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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°5248/2023 R.G. promossa con ricorso depositato il 18/09/2023 da con l'avv. VECCHIATO MOIRA e TOPPANI Parte_1
ANDREA ricorrente nei confronti di con l'avv. PAOLA ANCILOTTO Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente (come da foglio di p.c. depositato il
10/09/2024):
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei e Parte_2
con addebito a carico del marito per violazione degli Parte_1
obblighi nascenti dal matrimonio di cui agli artt. 143 e 147 c.c.;
2. Disporsi ex art. 337 quater c.c. l'affido super esclusivo del minore Per_1
alla madre, con facoltà della stessa di decidere in via esclusiva su
[...]
istruzione, educazione (anche religiosa), salute e residenza abituale del minore, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Nulla sul diritto di visita del padre, stante l'ordinanza 04.06.2024 emessa 2
dal GIP del Tribunale di Padova che impone il divieto di avvicinamento del
Sig. alla moglie e al figlio minore, stante la mancata conclusione P_
del percorso per la disintossicazione e la mancata conclusione e assenza di riscontri positivi in ordine al percorso di sostegno per uomini maltrattanti, nonchè la mancata partecipazione ad un percorso di sostegno alla genitorialità, stante la persistente reiterazione di condotte penalmente rilevanti ai danni della moglie e del figlio minore.
3. Disporsi ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa coniugale, sita in Villanova di Camposampiero (Pd), alla madre convivente con il figlio minore;
Per_1
4. Porsi a carico del Sig. un contributo mensile di € Controparte_1
300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre il 100% delle spese Per_1
straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Padova;
disporre che l'assegno venga erogato direttamente dall'INPS a favore della madre;
5. Porsi a carico del Sig. un contributo mensile di € Controparte_1
200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
disporre che l'assegno venga erogato direttamente dall'INPS a favore della moglie;
6. Disporsi che l'AUF del figlio minore venga richiesto, percepito e Per_1
trattenuto interamente dalla madre;
7. Refusione di onorari e spese di lite”.
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato il
19/09/2024):
“1. Dichiarare separazione personale tra e Controparte_1
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune Parte_1
di Villanova di Camposampiero (PD) di annotare tale scioglimento nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Villanova di Camposampiero
(PD) al N. 000019 P. II Serie A (anno 1996), nonché lo scioglimento del correlato regime di comunione
2. Il figlio minore sia affidato congiuntamente ai genitori e collocato Per_1
presso la madre;
2 3
3. Una volta terminata la misura in essere il padre potrà tenere con sé il figlio minore (se consentirà) a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica in alloggio idoneo quando reperito, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre;
4. il padre possa tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerlo con sé per due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre entro il mese di maggio;
5. il padre potrà seguire il figlio nello svolgimento delle varie attività scolastiche, ricreative o sportive che lo interessano;
6. ogni variazione di residenza, coinvolgente il figlio minore, sarà decisa congiuntamente da entrambi i coniugi;
7. la madre, collocataria del figlio minore, ed il padre si notizieranno di ogni viaggio, in Italia e/o all'estero, interessante i figli, comunicandosi il giorno di partenza e quello di arrivo dei figli presso la sua residenza, garantendone il rispetto;
8. la casa coniugale, sita in Villanova di Camposampiero (PD) Via
Ampezzon 37, con le relative pertinenze e i mobili che la arredano, è assegnata alla moglie quale principale collocataria del figlio minore, che provvederà al pagamento delle utenze domestiche;
9. Il marito potrà entro 1 mese dalla separazione incaricare persona di fiducia a ritirare i propri beni personali, vestiario e documenti tuttora presenti nell'abitazione
10. il marito verserà alla moglie entro, e non oltre, i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, a partire dal mese della comparizione in sede presidenziale, una somma mensile di € 200,00= (duecento/00 Euro), annualmente rivalutabile secondo
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gli indici ISTAT relativi al costo della vita e provvederà al pagamento delle spese scolastiche, ricreative e sportive nella misura del 50%; gli assegni familiari (ora assegno unico) erogati saranno percepiti in maniera esclusiva dalla madre;
