CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240011582847000 Nominativo_1 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 550/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
La parte chiede l'estinzione del giudizio e per cessata materia del contendere. L'ufficio non si oppone.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – SI e ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale OS, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 0472024
0011582847000, meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Di conseguenza la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in OS, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dr. Francesco Galli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240011582847000 Nominativo_1 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 550/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
La parte chiede l'estinzione del giudizio e per cessata materia del contendere. L'ufficio non si oppone.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – SI e ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale OS, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 0472024
0011582847000, meglio indicata in atti.
A motivo del gravame deduceva la non debenza di quanto richiesto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SI, che ribadiva la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, entrambe le parti chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere.
Di conseguenza la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Nei casi, come quello in esame, di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (Cfr. Corte Cost. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità della disposizione limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge).
Dunque, devono dichiararsi compensate le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in OS, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dr. Francesco Galli