Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2025, proposto da
Societa' Agricola Tierre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Morri, Denis Faedi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cesenatico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zavatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN NA, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del diniego riformulato dal Comune di Cesenatico in data 13.11.2025 con cui si richiama, motivando nuovamente, il precedente diniego del 02.10.2025, anch'esso parimenti impugnato per quanto occorrer possa, in ordine all'istanza di accesso agli atti formulata in data 05.09.2025;
per l'accertamento del diritto all' esibizione ed estrazione di copia dei documenti richiesti con la prefata istanza di accesso agli atti;
per la condanna della P.A resistente, Comune di Cesenatico, a consentire l'accesso stesso mediante visione ed estrazione di copia dei documenti di cui alla richiesta formulata dalla parte attualmente istante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesenatico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AO VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-In data 5 settembre 2025 l’odierna ricorrente ha richiesto al Comune di Cesenatico, ai sensi degli artt. 22 e seg. L.241/90 oltre che dell’art. 5 d.lgs. 33/2013 copia dell’autorizzazione allo scarico fognature ottenuta da NA AN oltre che della comunicazione a quest’ultima inviata inerente l’adeguamento del sistema di scarico delle acque domestiche alla normativa sopravvenuta.
L’istanza è stata motivata dalla necessità di difesa dei propri interessi giuridici nel già pendente giudizio innanzi al Tribunale civile di Forlì inerente azione “negatoria servitutis”.
Con provvedimento del 2 ottobre 2025 il Comune ha negato l’ostensione della documentazione richiesta in considerazione unicamente della “possibile” opposizione della controinteressata.
Con secondo provvedimento del 13 novembre 2025 l’Amministrazione ha nuovamente negato l’accesso attesa sia l’opposizione (ora espressamente manifestata) della controinteressata che la possibilità di accesso nell’ambito dell’incardinato giudizio civile, risultando la documentazione richiesta già consegnata al nominato CTU.
Avverso tale espresso diniego l’odierna ricorrente propone ricorso per l’accertamento del diritto di accesso, mediante ordine di esibizione della richiesta documentazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alla disciplina normativa in materia di accesso ai documenti disciplinata dagli artt. 22 e seg della legge 241/90 oltre che di eccesso di potere sotto vario profilo, evidenziando altresì il carattere non meramente confermativo del secondo diniego e la strumentalità dell’accesso con la difesa dei propri interessi in giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cesenatico eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del primo espresso diniego nonché l’infondatezza nel merito attesa l’agevole possibilità di acquisizione del documento nell’ambito del pendente giudizio civile tra le parti.
Alla camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere l’accertamento del diritto di accesso della società ricorrente a documentazione detenuta dal Comune di Cesenatico tra cui l’autorizzazione del 15 luglio 2019 a NA AN allo scarico fognature, con cui pende causa civile di “actio negatoria servitutis”.
L’ostensione della documentazione è stata richiesta per esigenze difensive ovvero al fine di tutelare i diritti soggettivi della ricorrente nell’ambito della suindicata causa civile.
2.- Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale per mancata impugnazione del diniego del 2 ottobre 2025.
E’ soltanto con il secondo diniego del 13 novembre 2025 che l’Amministrazione comunale ha concretamente motivato le ragioni ostative all’accesso individuate nell’opposizione concretamente manifestata dalla controinteressata e nella disponibilità del documento presso il CTU nominato dal Tribunale di Forlì, diniego che dunque non ha carattere meramente confermativo ma contenuto lesivo ed autonomamente impugnabile.
Come noto la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 13/10/2025, n. 8007).
3.- Venendo al merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4.- L’art 22 co. 1, lett b) legge n. 241/90, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” ed il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 co.1, 2, 3, 5 e 6 “ mentre l’art 24 co. 7 precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Le ragioni ostative all’accesso indicate dal Comune intimato nel provvedimento del 13 novembre 2025 sono del tutto prive di pregio.
Posto che l’istanza della ricorrente è strumentale all’esigenza di tutela dei propri diritti soggettivi nella causa civile pendente, la sola opposizione della controinteressata (controparte nel giudizio civile) non è di per sé ragione ostativa alla richiesta ostensione sia in quanto del tutto generica sia per il surrichiamato disposto normativo che accorda comunque prevalenza al diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ( ex multis T.A.R. Roma Lazio sez. V, 18/10/2024, n. 18089).
In secondo luogo è del tutto irrilevante l’asserita disponibilità del documento richiesto presso il CTU nominato dal g.o., prescindendo completamente l’”actio ad exibendum” dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori del giudice civile, sicché l'accesso non può precludersi adducendo come ragione la possibilità che quei medesimi documenti possano risultare ostensibili nel giudizio civilistico ( ex plurimis T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 3/03/2025, n. 4578; Consiglio di Stato ad. plen., 25/09/2020, n. 21).
5.- Muovendo da tali considerazioni il diniego opposto dall’Amministrazione appare ingiustificato e va quindi affermato il diritto di accesso della ricorrente a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 5 settembre 2025 essendo la medesima necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell’art 24 co.7, L.241/90.
6.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto con l’effetto dell’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Cesenatico di consentire alla ricorrente l'accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti con istanza del 5 settembre 2025 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Comune di Cesenatico alla refusione delle spese in favore della ricorrente, in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente
AO VI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO VI | UG Di ET |
IL SEGRETARIO