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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Andrea Silvestri e dall'Avv. Francesco Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto ultimo difensore, in Roma, via Filippo
Corridoni n. 19 (PEC: ); Email_1
CONTRO
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Metropolitane di Controparte_2
Milano - Monza e Brianza - Lodi ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Previti, dall'Avv. Daniele Franzini nonché dall'Avv. Rossana Mininno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Antonio Stradivari n. 4 (PEC:
; ; Email_2 Email_3
. Email_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta - Dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 233/2023 emesso il
25.1.2023, dal Tribunale Civile di Monza, nel procedimento R.g. n. 10712/2022, poiché emesso in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibili tà del credito e perché, comunque, anche infondato
pagina 1 di 6 nel merito, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- In via subordinata, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto accertare e dichiarare l'effettivo minor importo dovuto dalla In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari…” CP_1 per parte convenuta, “…NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da nonché l'infondatezza dell'opposizione avversaria, Controparte_2 rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo CP_1 telematico n. 233/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Monza in data 25.1.2023; - accertati e dichiarati la palese infondatezza dell'opposizione proposta da nonché il carattere temerario CP_1 della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
NEL MERITO E IN VIA
SUBORDINATA (PER L'IPOTESI DI REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO N.
233/2023): - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da Controparte_2 nonché la debenza, da parte della società opponente, dell'importo capitale di euro 18.996,15, condannare al pagamento dell'importo di euro 18.996,15 CP_1
(diciottomilanovecentonovantasei/15) a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002; - accertato e dichiarato il carattere temerario della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 233/2023 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la complessiva somma di € 18.996,15, oltre CP_2 interessi ed accessori, quale corrispettivo per le prestazioni meglio individuate con le fatture n. 2203160/2020; n. 2204296/2020; n. 2200656/2021; n. 2201995/2021; n. 2203491/2021; n.
2204734/2021 e n. 2201660/2022 (cfr. doc.
3-9 ricorso monitorio).
A fondamento dell'opposizione, ha negato la sussistenza del credito ingiunto, CP_1
sostenendo, anzitutto, che “il prezzo era stato convenuto all'art. 4 del contratto, richiamando
l'Allegato 2 dello stesso, tuttavia diversamente da quanto asserito da controparte il costo era
pagina 2 di 6 complessivo di IVA”; ed, inoltre, che gli importi, addebitati “per la gestione elettrica di € 1.472,00 e di € 181,02, erano importi stimati che andavano rideterminati sulla base degli effettivi consumi misurati alla fine di ogni anno solare” con conseguente “relativo conguaglio”; e che “nel caso di specie i costi delle utenze nel periodo oggetto di pretesa era notevolmente diminuito ed inferiore rispetto
a quello stimato. Nonostante ciò, nessun conguaglio al termine del 2020 e del 2021 è stato emesso dalla convenuta a decurtazione dell'asserito credito” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita in giudizio che ha domandato la conferma, previa concessione CP_2
della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo opposto (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Con ordinanza riservata è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e contestualmente sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc.
Dopodiché, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini, ex art. 190 cpc, per il deposito delle memorie conclusive (che soltanto parte opposta ha provveduto a depositare).
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...”
(da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Nella specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
In particolare, è documentato che le parti hanno stipulato, in data 27.02.2020, il
“CONTRATTO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ” (allegato al doc.
5.2 da parte opposta), con il quale, da un lato, si è, tra l'altro, obbligata a fornire i servizi di “ospitalità” degli CP_2
Contr apparati di sulle postazioni e (cfr. art. 3 del predetto Pt_1 Parte_2
Contr contratto, rubricato “OGGETTO”); e, dall'altro lato, si è obbligata a corrispondere il corrispettivo annuale pattuito per i servizi goduti (precisamente, per “ ”, l'importo Pt_1
di € 6.583,86 e, per “ , quello di € 863,37 , cfr. art. 4, rubricato Parte_2
“CORRISPETTIVI” e Allegati 2.1 e 2.2), oltre IVA (cfr. art. 2 “DEFINIZIONI”); nonché gli importi maturati per la fornitura del servizio di “GESTIONE ELETTRICA” (quantificati per il pagina 3 di 6 sito “ in € 1.472,00 e, per quello di “ in € 181,02, cfr. Pt_1 Parte_2
Allegati 2.1 e 2.2 del contratto in esame).