11. Ciascun genitore provvederà a partecipare al 50% per le spese di ortodontia, dentistiche e mediche non coperte dal S.S.N. (o dalla assicurazione sanitaria in corso), scolastiche, sportive e ricreative, queste ultime previamente concordate tra i coniugi;
e le spese straordinarie per i figli minori tali da intendersi
- spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati al SSNS;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori;
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d)corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria, alloggio presso convitti o collegi;
- spese extrascolastiche (da documentare) che no richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese scolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo dei genitori : a) corsi d'istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e
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pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze
12. Ogni ulteriore spesa sarà concordata tra i coniugi che vi concorreranno in maniera paritetica;
13. Con vittoria di compensi e spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 13.09.2023, , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 7.12.1996 Controparte_1
e che dall'unione erano nati i figli e (i primi due Per_2 ER Per_1
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, l'ultimo di anni 7), chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
chiedeva inoltre l'affido super esclusivo a sé del figlio minore Per_1
; diritto di visita paterno esclusivamente in ambiente protetto e previ
[...]
audizione del minore, parere positivo dei servizi sociali, revoca dell'ordinanza 04/08/2023 emessa dal GIP di Padova, esito positivo di un percorso di disintossicazione dall'alcol e di sostegno alla genitorialità; assegnazione a sé della casa coniugale;
onere a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore con una somma mensile pari a euro 300 oltre al 100% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento per sé pari a euro 200; assegno unico interamente alla madre.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 09.11.2023 il resistente
, associandosi alla richiesta di pronuncia di separazione Controparte_1
personale, ma con previsione di affido congiunto del figlio minore a Per_1
entrambi i genitori con sua collocazione presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, disciplina del diritto di visita paterno alla cessazione della misura in atto, onere per il padre di contribuire al mantenimento di con il versamento di una somma mensile pari a euro Per_1
200 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10.11.2023 venivano sentite le parti che rendevano le dichiarazioni di cui al verbale.
Con ordinanza 21.11.2023 il Giudice delegato assumeva i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente:
5 6
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida il figlio minore in via super-esclusiva alla madre Persona_1
e lo colloca presso il domicilio materno;
3. assegna alla Parte_1
madre la casa coniugale sita in Villanova di Camposampiero via Ampezzon
37 affinché continui a viverci unitamente al figlio;
4. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1
figlio minore con la stessa convivente nella misura di euro 250 Per_1
mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Padova;
5. determina in euro 200 mensili il contributo dovuto dal marito alla moglie per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT”.
Il Giudice, rilevato altresì “che appare allo stato ostativo alla disciplina di un diritto di visita paterno lo stato di dipendenza da alcol in cui versa il e che pertanto lo stesso deve essere invitato a intraprendere un P_
percorso presso il SERD di riferimento, rilevato che tanto la definizione del procedimento penale quanto l'avvio di un percorso al SERD sono circostanze prodromiche ad una eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali per la valutazione delle capacità genitoriali e la eventuale ripresa dei contatti padre/figlio”, invitava parte ricorrente al Parte_1 deposito degli atti di cui all'art. 473 bis.41 co.2 c.p.c. ed in particolare delle querele, dei verbali di sommarie informazioni nonché degli accertamenti di
Polizia Giudiziaria di cui al procedimento penale n.5900/23 RG e invitava la parte resistente a intraprendere un percorso al SERD competente per P_
territorio.
All'udienza del 22.2.2024 veniva disposto un ulteriore rinvio all'udienza del
11.7.2024 per verificare l'andamento dei percorsi tanto presso il gruppo psicoeducativo del servizio uomini maltrattanti quanto presso il Serd .
