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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 415/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO EN, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Brindisi (Br), alla Piazza Matteotti n. 1;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale pro tempore, presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RI – TRIBUNALE DI RI, p.i. , in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 sito in Brindisi (Br) via Lanzillotti n. 2;
- RESISTENTE CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10/02/2025 , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. NE Serena, proponeva opposizione avverso il capo d) della sentenza n.
92/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 14/01/2025 nel corso del giudizio RG n. 1237/2024, ossia nella parte in cui il G.I. revocava con efficacia retroattiva l'ammissione di esso dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Nello specifico, nel giudizio di merito presentava ricorso per la separazione da Parte_1
il cui matrimonio era stato celebrato il 21/12/1974 e trascritto nel registro dello Stato Per_1
Civile del Comune di Brindisi, atto n. 558, P. 2, S. A, Uff. 1, dell'anno 1974. Costituendosi in giudizio, eccepiva la già intervenuta separazione tra le parti con Per_1 sentenza n. 707 emessa dal Tribunale di Brindisi il 05/11/1979, che produceva in giudizio.
Per tale ragione il G.I. dichiarava inammissibile il ricorso di , condannava lo stesso Parte_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, e della ulteriore somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stante la temerarietà del giudizio intentato. Infine, revocava in via retroattiva l'ammissione provvisoria del al beneficio del patrocinio Pt_1 dello Stato, ai sensi dell'art. 136 comma 2 del DPR n. 115/2002, ritenendo che lo stesso avesse
1 agito con colpa grave, tenendo conto che la intervenuta separazione, risalente al 1979, non poteva essere a lui sconosciuta, stante anche la gravità dei fatti a lui addebitati. Avverso tale ultimo capo della sentenza, proponeva l'odierna opposizione. Parte_1
Precisava il ricorrente che non era a conoscenza della intervenuta sentenza di separazione n.
707/1979, poiché era rimasto contumace in quel giudizio (ad eccezione dell'udienza presidenziale), ed aveva anche affrontato un periodo di carcerazione discontinua, allontanandosi completamente dalla famiglia in via di fatto. Inoltre, sosteneva che al momento della proposizione del ricorso nel giudizio RG n. 1237/2024 l'estratto di matrimonio, datato 11/01/2024, era privo di annotazione e che la sentenza n. 707/1979, non provvista di certificato di passaggio in giudicato sino al 16/07/2024, veniva trasmessa al Comune di Brindisi ai fini delle annotazioni di rito solo in data 22/07/2024, quindi successivamente all'introduzione del giudizio.
Infine, precisava il ricorrente che nelle more di questo giudizio di opposizione è pendente anche appello della medesima sentenza relativamente alla contestata lite temeraria. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi: i) la illegittimità della sentenza n. 95/2024 capo d), stante la sua buona fede per le ragioni innanzi riportate;
ii) per l'effetto, la ultrattività dell'originario provvedimento di ammissione al PNA, con conseguente liquidazione degli onorari del procuratore relativi al procedimento di separazione n. 1237/2024 RG;
iii) con vittoria di spese e competenze e pagamento degli onorari per il presente procedimento. Il restava contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 23/09/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'azione qui intrapresa in pendenza di un appello della medesima sentenza, occorre rilevare la legittimità della stessa poiché secondo il prevalente orientamento di legittimità, cui si intende qui dare continuità, il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è, sempre e soltanto, opponibile con lo speciale procedimento dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, sia se disposto con separato decreto, sia se emesso con la sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020, n. 16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228). Passando al merito dell'opposizione, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che di seguito verranno espressi.
Va premesso che ai sensi dell'art. 136 comma 2 del DPR 115/2002 “il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. La norma appare chiara nell'istituire, quale presupposto per la revoca del beneficio, il venir meno delle condizioni reddituali di cui all'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, oppure - come nel caso di specie - la presenza di uno dei due presupposti soggettivi della mala fede o della colpa grave, la cui esistenza deve essere rigorosamente dimostrata.