A fronte del chiaro tenore degli articoli sopra richiamati, disciplinanti l'accordo allora in essere tra le parti, non risultano condivisibili le contestazioni di parte opponente relative alle fatture sottese alla domanda di pagamento oggetto del presente giudizio: non quelle riferite ad un'asserita indebita maggiorazione degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo (per il servizio di ospitalità) per un valore corrispondente all' IVA;
e nemmeno quelle riferite al mancato conguaglio dei consumi effettivi imputati per la “Gestione elettrica”.
In vero, il citato contratto stabilisce, all'articolo 2 (intitolato “DEFINIZIONI”), che “Salvo diversa specifica indicazione, i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno, nel presente Contratto
e nei suoi Allegati, il significato qui di seguito indicato … 2.6 Per “Corrispettivi Annuali” si intendono gli ammontari di prezzo espressi in Euro e oltre IVA, su base annua, da corrispondere a
[...] per l'erogazione dei Servizi di cui all'articolo 3 del presente Contratto, come specificati CP_2 nell'Allegato 2”.
Non è quindi dubbio che gli importi indicati nell'Allegato 2.1 (riferito alla postazione
[...]
e 2.2 (riferito alla postazione del contratto, a cui l'articolo 4 Pt_1 Parte_2
dello stesso contratto di ospitalità rinvia per la quantificazione del corrispettivo annuale, sono da maggiorarsi dell'IVA (in quanto “espressi in Euro e oltre IVA”).
Ciò posto e passando all'esame della seconda ragione di opposizione, va rilevato che gli importi esposti, sempre con le fatture sottese alla domanda di pagamento, per il “Servizio di
Gestione Elettrica” (cfr. fatt. n. 2203160/2020; n. 2204296/2020; n. 2200656/2021; n.
2201995/2021; n. 2203491/2021; n. 2204734/2021 e n. 2201660/22 quest'ultima commisurata al periodo di effettiva esecuzione del contratto) coincidono con quelli espressamente pattuiti dalle parti con il contratto di ospitalità in esame per la fornitura di detto servizio (come già precisato, gli importi annuali dovuti per tale servizio sono individuati rispettivamente, con gli
Allegati 2.1 e 2.2, in € 1.472,00, per la postazione ed in € 181,02, per quella di Pt_1
. Parte_2
Del resto, con la postilla, inserita in riferimento a detta voce nei due citati Allegati n.
2.1 e n.2.2, le parti hanno specificato che l'importo pattuito è stato “…stimato sulla base dei consumi rilevati ad oggi” e che “in base ai consumi effettivi misurati alla fine di ogni anno solare verrà emesso conguaglio”. pagina 4 di 6 Ne consegue che parte opposta ha dimostrato la sussistenza del credito oggetto della domanda di pagamento. Per contro, parte opponente ha omesso di corrispondere il corrispettivo maturato per i servizi di cui ha pacificamente goduto nel periodo di riferimento delle fatture sottese alla domanda di pagamento e non ha allegato qualsivoglia riscontro probatorio a dimostrazione dell'eventuale ed asserita esistenza di un conguaglio dei consumi in suo favore.
Peraltro, non risulta che, prima del presente giudizio, la società opponente abbia contestato i consumi imputati: non “alla fine di ogni anno solare”, neppure con la comunicazione di disdetta del 10.01.2022 (doc. 6), e nemmeno a seguito della diffida di pagamento 11.07.2022 (doc. 10) spedita dal difensore di parte opposta.