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All'udienza del 11 luglio 2024 veniva rilevato che alla data del 04.06.2024 era stata applicata nuova misura cautelare nei confronti del resistente e il
Giudice, con ordinanza di pari data, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di remissione della causa in decisione al 19.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
***
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
2. Domanda di addebito. ha chiesto che sia dichiarato l'addebito della separazione a Parte_1
. A fondamento ha allegato le violenze psicologiche, Controparte_1
fisiche, sessuali ed economiche perpetrate ai suoi danni dal . P_
La domanda della ricorrente è fondata.
Sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 473bis.42 co. 5 c.p.c. gli atti del procedimento penale n. 4611/2024 RGNR – 3200/2024 RG GIP.
Sul punto occorre ricordare che secondo il costante orientamento della
Suprema Corte “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (Cass. civ. n. 1593 del 20.01.2017).
Nella denuncia querela del 22.7.2023 (doc. 14 della ricorrente) Parte_1
riferiva che da un anno la situazione familiare era peggiorata (“da
[...]
circa un anno sono vittima di minacce che avvengono a cadenza quasi settimanale, in particolare lo stesso ogni volta che esce e rientra ubriaco inveisce contro di me”) ricostruendo alcuni degli episodi subiti:
1. a maggio
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2022 (“i miei due figli e ci avevano detto che avrebbero ER Per_2 voluto farsi un piccolo tatuaggio… la mattina dopo ricominciava con la discussione del tatuaggio e tentava invano di convincere il padre, Per_2
così lui tirava su una sedia della cucina minacciando di tirargliela senza però farlo. Ci spaventavamo molto e così io, e il bimbo Per_2 Per_1 andavamo a casa di mia madre affinché non ci succedesse nulla… la sera stessa che eravamo da mia madre mi contattava dicendo che mi P_
avrebbe fatto togliere i figli e diceva che avrebbe spaccato le gambe ad senza un motivo vero”); 2. 10 giorni prima della denuncia, di ER
mattina ( mi tirava i capelli all'indietro facendomi sbattere il P_
braccio sulla porta, così io riuscivo a liberarmi e ad uscire in giardino a chiedere aiuto. Mi udiva la vicina che mi prestava soccorso CP_2
e mi invitava a sporgere denuncia, ma io non lo facevo”); 3. 2-3 giorni prima della denuncia (“Alle 19 circa usciva e tornava verso le 23 a casa: veniva subito in camera mia dicendo che io sono stupida perché voglio separarmi e lì iniziava a offendere dicendo tipo “sei una disgraziata, sei una bastarda” e “sei una puttana che passi da un letto all'altro” e dicendo
“tu uscirai da questa casa con una bara di legno, vai pure dall'avvocato non serve che il giudice decida a chi spetti la casa tanto io ti mando fuori con un calcio in culo”. Io avevo timore e mi chiudevo a chiave in camera e in quel momento gli diceva di stare zitto perché doveva riposare e ER
andare a lavorare, io gli diceva smettila che contatto il 112 ma lui P_
diceva che non gliene fregava nulla. Il tutto mentre io e i miei figli eravamo chiusi in una stanza dal timore, mentre era nel corridoio. In P_
quell'occasione si rivolgeva a dicendo «sei una puttana P_ Per_2
perché tu mi hai denunciato per ripicca dei tatuaggi» e ad diceva ER
«tu stai attento, questa è casa mia, non un bordello che porti qui la tua morosa, vengo di sopra vi acchiappo dai capelli»).
