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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/11/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 05.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Francesco Colucci Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, esponendo di essere coniuge del de cuius deceduto in data Persona_1
16.02.2018; di essere titolare di pensione cat. SR n. 32203289 con decorrenza dall'01.03.2018; che CP_ l' con missiva del 26.02.2021, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito del valore di
€.4.069,30 per il periodo dall'1.10.2003 al 31.12.2012, a motivo della sentenza n. 553/05 del Tribunale di Lucera, con la seguente motivazione: “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del CP_ sig. cat. VR. N. 30203647”; che l' ha provveduto a recuperare tale somma con Persona_1 una trattenuta mensile di €.80,00 su pensione SR n. 32203289 da agosto 2021 ad oggi.
Più nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto che l'indebito rinviene da sentenza 553/05, passata in giudicato, con la quale, il tribunale di Lucera ha riconosciuto in capo al de cuius il diritto ad ottenere, a far data dall'01.10.2003, la pensione di vecchiaia in via autonoma cat. VR in luogo della pensione cat.
VO/S attribuita in precedenza e al pagamento delle differenze economiche. CP_ L' con modello TE08 ha dato attuazione al titolo esecutivo, sostituendo la pensione cat. VOS n.
45003573 con la pensione cat. VR 30203647 e ha quantificato l'importo spettante come arretrati a pagina 1 di 4 titolo di pensione di vecchiaia per il periodo 01.10.2023 – 30.11.2012 nell'ammontare di €.50.807,65 a cui ha sottratto €.26.786,47 per rate di pensione cat. VO/S n. 45003573 corrisposte dalla medesima CP_ decorrenza, (come da nota del 23.11.2012, all. 5 fascicolo ricorrente), nonché ulteriori €.17.859,31 per assegnazioni B.N.L., con la precisazione che la differenza di €.4.803,86 per recupero delle assegnazioni e, nei limiti del conguaglio arretrati calcolati, sarebbe stata recuperata, “con successiva comunicazione, direttamente sulla pensione” (all. 5 fascicolo ricorrente).
La ricorrente lamenta che la modalità di calcolo degli arretrati non costituisce corretta attuazione della predetta sentenza 553/05 poiché l' ha errato nella esatta determinazione della somma spettante CP_1 in quanto dall'importo di €.50.807,65 spettante a tiolo di pensione VR periodo 01.10.2003-30.11.2012
è stato sottratto l'importo di €.26.750,32, ossia i ratei di pensione già percepiti dal ricorrente nel medesimo periodo;
l' avrebbe erroneamente ritenuto di trattenere l'intera differenza ossia CP_1
€.24.057,33 trattandosi di somme già percepite dal de cuius in forza di procedure esecutive attivate sulla scorta del titolo esecutivo in suo possesso.
Verificata la liquidazione eseguita dall' nel novembre 2012, essendo emerso all'esito che le CP_1 somme riscosse in precedenza in via coattiva sono inferiori a quelle esposte nella nota del CP_1
23.11.2012 risultando un residuo credito anziché un debito, il de cuius ha proposto Persona_2 ricorso al Tribunale di Foggia. (cfr. all. 9 fascicolo ricorrente).
In data 26.11.2015, il Tribunale di Foggia (già Tribunale di Lucera), con sentenza n. 557/15, passata in giudicato, ha così statuito: “…a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dell'istante al pagamento in suo favore degli arretrati di pensione di euro 1.755,03; b) per l'effetto, condanna
l' a liquidare alla parte ricorrente gli arretrati di pensione di cui al punto a) ed a CP_1 corrispondere tale ammontare, oltre interessi legali dal 21.11.2012 e fino al saldo” (cfr. all.10 fascicolo ricorrente).
In data 13.07.2016, l' ha provveduto ad eseguire detto ulteriore titolo giudiziale con delibera di CP_1 pagamento resa in pari data, in cui ha riconosciuto un “errato recupero somme assegnate” disponendo l'accredito di complessivi €.1.832,02, in favore di (cfr. all. 11 fasc. ricorrente). Persona_2
CP_ In data 26.02.2021, l' con il mod. Rc5 ha richiesto alla erede del de cuius le residue somme sull'erroneo presupposto che fosse sussistente l'indebito di €.4.803,86.