Per tali ragioni, le doglianze di parte opponente devono ritenersi infondate, ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Non si ravvisano d'altra parte gli estremi di responsabilità aggravata dell'attrice nell'aver agito, e quindi per una condanna dell'attrice medesima ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 2840/23, per le ragioni indicate in motivazione:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2023 emesso da questo Tribunale in data
25.01.2023;
pagina 5 di 6 - condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al
15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Andrea Silvestri e dall'Avv. Francesco Vaccaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto ultimo difensore, in Roma, via Filippo
Corridoni n. 19 (PEC: ); Email_1
CONTRO
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Metropolitane di Controparte_2
Milano - Monza e Brianza - Lodi ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Previti, dall'Avv. Daniele Franzini nonché dall'Avv. Rossana Mininno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via Antonio Stradivari n. 4 (PEC:
; ; Email_2 Email_3
. Email_4
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta - Dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 233/2023 emesso il
25.1.2023, dal Tribunale Civile di Monza, nel procedimento R.g. n. 10712/2022, poiché emesso in carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibili tà del credito e perché, comunque, anche infondato
pagina 1 di 6 nel merito, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- In via subordinata, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto accertare e dichiarare l'effettivo minor importo dovuto dalla In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari…” CP_1 per parte convenuta, “…NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da nonché l'infondatezza dell'opposizione avversaria, Controparte_2 rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo CP_1 telematico n. 233/2023 emesso dall'intestato Tribunale di Monza in data 25.1.2023; - accertati e dichiarati la palese infondatezza dell'opposizione proposta da nonché il carattere temerario CP_1 della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
NEL MERITO E IN VIA
SUBORDINATA (PER L'IPOTESI DI REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO N.
233/2023): - accertate e dichiarate l'esistenza della pretesa creditoria azionata da Controparte_2 nonché la debenza, da parte della società opponente, dell'importo capitale di euro 18.996,15, condannare al pagamento dell'importo di euro 18.996,15 CP_1
(diciottomilanovecentonovantasei/15) a titolo di sorte capitale, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
231/2002; - accertato e dichiarato il carattere temerario della lite instaurata, condannare la società opponente al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 233/2023 emesso da questo Tribunale in data 25.01.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di la complessiva somma di € 18.996,15, oltre CP_2 interessi ed accessori, quale corrispettivo per le prestazioni meglio individuate con le fatture n. 2203160/2020; n. 2204296/2020; n. 2200656/2021; n. 2201995/2021; n. 2203491/2021; n.
2204734/2021 e n. 2201660/2022 (cfr. doc.
3-9 ricorso monitorio).
A fondamento dell'opposizione, ha negato la sussistenza del credito ingiunto, CP_1
sostenendo, anzitutto, che “il prezzo era stato convenuto all'art. 4 del contratto, richiamando
l'Allegato 2 dello stesso, tuttavia diversamente da quanto asserito da controparte il costo era
pagina 2 di 6 complessivo di IVA”; ed, inoltre, che gli importi, addebitati “per la gestione elettrica di € 1.472,00 e di € 181,02, erano importi stimati che andavano rideterminati sulla base degli effettivi consumi misurati alla fine di ogni anno solare” con conseguente “relativo conguaglio”; e che “nel caso di specie i costi delle utenze nel periodo oggetto di pretesa era notevolmente diminuito ed inferiore rispetto
a quello stimato. Nonostante ciò, nessun conguaglio al termine del 2020 e del 2021 è stato emesso dalla convenuta a decurtazione dell'asserito credito” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita in giudizio che ha domandato la conferma, previa concessione CP_2
della provvisoria esecuzione, del decreto ingiuntivo opposto (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Con ordinanza riservata è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e contestualmente sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc.
Dopodiché, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini, ex art. 190 cpc, per il deposito delle memorie conclusive (che soltanto parte opposta ha provveduto a depositare).
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...”
(da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Nella specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
In particolare, è documentato che le parti hanno stipulato, in data 27.02.2020, il
“CONTRATTO DI SERVIZI DI OSPITALITÀ” (allegato al doc.
5.2 da parte opposta), con il quale, da un lato, si è, tra l'altro, obbligata a fornire i servizi di “ospitalità” degli CP_2
Contr apparati di sulle postazioni e (cfr. art. 3 del predetto Pt_1 Parte_2
Contr contratto, rubricato “OGGETTO”); e, dall'altro lato, si è obbligata a corrispondere il corrispettivo annuale pattuito per i servizi goduti (precisamente, per “ ”, l'importo Pt_1
di € 6.583,86 e, per “ , quello di € 863,37 , cfr. art. 4, rubricato Parte_2
“CORRISPETTIVI” e Allegati 2.1 e 2.2), oltre IVA (cfr. art. 2 “DEFINIZIONI”); nonché gli importi maturati per la fornitura del servizio di “GESTIONE ELETTRICA” (quantificati per il pagina 3 di 6 sito “ in € 1.472,00 e, per quello di “ in € 181,02, cfr. Pt_1 Parte_2
Allegati 2.1 e 2.2 del contratto in esame).