4. Il giorno precedente la denuncia («Intorno alle 17 rientrava in casa ed era ubriaco, lo P_
stesso mi diceva sempre senza motivo che «tu da questa casa esci in una cassa da morto» e repentinamente si avvicinava verso di me gesticolando così che credevo che volesse mettermi le mani addosso. Dunque, io urlavo
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chiamando per avere aiuto. Nel mentre entrava mia cognata ER
in casa perché ci sentiva urlare e nel mentre mi Parte_3 P_ diceva “ti ammazzo”, minaccia che sentivano e ”). Pt_3 ER
I fatti narrati dalla ricorrente trovano riscontro nelle dichiarazioni rese alla
PG di più testimoni oculari delle vicende narrate: la figlia Testimone_1
(doc. 8 e 14 della ricorrente;
s.i.t. del 16/05/2022: “Da quando ho memoria, all'età in cui frequentavo la scuola dell'infanzia, sono stata testimone di atteggiamenti aggressivi e violenti da parte di mio padre Per_4
nei confronti di mia madre Da quando ho
[...] Controparte_3
memoria mio padre abusa di alcolici e quando è alterato si comporta in modo violento ed aggressivo nei confronti di noi familiari, in particolare di nostra madre. Gli atti di violenza consistono in aggressioni verbali e percosse nei confronti di nostra madre”; s.i.t. del 27/07/2023: “In data 22 luglio 2023, dopo essere tornata in casa dal lavoro, mia madre mi Pt_1
informava che aveva chiamato, quando mi trovavo al lavoro, il 112 in quanto mio padre aveva minacciato mia madre che l'avrebbe uccisa e per tale motivo lei si era rifugiata a casa di mio zio la cui Persona_5
abitazione è contigua alla nostra… Avendo paura che mio padre potesse aggredirci, ci chiudevamo in casa di mio zio. Mio padre iniziava da fuori ad urlare e a preferire offese a mia madre “Sei una puttana” nonché minacce
“ti metto le mani addosso”. Preciso che mio padre era completamente ubriaco in quel momento, come sempre alla fine perché soffre di problemi relativi alla dipendenza da alcol. Pochi minuti dopo giungeva una pattuglia dei Carabinieri di Vigonza e, nonostante mio padre continuasse nella sua condotta offensiva, dopo un po' di tempo si allontanava a piedi dall'abitazione. Mia madre successivamente con i miei due fratelli, di cui uno minore di anni 7, prendeva le sue cose e si trasferiva a casa di mia nonna paterna, dove da quel giorno stiamo attualmente vivendo perché abbiamo paura che mio padre metta in atto quanto minacciato. Preciso che questa sua condotta è solita, da diversi anni ormai, e probabilmente dovuta ai suoi problemi con l'alcol”); il figlio (s.i.t. del 22.7.2023: Persona_6
“I rapporti tra mamma e AP sono peggiorati da circa un anno, soprattutto
9 10
da quando nel giugno dello scorso anno, AP dava un pugno in testa a mia mamma. Io non ero presente in quell'occasione, i fatti mi sono stati raccontati da mia zia .Ricordo, in questo anno, delle occasioni in cui Per_7
AP minacciava mia mamma dicendoti tipo “te le do. ti metto le mani addosso” …. tre giorni fa addirittura ci siamo dovuti chiudere in camera insieme ai miei fratelli e mia mamma perché lui inveiva contro di lei dicendo che ha altri uomini e che mia mamma ci corrompe ad andare contro di lui, inoltre, urlava dicendo che avrebbe dato un calcio in culo a mia mamma per farla andare via di casa… Ultimamente non ho visto con i miei occhi AP che picchia mamma ma perché lui è furbo e sa che non deve farlo davanti a me perché sennò la difendo. Ho visto AP che dava uno schiaffo a mamma parecchi anni fa, ma ero adolescente. Ieri pomeriggio io ero con la mia fidanzata al piano superiore della casa e sentivo mamma che mi chiamava urlando dicendo di scendere perché AP la stava minacciando, io scendevo e trovavo mio AP ubriaco che diceva
“Se te ne vai da casa, te ne vai solo su una cassa da morto” e anche “ti ammazzo”. Mio AP fa uso smodato di alcol e quando beve diventa ingestibile e molto cattivo, a volte si mette ad offendere anche me e Per_2
ma con non se l'è mai presa perché davvero troppo piccolo"); Per_1
(s.i.t. del 27/07/2023: “l'ultimo episodio recente di cui sono a Parte_3
conoscenza è del 3.7.2023 in quanto e avevano litigato ed Pt_1 P_
mi ha riferito di essere stata pesante con le parole motivo per cui Pt_1
la prendeva per i capelli, il bimbo urlava ed intervenivo P_ Per_1
io…. Qualche giorno dopo del 3.7 siccome stava litigando con P_
, le diceva “io ti ammazzo, io ti ammazzo” e io udivo tali frasi in Pt_1
quanto ero nelle vicinanze. Aggiungo che in tale contesto era molto ubriaco.