Inoltre, il suddetto accertamento deve considerarsi indipendente e totalmente disancorato da quello relativo all'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate nel giudizio di merito;
dovendosi
2 pertanto escludere una automatica connessione tra l'infondatezza della pretesa e la proditorietà della richiesta tutela. Pertanto, al rigetto della domanda non consegue automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se da esso possono e debbono trarsi valutazioni che conducano, se del caso, alla ricognizione di dolo o colpa grave nell'avere agito o resistito (ex multis: cfr. Cassazione Civ., Sez. II, ordinanza n. 23461/2025). In termini non dissimili si era già espressa la Suprema Corte: la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito (Cass. Sez. 6, n. 21610/2018). Tanto premesso, nel caso in esame, il giudizio di separazione instaurato da si è Parte_1 concluso, nel merito, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché in corso di causa è emerso che vi era già stata una sentenza di separazione con addebito al , Pt_1 pronunciata nel 1979. Appare evidente che il Giudice, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave del poiché era infondata la domanda di merito, ritenendo che la intervenuta separazione non Pt_1 poteva essere a lui sconosciuta, stante anche la gravità dei fatti a lui addebitati. Tale motivazione appare sufficiente ai fini della revoca in via retroattiva dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio dello Stato, ai sensi dell'art. 136 comma 2 del DPR n. 115/2002.
Invero, dalla documentazione allegata in atti emerge che al momento di proposizione del giudizio di separazione (03/05/2024) l'estratto del certificato dell'anagrafe civile datato 28/03/2024 riportava che il “Risulta Coniugato/a con a RI (BR) il 21/12/1974”, Pt_1 Per_1
e nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di Brindisi in data
11/01/2024 non vi era alcuna annotazione. Inoltre, dall'esame della sentenza n. 709/1979 emerge che sono successive alla data di introduzione del giudizio sia la certificazione della mancata impugnazione della sentenza (avvenuta in data 16/07/2024); sia la trasmissione al Comune di Brindisi (in data 22/07/2024), sia il rilascio della copia della sentenza definitiva al difensore della controparte (in data 27/09/2024). Tuttavia, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo vanno tenute in debito conto le ulteriori circostanze. La circostanza che il si sia disinteressato dell'esito del giudizio di separazione RG n. Pt_1
1571/1978, non esclude che lo stesso fosse a conoscenza dell'esistenza del procedimento, tenuto conto che aveva anche partecipato all'udienza presidenziale e che solo successivamente aveva scelto di restare contumace per il resto del giudizio.
Ulteriore indizio della preesistenza di un giudizio di separazione emerge dal certificato del Casellario Giudiziale, da cui si evince l'esistenza della sentenza del 26/02/1983, per fatti commessi dopo la separazione, emessa dalla Pretura di Brindisi per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 3 c.p.. Anche a partire da tale provvedimento potevano essere eseguiti gli opportuni approfondimenti prima di introdurre il giudizio nel 2024.
3 Tali circostanze avrebbero imposto al ed al suo difensore una maggiore diligenza e Pt_1 prudenza prima di agire in giudizio, procedendo ad ulteriori e più stringenti accertamenti prima di iniziare il giudizio. Dall'esame del provvedimento penale sarebbe sicuramente emerso che la violazione degli obblighi di assistenza perpetrata in data 17.9.81, sicuramente riguardava gli obblighi conseguenti la sentenza di separazione con addebito che era stata già pronunciata nel 1979. Per tali ragioni, va rigettato il presente ricorso e confermato il capo d) della sentenza n. 92/2025, che risulta correttamente argomento e motivato, e legittimo nella applicazione della normativa di riferimento, per come sopra evidenziato.
Infine, per quanto concerne le spese di questo giudizio, che ha visto da una parte il rigetto della domanda attorea e dall'altra la contumacia del , dette spese vanno Controparte_1 dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 10/02/2025 da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NE Serena, avverso il capo d) della sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 14/01/2025 nel corso del giudizio RG n. 1237/2024, così provvede:
- Rigetta il ricorso e conferma il capo d) della sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 14/01/2025 nel corso del giudizio RG n. 1237/2024;
- Dichiara irripetibili le spese processuali.
Brindisi, lì 16/12/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
(dott. Sergio Memmo)
4
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Memmo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 415/2025
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO EN, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Brindisi (Br), alla Piazza Matteotti n. 1;
- RICORRENTE -
E
, p.i. , in persona del e rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale pro tempore, presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RI – TRIBUNALE DI RI, p.i. , in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_2 sito in Brindisi (Br) via Lanzillotti n. 2;
- RESISTENTE CONTUMACE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10/02/2025 , rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. NE Serena, proponeva opposizione avverso il capo d) della sentenza n.
