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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17728/2024 vertente
TRA
Pa
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv.to NAPPI SEVERINO
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 1.08.2024 la società istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 37120240004466624000, notificato il 12.07.2024, per il pagamento della somma di euro 1.031,00, dovuti a titolo di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo febbraio 2020.
La società ricorrente ha premesso:
- di avere, con ricorso depositato il 3.08.2023 innanzi al Tribunale di Napoli, cui era stato attribuito il n.
CP_ R.G. 15035/2023, convenuto in giudizio l' al fine “Accertare e dichiarare la regolarità contributiva Pa della in relazione al periodo 02/2020, per i motivi esposti Controparte_2
CP_ nel presente ricorso che abbiansi qui per ritrascritti, e per l'effetto ordinare all' in persona del legale rappresentante p.t., di rilasciare alla società il documento unico di regolarità contributiva e
CP_ contestualmente annullare le note di rettifica inviate dall' previdenziale e/o accertare e dichiarare
CP_ in ogni caso non dovute le somme richieste dall' alla odierna ricorrente nelle predette note di rettifica per gli anni 2020,2021, 2022 ”;
- che il giudice del lavoro assegnatario del predetto procedimento giudizio di accertamento negativo del debito aveva fissato la udienza di trattazione per l'11.01.2024; che alla predetta udienza il
Tribunale aveva rinviato la causa al 13.06.2024, ordinando la rinotifica nei confronti della sola sede territoriale competente dell'Istituto; che all'esito della rinotifica ( eseguita con pec del 9 maggio CP_ 2024) l' in data 27.05.2024 si era costituita nel richiamato giudizio. Ciò posto la società opponente eccepiva la illegittimità la illegittimità dell'avviso di addebito per plurimi profili:
CP_
- per violazione dell'art. 24 del D.Lgs 46/1999, per avere l' emesso l'avviso di addebito n.
37120240004466624000 in data 24 novembre 2022 (notificato il 12.07.2024), nonostante la pendenza del giudizio di accertamento negativo di cui sopra dinanzi al Giudice del lavoro;
evidenziando che l'avviso di addebito recava pretese che erano in effetti già oggetto del giudizio predetto;
- per insussistenza del presunto credito, asserendo che aveva regolarmente provveduto sia all'invio del c.d “flusso per il periodo febbraio 2020 in data 12 marzo 2020 (ricevuta n.61369462), CP_4 sia al relativo pagamento;
ragion per cui non sussiste alcuna mancata denuncia nè alcun debito Pa CP_ previdenziale della I nei confronti dell'
CP_ L' si è costituito in giudizio, con memoria nella quale non ha preso posizione alcuna in merito alla eccezione di nullità dell'avviso di addebito sollevata in via prioritaria in ricorso per la pendenza alla data della sua emissione del giudizio R.G. 15035/2023 di accertamento negativo di cui sopra, spiegando difese esclusivamente in punto alla esistenza del credito azionato a mezzo dell'avviso di addebito.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14.05.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente disaminata la eccezione di nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 del
D.Lgs 46/1999, così come sollevata in ricorso.
CP_ Atteso il contenuto della memoria di costituzione dell' e visti i documenti inseriti nella produzione di parte ricorrente, può dirsi senz'altro pacifico che nella pendenza tra le medesime parti oggi in causa del giudizio Pa recante R.G. n. 15035/2023 avente ad oggetto la regolarità contributiva della Controparte_2 in relazione al periodo 02/2020 è stato emesso dall' Istituto previdenziale convenuto l' avviso di
[...] addebito n. 37120240004466624000, che riguardava, come risulta dal dettaglio addebiti, una asserita omissione contributiva già oggetto del giudizio predetto.
Risulta dirimente considerare dunque che alla data del 16.12.2022, di formazione e notifica dell''avviso di addebito n. 371 2022 00147682 30 000, la questione della legittimità della pretesa creditoria fondante l'avviso di addebito stesso pendeva dinnanzi al Tribunale di Napoli.
Con riferimento alla ipotesi di proposizione della azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo dinnanzi al giudice ordinario, il comma 3 dell'art. 24 del D. lgs 46/99 consente l'iscrizione a ruolo solo all'esito della definizione del giudizio, con necessità dunque di attendere, una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria con efficacia esecutiva almeno in primo grado che confermi l'obbligo contributivo: nella fattispecie in esame risulta per tabulas che l'iscrizione a ruolo dell'avviso di addebito opposto è avvenuta sulla base di un titolo impositivo che alla data della iscrizione non era stato confermato dalla autorità giudiziaria di primo grado adita, e dunque che non poteva produrre il suo effetto di accertamento.
Per le ragioni fin qui esposte, che per la loro prevalenza esonerano il giudice dalla disamina della questione - pure proposta in ricorso - dell' insussistenza del credito di cui all'avviso di addebito impugnato, va dichiarata la illegittimità dell'avviso di addebito opposto. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso in opposizione, previo accertamento della illegittimità della iscrizione a ruolo dei CP_ crediti vantati dall' nei confronti della parte ricorrente e portati dall'avviso di addebito opposto n. CP_ 37120240004466624000 nei termini di cui sopra, dichiara non dovute dalla parte ricorrente in favore dell' le somme di cui al predetto avviso;
CP_
- condanna l' al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese, che liquida in € 300,00, per onorari, oltre rimborsi in misura di legge, se dovuti, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv.to Nappi Severino anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 14.05.2025
Il Giudice
(dott. Annamaria Lazzara)
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 14.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 17728/2024 vertente
TRA
Pa
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv.to NAPPI SEVERINO
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 1.08.2024 la società istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 37120240004466624000, notificato il 12.07.2024, per il pagamento della somma di euro 1.031,00, dovuti a titolo di contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo febbraio 2020.