Mio fratello ha problemi di alcolismo da quando i figli erano piccoli ma negli ultimi anni si è acutizzato”), (s.i.t. del 26/07/2023: Persona_5
“Sono a conoscenza che da diversi anni i rapporti tra mio fratello e la moglie sono deteriorati in quanto molte volte mio fratello torna a casa ubriaco e quindi urla. Preciso però che non ho mai assistito a maltrattamenti fisici subiti da lei o dai figli”), (sit del Testimone_2
10 11
26.7.2023: “Io sono la mamma di e attualmente lei e la sua famiglia, Pt_1
a parte sono a casa con me perché hanno paura del medesimo. P_
Mia figlia ha sempre creduto che il quale è soggetto dedito P_
all'abuso di alcol, sarebbe stata una persona con cui condividere tutta la vita e che avrebbero avuto un buon rapporto coniugale, ma ben presto si accorgeva che non fosse realmente così. Nell'ultimo anno so che P_
ha offeso e minacciato molte volte dicendo cose tipo “sei una Pt_1
puttana” oppure “siete andati a letto insieme”, ma questo lo so perché me lo ha raccontato mia figlia, vi dico che credo che non lo farebbe P_
davanti a me perché persona furba e sa come pararsi. Ultimamente, circa una settimana fa, mia figlia è stata presa dai capelli da ma questa P_
cosa mi è stata riportata proprio da lei stessa e vi riferisco che Astrid anni fa ha avuto un incidente che le ha provocato dei traumi facciali e dunque deve essere trattata con delicatezza. Più di un anno fa so che ha P_
dato una sberla in faccia ad e le ha tirato delle cose, ma non ricordo Pt_1
bene.. A gennaio/febbraio 2023 mi ha raccontato che l'ha Pt_1 P_ spinta per le scale ma non ha contattato il 112 né il 118”); CP_2
(sit del 26/07/2023 “Premetto col dire che sono i miei vicini e c'è sempre stato un ottimo rapporto di vicinato, se non per l'eccezione che è P_
Ciò che ricordo di recente è che il 03/07/2023… sentivo un boato
[...]
forte nonché che gridava aiuto, il bimbo che nel mentre Pt_1 Per_1
piangeva... Vedevo intanto che c'era il , in mutande sul Controparte_1
balcone appoggiato sul davanzale. Mi rivolgevo ad dicendo che se Pt_1
avesse avuto bisogno avrebbe potuto contare su di me e chiedevo anche
“vuoi venire di là” riferito al venire pure a casa mia. Sottovoce qualche secondo dopo, mi diceva “ti chiamo per telefono”. Il nel Pt_1 P_
mentre diceva “a s'e' qua adesso vien fora” con tono dispregiativo. Nel pomeriggio mi telefonava e mi diceva che il marito le aveva tirato i Pt_1
capelli e l'aveva offesa dicendo cose tipo “ti mi magni tutti i schei”….
l'8/7/2023 2023 alle 22:00 circa uscivo per andare in piazza… entravo nel bar “Made in Italy” e trovavo ubriaco che biascicava e Controparte_1
non riusciva a reggersi in piedi. … ve lo riferisco per dirvi che lui
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effettivamente è un soggetto molto dedito all'abuso di alcol. Fino a qualche mese fa, forse quasi un anno, io e ci vedevamo quasi tutti i giorni e Pt_1
lei mi raccontava che il marito la minacciava spesse volte e le tirava i capelli, dopodiché non ci siamo più granché viste e non abbiamo più affrontato bene il discorso del loro rapporto coniugale”).