A fronte del chiaro tenore degli articoli sopra richiamati, disciplinanti l'accordo allora in essere tra le parti, non risultano condivisibili le contestazioni di parte opponente relative alle fatture sottese alla domanda di pagamento oggetto del presente giudizio: non quelle riferite ad un'asserita indebita maggiorazione degli importi pattuiti a titolo di corrispettivo (per il servizio di ospitalità) per un valore corrispondente all' IVA;
e nemmeno quelle riferite al mancato conguaglio dei consumi effettivi imputati per la “Gestione elettrica”.
In vero, il citato contratto stabilisce, all'articolo 2 (intitolato “DEFINIZIONI”), che “Salvo diversa specifica indicazione, i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno, nel presente Contratto
e nei suoi Allegati, il significato qui di seguito indicato … 2.6 Per “Corrispettivi Annuali” si intendono gli ammontari di prezzo espressi in Euro e oltre IVA, su base annua, da corrispondere a
[...] per l'erogazione dei Servizi di cui all'articolo 3 del presente Contratto, come specificati CP_2 nell'Allegato 2”.
Non è quindi dubbio che gli importi indicati nell'Allegato 2.1 (riferito alla postazione
[...]
e 2.2 (riferito alla postazione del contratto, a cui l'articolo 4 Pt_1 Parte_2
dello stesso contratto di ospitalità rinvia per la quantificazione del corrispettivo annuale, sono da maggiorarsi dell'IVA (in quanto “espressi in Euro e oltre IVA”).
Ciò posto e passando all'esame della seconda ragione di opposizione, va rilevato che gli importi esposti, sempre con le fatture sottese alla domanda di pagamento, per il “Servizio di
Gestione Elettrica” (cfr. fatt. n. 2203160/2020; n. 2204296/2020; n. 2200656/2021; n.
2201995/2021; n. 2203491/2021; n. 2204734/2021 e n. 2201660/22 quest'ultima commisurata al periodo di effettiva esecuzione del contratto) coincidono con quelli espressamente pattuiti dalle parti con il contratto di ospitalità in esame per la fornitura di detto servizio (come già precisato, gli importi annuali dovuti per tale servizio sono individuati rispettivamente, con gli
Allegati 2.1 e 2.2, in € 1.472,00, per la postazione ed in € 181,02, per quella di Pt_1
. Parte_2
Del resto, con la postilla, inserita in riferimento a detta voce nei due citati Allegati n.
2.1 e n.2.2, le parti hanno specificato che l'importo pattuito è stato “…stimato sulla base dei consumi rilevati ad oggi” e che “in base ai consumi effettivi misurati alla fine di ogni anno solare verrà emesso conguaglio”. pagina 4 di 6 Ne consegue che parte opposta ha dimostrato la sussistenza del credito oggetto della domanda di pagamento. Per contro, parte opponente ha omesso di corrispondere il corrispettivo maturato per i servizi di cui ha pacificamente goduto nel periodo di riferimento delle fatture sottese alla domanda di pagamento e non ha allegato qualsivoglia riscontro probatorio a dimostrazione dell'eventuale ed asserita esistenza di un conguaglio dei consumi in suo favore.
Peraltro, non risulta che, prima del presente giudizio, la società opponente abbia contestato i consumi imputati: non “alla fine di ogni anno solare”, neppure con la comunicazione di disdetta del 10.01.2022 (doc. 6), e nemmeno a seguito della diffida di pagamento 11.07.2022 (doc. 10) spedita dal difensore di parte opposta.
Per tali ragioni, le doglianze di parte opponente devono ritenersi infondate, ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Non si ravvisano d'altra parte gli estremi di responsabilità aggravata dell'attrice nell'aver agito, e quindi per una condanna dell'attrice medesima ai sensi dell'art. 96 cpc.
Le ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del
DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 2840/23, per le ragioni indicate in motivazione:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2023 emesso da questo Tribunale in data
25.01.2023;
pagina 5 di 6 - condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al
15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6