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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona della giudice dott.ssa Caterina
Stasi, all'esito dell'udienza dell'8.1.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1634/2022 R.G., avente ad oggetto: accertamento proprietà, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Luigi Piri;
Parte_1
- attore - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Mangia;
Controparte_1
- convenuto -
*****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto accertarsi, Parte_1
ai sensi e per gli effetti degli artt. 949 c.c. ovvero 1102 c.c., la comproprietà dell'immobile sito in Galatina in via Arco Cadura n. 1, nei confronti del nipote , con Controparte_1
condanna del medesimo alla restituzione delle chiavi dello stesso, sottolineando che l'immobile, pervenuto alle parti in via ereditaria, spetta pro quota a tutti i coeredi, nonostante i ripetuti tentativi del convenuto di impossessarsene in via esclusiva.
Costituitosi in giudizio, ha contestato in fatto ed in diritto la Controparte_1
domanda attorea, chiedendone il rigetto e replicando che l'immobile per cui è causa - cespite facente parte dell'asse ereditario di , deceduto il 1972 e, Persona_1
successivamente, di deceduto nel 2012, e padre del convenuto – è Persona_2
attualmente dal medesimo utilizzato come abitazione familiare, assieme ai figli, nel rispetto del suo diritto di comproprietario.
Data la natura documentale della controversia, all'udienza del 1.10.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Occorre innanzitutto premettere che con sentenza n. 4060/2018 del 5.12.2018 il tribunale, in accoglimento dell'azione intentata da una sorella dell'odierno attore, CP_1
ed avente ad oggetto il medesimo immobile per cui è causa, ha condannato
[...]
, “anche per quanto disposto dall'art. 949 II comma c.p.c.” alla restituzione Controparte_1
delle chiavi alla coerede.
Orbene, date le importanti differenze in ordine al regime probatorio, si deve qualificare l'azione introdotta nella presente sede.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni”
(Cass. n. 7871/2021); tant'è che “l'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che, costituendo un “prius” autonomo facente parte del
“petitum” dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, sicché la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza” (Cass. n. 3655/2017).
In particolare, secondo risalente giurisprudenza delle Sezioni Unite, mai smentita, “il criterio differenziatore tra l'azione di petizione di eredità e quella di rivendica consiste nella posizione del convenuto possessore, che - nel primo caso - non è in grado di opporre alcun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l'attribuzione della qualità di erede, mentre - nell'altro - vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso”
(Cass. S.U. n. 1979/1974). E ancora, “la petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l'accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l'altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l'azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra "petitio hereditatis", ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna” (Cass. n. 2148/2014).
Infine, secondo le indicazioni ermeneutiche della Corte di Cassazione, l'azione negatoria e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
“pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario” (Cass. n. 472/2017); del resto, nell'azione negatoria, “ la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà
- neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
l'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività” (Cass. n. 24028/2004).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque qualificare, la presente azione, come petizione di eredità, avente natura recuperatoria, nei confronti del coerede possessore. Ebbene, passando al merito, nel caso di specie, non è contestata la qualità di erede di in ordine alla successione del padre , né viene contestata Parte_1 Persona_1
l'appartenenza dell'immobile di via Arco Cadura all'asse ereditario di costui.
Inoltre, parte attrice ha depositato certificato storico di famiglia del padre, e atto di divisione del 25.10.1942, da cui si evince che l'immobile di Galatina, oggetto di contesa, fu assegnato al de cuius, , ricadendo nella successione di costui. Persona_1
Accertata la qualità di (co)erede in capo all'attore e l'appartenenza del bene per cui è giudizio nell'asse ereditario del de cuius, è appena il caso di specificare che l'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese (Cass. n. 22005/2016).
Nessun pregio assumono le difese del convenuto, che si è limitato a replicare – ammettendo la relativa circostanza – di essere nell'esclusivo possesso dell'intero immobile, così violando i diritti del coerede.
La domanda attorea può dunque trovare accoglimento, dovendosi condannare alla restituzione in favore di , in qualità di erede di Controparte_1 Parte_1
, dell'immobile sito in Galatina, via Arco Cadura n. 13, in catasto fg. 100, Persona_1
part.lla 942 -943 sub 1, nei limiti della quota al medesimo spettante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- in accoglimento della domanda attorea, condanna alla restituzione, in Controparte_1
favore di , in qualità di erede di , dell'immobile sito in Parte_1 Persona_1
Galatina, via Arco Cadura n. 13, in catasto fg. 100, part.lla 942 -943 sub 1, nei limiti della quota al medesimo spettante;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, Controparte_1
liquidate in € 264,00 per spese vive ed € 3.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 23.1.2025
La giudice
Caterina Stasi