I plurimi episodi di violenza sopra richiamati sono dunque senz'altro idonei a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo a P_
.
[...]
3.Assegno di mantenimento.
La ricorrente chiede un assegno di mantenimento pari a euro 200 mensili. Il ricorrente chiede il rigetto.
La domanda è fondata.
Nel giudizio di separazione personale, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez.VI, ordinanza n.5251 del
1.3.2017); i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale, durante la separazione personale, il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 12196 del 16.5.2017).
Nel caso di specie, tanto dagli atti quanto dall'audizione delle parti è emerso che la ricorrente, pur avendo svolto negli ultimi tempi in modo occasionale il lavoro di baby-sitter e pur essendo in cerca di stabile occupazione, è al momento disoccupata e priva di reddito, mentre, con riguardo al marito risulta che egli (invalido al 100%) è titolare di pensione di ammontare pari a euro 1200 mensili (dichiarazione di all'udienza del Controparte_1
10.11.2023: “percepisco una pensione di 1.200 €. da giugno 2021”); è, inoltre, incontestato che la famiglia si sia mantenuta sino al mese di giugno
2023 proprio con la pensione del (dichiarazioni P_ Controparte_1
12 13
all'udienza del 10.11.2023 “quando eravamo in casa, le finanze le ha sempre gestite mia moglie, i soldi con cui vivevamo erano quelli della mia pensione. L'assegno unico l'ho sempre dato per mio figlio. Il conto corrente era intestato a me e lei aveva la delega”).
Quanto alla situazione abitativa, la ricorrente abita nella casa Parte_1
coniugale di proprietà del (abitazione che è gravata da un mutuo con P_
rata mensile di euro 600, intestato al , mutuo che da lungo tempo P_
non viene onorato), mentre il resistente ha trovato sistemazione in P_
un'abitazione in comodato.
Ciò posto, ritenuta la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, tenuto conto del valore della assegnazione della casa coniugale, appare congruo prevedere che il resistente versi alla ricorrente Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento una somma mensile Parte_1
pari a euro 200 annualmente rivalutabile secondo indice Istat.
4. Affido, collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario.
Vanno confermati i provvedimenti temporanei e urgenti del 21.11.2023 in punto affido e collocamento del figlio minore . Per_1
La rilevanza degli atti di violenza nella individuazione del regime di affidamento è sancita dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il cui art. 31 prevede che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”.
I diversi episodi di violenza sopra richiamati, ai quali risulta che abbia assistito anche il minore (visto piangente dalle persone Persona_1
presenti ai fatti e costretto a trovare rifugio nella abitazione della nonna paterna in ragione della aggressività del padre), sono del tutto incompatibili con l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre.
Sul punto va inoltre evidenziato come osti, allo stato, ad una positiva valutazione sulla idoneità genitoriale del e sulla possibilità di un P_
esercizio condiviso della genitorialità, la sua comprovata dipendenza
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dall'abuso di sostanze alcoliche e l'applicazione nei suoi confronti di una ulteriore misura cautelare. Il percorso che il aveva intrapreso presso P_
il SERD di riferimento ha avuto esito sostanzialmente fallimentare a causa della successiva applicazione nei suoi confronti di una nuova misura cautelare personale in ragione della reiterazione di comportamenti di rilevanza penale. Tale ultima circostanza implica anche, necessariamente, il fallimento del percorso intrapreso dallo stesso nell'ambito del presente procedimento e volto a condurlo a maturare le precondizioni (astinenza da alcol e superamento dei comportamenti violenti) di una successiva valutazione da parte del servizio sociale.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale il figlio, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre convissuto.
