta di parte opposta con riferimento alle scritture contabili relative al periodo interessato dalla fornitura di carburante (ottobre-dicembre 2019), non sussistendo, peraltro, i presupposti per revocare il suddetto provvedimento. Trattasi infatti di un ordine di esibizione che rispetta sia il requisito della specifica individuazione del documento, essendo lo stesso circoscritto dal periodo temporale e dai clienti finali, destinatari della fornitura, sia l'ulteriore presupposto della non acquisibilità altrimenti, trattandosi di scritture contabili relative all'impresa del che non risultano nella Pt_1 disponibilità dell'opposta.
Il rifiuto dell'esibizione va dunque valorizzato in termini probatori, desumendovi argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. ad ulteriore supporto dell'esistenza del rapporto negoziale dedotto in giudizio (cfr. Cass., sez. III, 17 luglio 2025, n. 19763, così massimata: “in tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente”).
Seguono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, in assenza di contestazioni sul quantum della fornitura e sul prezzo addebitato e non essendovi neppure prova del fatto estintivo dell'obbligazione, rappresentato dall'avvenuto pagamento (cfr. ex
pagina 6 di 7 multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato”).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo tranne la fase di studio (attesa la particolare semplicità delle questioni che sono state affrontate) e quella decisoria (in ragione del modulo decisionale scelto, all'esito di discussione orale), da liquidare ai minimi, in relazione al valore del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo;
CP_2
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali a favore dell'opposta, che liquida in € 10.701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 6 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 7 di 7