92/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 14/01/2025 nel corso del giudizio RG n. 1237/2024, ossia nella parte in cui il G.I. revocava con efficacia retroattiva l'ammissione di esso dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Nello specifico, nel giudizio di merito presentava ricorso per la separazione da Parte_1
il cui matrimonio era stato celebrato il 21/12/1974 e trascritto nel registro dello Stato Per_1
Civile del Comune di Brindisi, atto n. 558, P. 2, S. A, Uff. 1, dell'anno 1974. Costituendosi in giudizio, eccepiva la già intervenuta separazione tra le parti con Per_1 sentenza n. 707 emessa dal Tribunale di Brindisi il 05/11/1979, che produceva in giudizio.
Per tale ragione il G.I. dichiarava inammissibile il ricorso di , condannava lo stesso Parte_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, e della ulteriore somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stante la temerarietà del giudizio intentato. Infine, revocava in via retroattiva l'ammissione provvisoria del al beneficio del patrocinio Pt_1 dello Stato, ai sensi dell'art. 136 comma 2 del DPR n. 115/2002, ritenendo che lo stesso avesse
1 agito con colpa grave, tenendo conto che la intervenuta separazione, risalente al 1979, non poteva essere a lui sconosciuta, stante anche la gravità dei fatti a lui addebitati. Avverso tale ultimo capo della sentenza, proponeva l'odierna opposizione. Parte_1
Precisava il ricorrente che non era a conoscenza della intervenuta sentenza di separazione n.
707/1979, poiché era rimasto contumace in quel giudizio (ad eccezione dell'udienza presidenziale), ed aveva anche affrontato un periodo di carcerazione discontinua, allontanandosi completamente dalla famiglia in via di fatto. Inoltre, sosteneva che al momento della proposizione del ricorso nel giudizio RG n. 1237/2024 l'estratto di matrimonio, datato 11/01/2024, era privo di annotazione e che la sentenza n. 707/1979, non provvista di certificato di passaggio in giudicato sino al 16/07/2024, veniva trasmessa al Comune di Brindisi ai fini delle annotazioni di rito solo in data 22/07/2024, quindi successivamente all'introduzione del giudizio.
Infine, precisava il ricorrente che nelle more di questo giudizio di opposizione è pendente anche appello della medesima sentenza relativamente alla contestata lite temeraria. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva dichiararsi: i) la illegittimità della sentenza n. 95/2024 capo d), stante la sua buona fede per le ragioni innanzi riportate;
ii) per l'effetto, la ultrattività dell'originario provvedimento di ammissione al PNA, con conseguente liquidazione degli onorari del procuratore relativi al procedimento di separazione n. 1237/2024 RG;
iii) con vittoria di spese e competenze e pagamento degli onorari per il presente procedimento. Il restava contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalla parte ricorrente ed all'udienza del 23/09/2025 la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'azione qui intrapresa in pendenza di un appello della medesima sentenza, occorre rilevare la legittimità della stessa poiché secondo il prevalente orientamento di legittimità, cui si intende qui dare continuità, il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio è, sempre e soltanto, opponibile con lo speciale procedimento dell'art. 170 D.P.R. 115/2002, sia se disposto con separato decreto, sia se emesso con la sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass., 03/06/2020, n. 10487; Cass., 28/07/2020, n. 16117; Cass., 06/12/2017, n. 29228). Passando al merito dell'opposizione, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che di seguito verranno espressi.
Va premesso che ai sensi dell'art. 136 comma 2 del DPR 115/2002 “il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. La norma appare chiara nell'istituire, quale presupposto per la revoca del beneficio, il venir meno delle condizioni reddituali di cui all'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, oppure - come nel caso di specie - la presenza di uno dei due presupposti soggettivi della mala fede o della colpa grave, la cui esistenza deve essere rigorosamente dimostrata.