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare inoltre l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c. e dunque quelle relative a salute, istruzione, educazione e residenza.
La collocazione del minore va dunque stabilita presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale affinché vi abiti con il figlio minore.
Quanto alle facoltà di visita, va nuovamente rilevato che, in ragione della comprovata dipendenza da alcol del padre e della commissione di atti violenti, era stato disposta la sospensione del diritto di visita e l'avvio del a un percorso presso il Serd (cui era affiancato il percorso per P_
uomini maltrattanti già disposto in ambito penale).
L'avvenuta applicazione di una nuova misura cautelare nei confronti del nel mese di giugno 2024 per comportamenti analoghi a quelli P_
contestati nell'ambito del p.p. 5900/2023 RGNR (doc. 13 della parte ricorrente) è circostanza che sancisce il fallimento di tale percorso, evidenziando come egli non abbia compreso il disvalore dei comportamenti
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posti in essere e il pregiudizio che questi comportano anche nei confronti della prole.
Alla luce di quanto sopra esposto, si dispone che, ove il padre dovesse tornare a manifestare interesse per il figlio minore, lo stesso dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore stesso affinché, previo completamento di un percorso presso il SERD di riferimento e previa positiva valutazione dell'idoneità del padre e della volontà/disponibilità del figlio, possano organizzare incontri in modalità protetta e con facoltà di sospensione da parte dei Servizi ove gli incontri dovessero ritenersi disturbanti per il minore.
Quanto, infine, alle questioni economiche in punto contributo di mantenimento per la prole, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti rispetto alle valutazioni già svolte con l'ordinanza del 21.11.2023 e richiamate le valutazioni espresse sopra in ordine alle condizioni reddituali delle parti, va confermato l'onere a carico del padre di contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla Persona_1
madre cittadini di una somma mensile pari a €. 250 mensili oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie.
6. spese del giudizio.
Alla luce dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione nonchè di quelle volte ad ottenere un assegno di mantenimento e un contributo per la prole, il resistente va condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio. Avuto riguardo alle cause di valore indeterminabile-bassa complessità e tenendo conto della natura delle questioni trattate, si ritiene di applicare i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale e i parametri medi per la fase istruttoria;
pertanto, si liquida la somma complessiva di euro 4.712 per compenso professionale oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...]
Camposampiero il 25.4.1975, con addebito di responsabilità in capo a;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO di annotare la presente sentenza nei registri
(atto di matrimonio Parte II Serie A anno 1996 n° 19);
3) affida il figlio minore in via super esclusiva alla Persona_1
madre , con facoltà per la stessa di assumere le Parte_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio ai sensi dell'art. 337 quater co. 3 c.c., comprese quelle inerenti a salute, istruzione, educazione, residenza e rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio, con collocazione del minore presso la madre;
4) assegna alla madre la casa coniugale sita in Villanova di
Camposampiero via Ampezzon 37 affinché continui a viverci unitamente al figlio;
Per_1
5) dispone che, ove il padre torni a manifestare interesse per gli incontri con il minore, dovrà rivolgersi ai servizi sociali affinché, previo esito positivo di un percorso di recupero al SERD di riferimento nonché previa valutazione positiva delle capacità genitoriali in capo al padre, ove vi sia la disponibilità di in tal senso, vengano organizzati Per_1
incontri in ambiente protetto, con facoltà di sospensione da parte dei
Servizi ove gli incontri dovessero ritenersi disturbanti per il minore;
6) conferma il contributo dovuto da a Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio minore con la stessa convivente Per_1
nella misura di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
7) conferma in euro 200 mensili il contributo dovuto dal marito alla moglie per il mantenimento della stessa, da corrispondere entro il
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giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
8) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in euro Parte_1
4.712,00 per compensi professionali oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Presidente est.
Barbara De Munari
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