La società ricorrente ha premesso:
- di avere, con ricorso depositato il 3.08.2023 innanzi al Tribunale di Napoli, cui era stato attribuito il n.
CP_ R.G. 15035/2023, convenuto in giudizio l' al fine “Accertare e dichiarare la regolarità contributiva Pa della in relazione al periodo 02/2020, per i motivi esposti Controparte_2
CP_ nel presente ricorso che abbiansi qui per ritrascritti, e per l'effetto ordinare all' in persona del legale rappresentante p.t., di rilasciare alla società il documento unico di regolarità contributiva e
CP_ contestualmente annullare le note di rettifica inviate dall' previdenziale e/o accertare e dichiarare
CP_ in ogni caso non dovute le somme richieste dall' alla odierna ricorrente nelle predette note di rettifica per gli anni 2020,2021, 2022 ”;
- che il giudice del lavoro assegnatario del predetto procedimento giudizio di accertamento negativo del debito aveva fissato la udienza di trattazione per l'11.01.2024; che alla predetta udienza il
Tribunale aveva rinviato la causa al 13.06.2024, ordinando la rinotifica nei confronti della sola sede territoriale competente dell'Istituto; che all'esito della rinotifica ( eseguita con pec del 9 maggio CP_ 2024) l' in data 27.05.2024 si era costituita nel richiamato giudizio. Ciò posto la società opponente eccepiva la illegittimità la illegittimità dell'avviso di addebito per plurimi profili:
CP_
- per violazione dell'art. 24 del D.Lgs 46/1999, per avere l' emesso l'avviso di addebito n.
37120240004466624000 in data 24 novembre 2022 (notificato il 12.07.2024), nonostante la pendenza del giudizio di accertamento negativo di cui sopra dinanzi al Giudice del lavoro;
evidenziando che l'avviso di addebito recava pretese che erano in effetti già oggetto del giudizio predetto;
- per insussistenza del presunto credito, asserendo che aveva regolarmente provveduto sia all'invio del c.d “flusso per il periodo febbraio 2020 in data 12 marzo 2020 (ricevuta n.61369462), CP_4 sia al relativo pagamento;
ragion per cui non sussiste alcuna mancata denuncia nè alcun debito Pa CP_ previdenziale della I nei confronti dell'
CP_ L' si è costituito in giudizio, con memoria nella quale non ha preso posizione alcuna in merito alla eccezione di nullità dell'avviso di addebito sollevata in via prioritaria in ricorso per la pendenza alla data della sua emissione del giudizio R.G. 15035/2023 di accertamento negativo di cui sopra, spiegando difese esclusivamente in punto alla esistenza del credito azionato a mezzo dell'avviso di addebito.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 14.05.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente disaminata la eccezione di nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 del
D.Lgs 46/1999, così come sollevata in ricorso.
CP_ Atteso il contenuto della memoria di costituzione dell' e visti i documenti inseriti nella produzione di parte ricorrente, può dirsi senz'altro pacifico che nella pendenza tra le medesime parti oggi in causa del giudizio Pa recante R.G. n. 15035/2023 avente ad oggetto la regolarità contributiva della Controparte_2 in relazione al periodo 02/2020 è stato emesso dall' Istituto previdenziale convenuto l' avviso di
[...] addebito n. 37120240004466624000, che riguardava, come risulta dal dettaglio addebiti, una asserita omissione contributiva già oggetto del giudizio predetto.
Risulta dirimente considerare dunque che alla data del 16.12.2022, di formazione e notifica dell''avviso di addebito n. 371 2022 00147682 30 000, la questione della legittimità della pretesa creditoria fondante l'avviso di addebito stesso pendeva dinnanzi al Tribunale di Napoli.
Con riferimento alla ipotesi di proposizione della azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo dinnanzi al giudice ordinario, il comma 3 dell'art. 24 del D. lgs 46/99 consente l'iscrizione a ruolo solo all'esito della definizione del giudizio, con necessità dunque di attendere, una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria con efficacia esecutiva almeno in primo grado che confermi l'obbligo contributivo: nella fattispecie in esame risulta per tabulas che l'iscrizione a ruolo dell'avviso di addebito opposto è avvenuta sulla base di un titolo impositivo che alla data della iscrizione non era stato confermato dalla autorità giudiziaria di primo grado adita, e dunque che non poteva produrre il suo effetto di accertamento.
Per le ragioni fin qui esposte, che per la loro prevalenza esonerano il giudice dalla disamina della questione - pure proposta in ricorso - dell' insussistenza del credito di cui all'avviso di addebito impugnato, va dichiarata la illegittimità dell'avviso di addebito opposto. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
- in accoglimento del ricorso in opposizione, previo accertamento della illegittimità della iscrizione a ruolo dei CP_ crediti vantati dall' nei confronti della parte ricorrente e portati dall'avviso di addebito opposto n. CP_ 37120240004466624000 nei termini di cui sopra, dichiara non dovute dalla parte ricorrente in favore dell' le somme di cui al predetto avviso;
CP_
- condanna l' al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese, che liquida in € 300,00, per onorari, oltre rimborsi in misura di legge, se dovuti, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv.to Nappi Severino anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 14.05.2025
Il Giudice
(dott. Annamaria Lazzara)