Inoltre, il suddetto accertamento deve considerarsi indipendente e totalmente disancorato da quello relativo all'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate nel giudizio di merito;
dovendosi
2 pertanto escludere una automatica connessione tra l'infondatezza della pretesa e la proditorietà della richiesta tutela. Pertanto, al rigetto della domanda non consegue automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se da esso possono e debbono trarsi valutazioni che conducano, se del caso, alla ricognizione di dolo o colpa grave nell'avere agito o resistito (ex multis: cfr. Cassazione Civ., Sez. II, ordinanza n. 23461/2025). In termini non dissimili si era già espressa la Suprema Corte: la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell'azione di merito (Cass. Sez. 6, n. 21610/2018). Tanto premesso, nel caso in esame, il giudizio di separazione instaurato da si è Parte_1 concluso, nel merito, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché in corso di causa è emerso che vi era già stata una sentenza di separazione con addebito al , Pt_1 pronunciata nel 1979. Appare evidente che il Giudice, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave del poiché era infondata la domanda di merito, ritenendo che la intervenuta separazione non Pt_1 poteva essere a lui sconosciuta, stante anche la gravità dei fatti a lui addebitati. Tale motivazione appare sufficiente ai fini della revoca in via retroattiva dell'ammissione provvisoria al beneficio del patrocinio dello Stato, ai sensi dell'art. 136 comma 2 del DPR n. 115/2002.
Invero, dalla documentazione allegata in atti emerge che al momento di proposizione del giudizio di separazione (03/05/2024) l'estratto del certificato dell'anagrafe civile datato 28/03/2024 riportava che il “Risulta Coniugato/a con a RI (BR) il 21/12/1974”, Pt_1 Per_1
e nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di Brindisi in data
11/01/2024 non vi era alcuna annotazione. Inoltre, dall'esame della sentenza n. 709/1979 emerge che sono successive alla data di introduzione del giudizio sia la certificazione della mancata impugnazione della sentenza (avvenuta in data 16/07/2024); sia la trasmissione al Comune di Brindisi (in data 22/07/2024), sia il rilascio della copia della sentenza definitiva al difensore della controparte (in data 27/09/2024). Tuttavia, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo vanno tenute in debito conto le ulteriori circostanze. La circostanza che il si sia disinteressato dell'esito del giudizio di separazione RG n. Pt_1
1571/1978, non esclude che lo stesso fosse a conoscenza dell'esistenza del procedimento, tenuto conto che aveva anche partecipato all'udienza presidenziale e che solo successivamente aveva scelto di restare contumace per il resto del giudizio.
Ulteriore indizio della preesistenza di un giudizio di separazione emerge dal certificato del Casellario Giudiziale, da cui si evince l'esistenza della sentenza del 26/02/1983, per fatti commessi dopo la separazione, emessa dalla Pretura di Brindisi per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 3 c.p.. Anche a partire da tale provvedimento potevano essere eseguiti gli opportuni approfondimenti prima di introdurre il giudizio nel 2024.
3 Tali circostanze avrebbero imposto al ed al suo difensore una maggiore diligenza e Pt_1 prudenza prima di agire in giudizio, procedendo ad ulteriori e più stringenti accertamenti prima di iniziare il giudizio. Dall'esame del provvedimento penale sarebbe sicuramente emerso che la violazione degli obblighi di assistenza perpetrata in data 17.9.81, sicuramente riguardava gli obblighi conseguenti la sentenza di separazione con addebito che era stata già pronunciata nel 1979. Per tali ragioni, va rigettato il presente ricorso e confermato il capo d) della sentenza n. 92/2025, che risulta correttamente argomento e motivato, e legittimo nella applicazione della normativa di riferimento, per come sopra evidenziato.
Infine, per quanto concerne le spese di questo giudizio, che ha visto da una parte il rigetto della domanda attorea e dall'altra la contumacia del , dette spese vanno Controparte_1 dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice monocratico dott. Sergio Memmo, pronunciando sul ricorso depositato in data 10/02/2025 da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NE Serena, avverso il capo d) della sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 14/01/2025 nel corso del giudizio RG n. 1237/2024, così provvede:
- Rigetta il ricorso e conferma il capo d) della sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 14/01/2025 nel corso del giudizio RG n. 1237/2024;
- Dichiara irripetibili le spese processuali.
Brindisi, lì 16/12/2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Simona Carbone, Funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
Il Giudice
(dott. Sergio Memmo)
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