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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Foggia, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Antonia De Nicolò;
esaminati gli atti della procedura n. 6790 / 2024 R.G. introdotta da Parte_1
nato/a il 17/10/1970 a SAN SEVERO (FG);
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4°
co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = NEGATIVO;
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = assegno di invalidità civile;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dalla domanda amministrativa;
C O N D A N N A
l a pagare al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, le spese della CP_1 procedura in complessivi € 1.170,00, oltre rimborso contributo unificato, se versato, spese generali, IVA e CAP, in relazione alla prestazione riconosciuta;
P O N E
definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti. CP_1
Foggia, data del deposito
IL GIUDICE
Antonia De Nicolò
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Foggia, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Antonia De Nicolò;
esaminati gli atti della procedura n. 6790 / 2024 R.G. introdotta da Parte_1
nato/a il 17/10/1970 a SAN SEVERO (FG);
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4°
co., c.p.c.;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = indennità di accompagnamento;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = NEGATIVO;
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = assegno di invalidità civile;
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = dalla domanda amministrativa;
C O N D A N N A
l a pagare al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, le spese della CP_1 procedura in complessivi € 1.170,00, oltre rimborso contributo unificato, se versato, spese generali, IVA e CAP, in relazione alla prestazione riconosciuta;
P O N E
definitivamente a carico dell il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti. CP_1
Foggia, data del deposito
IL GIUDICE
Antonia De Nicolò