Dall'esame delle missive dell' e segnatamente - nota del 23.11.2012, mod. Rc5 del 10.01.2013 CP_1
(RI n. 8509) e mod. Rc5 Erede del 26.02.2021 (cfr. all.2 fasc. ricorrente) - è evincibile l'identità della pagina 2 di 4 prestazione richiesta relativa al recupero delle somme riscosse dal de cuius a titolo di pensione VR, per il periodo dal 01.10.2003 al 31.12.2012, in forza di sentenza n. 553/2005. CP_ In esecuzione della predetta sent. n. 557/15, l' avrebbe dovuto annullare l'indebito originariamente contestato al de cuius Persona_1
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “- in via preliminare, accertare e dichiarare che il provvedimento Rc5 del 26.02.2021 inerente la pensione I.N.P.S. del sig. cat. VR n. 30203647, eliminata per decesso del Persona_1 titolare, ma con trattenuta su pensione I.N.P.S. cat. SR n. 32203289, adottato dall'Ente resistente, è illegittimo per le ragioni innanzi illustrate e, di conseguenza, si chiede di disapplicarlo al caso di specie;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro
4.069,30 avanzata dall nei confronti di , e quindi disporne l'annullamento e CP_1 Parte_1 ritenere nulla e/o inammissibile la richiesta restitutoria in virtù della sentenza n. 557/2015 Tribunale di Foggia (già Tribunale di Lucera) che dimostra l'insussistenza del credito vantato dall' e CP_1 anche per insussistenza del dolo dell'accipiens; - nel merito, dichiarare per le ragioni giuridiche e di merito innanzi esposte, l'irripetibilità della somma di € 4.069,30 nei confronti della ricorrente, ai sensi
e per gli effetti dell'art. all'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88 nel senso di cui all'art. 13 l. 30 dicembre 1991, n. 412, e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore dell'istante CP_1 delle somme indebitamente trattenute su pensione SR in godimento, oltre accessori come per legge dal
01.08.2021 e sino all'integrale soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ L' benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
In tema d'indebito previdenziale, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo CP_ obbligo di restituire quanto l' previdenziale ha indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza pagina 3 di 4 della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Nel caso di specie, nella missiva dell' le ragioni dell'indebito sono indicate solo genericamente CP_1
("SENTENZA 553/05"), la ricorrente ha dedotto l'erroneità della pretesa, offrendo documentazione a supporto della sua prospettazione, e l' , non costituendosi, non ha fornito alcuna indicazione CP_1 precisa circa le motivazioni a fondamento dello stesso, non consentendo i dovuti controlli circa l'esattezza dell'indebito.
Ne deriva che il ricorso debba essere accolto con accertamento dell'irripetibilità della somma indicata nella missiva datata 26.02.2021 (all. 2).
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. CP_1
147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra €.5.200,00).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma pretesa in restituzione dall' con lettera del 26.02.2021, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.312,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 05.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de VI
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 05.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Francesco Colucci Parte_1
ricorrente
e
Controparte_1 contumace oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024, ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro, esponendo di essere coniuge del de cuius deceduto in data Persona_1
16.02.2018; di essere titolare di pensione cat. SR n. 32203289 con decorrenza dall'01.03.2018; che CP_ l' con missiva del 26.02.2021, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito del valore di
€.4.069,30 per il periodo dall'1.10.2003 al 31.12.2012, a motivo della sentenza n. 553/05 del Tribunale di Lucera, con la seguente motivazione: “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del CP_ sig. cat. VR. N. 30203647”; che l' ha provveduto a recuperare tale somma con Persona_1 una trattenuta mensile di €.80,00 su pensione SR n. 32203289 da agosto 2021 ad oggi.
Più nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto che l'indebito rinviene da sentenza 553/05, passata in giudicato, con la quale, il tribunale di Lucera ha riconosciuto in capo al de cuius il diritto ad ottenere, a far data dall'01.10.2003, la pensione di vecchiaia in via autonoma cat. VR in luogo della pensione cat.
VO/S attribuita in precedenza e al pagamento delle differenze economiche. CP_ L' con modello TE08 ha dato attuazione al titolo esecutivo, sostituendo la pensione cat. VOS n.
45003573 con la pensione cat. VR 30203647 e ha quantificato l'importo spettante come arretrati a pagina 1 di 4 titolo di pensione di vecchiaia per il periodo 01.10.2023 – 30.11.2012 nell'ammontare di €.50.807,65 a cui ha sottratto €.26.786,47 per rate di pensione cat. VO/S n. 45003573 corrisposte dalla medesima CP_ decorrenza, (come da nota del 23.11.2012, all. 5 fascicolo ricorrente), nonché ulteriori €.17.859,31 per assegnazioni B.N.L., con la precisazione che la differenza di €.4.803,86 per recupero delle assegnazioni e, nei limiti del conguaglio arretrati calcolati, sarebbe stata recuperata, “con successiva comunicazione, direttamente sulla pensione” (all. 5 fascicolo ricorrente).
La ricorrente lamenta che la modalità di calcolo degli arretrati non costituisce corretta attuazione della predetta sentenza 553/05 poiché l' ha errato nella esatta determinazione della somma spettante CP_1 in quanto dall'importo di €.50.807,65 spettante a tiolo di pensione VR periodo 01.10.2003-30.11.2012
è stato sottratto l'importo di €.26.750,32, ossia i ratei di pensione già percepiti dal ricorrente nel medesimo periodo;
l' avrebbe erroneamente ritenuto di trattenere l'intera differenza ossia CP_1
€.24.057,33 trattandosi di somme già percepite dal de cuius in forza di procedure esecutive attivate sulla scorta del titolo esecutivo in suo possesso.
Verificata la liquidazione eseguita dall' nel novembre 2012, essendo emerso all'esito che le CP_1 somme riscosse in precedenza in via coattiva sono inferiori a quelle esposte nella nota del CP_1
23.11.2012 risultando un residuo credito anziché un debito, il de cuius ha proposto Persona_2 ricorso al Tribunale di Foggia. (cfr. all. 9 fascicolo ricorrente).
In data 26.11.2015, il Tribunale di Foggia (già Tribunale di Lucera), con sentenza n. 557/15, passata in giudicato, ha così statuito: “…a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dell'istante al pagamento in suo favore degli arretrati di pensione di euro 1.755,03; b) per l'effetto, condanna
l' a liquidare alla parte ricorrente gli arretrati di pensione di cui al punto a) ed a CP_1 corrispondere tale ammontare, oltre interessi legali dal 21.11.2012 e fino al saldo” (cfr. all.10 fascicolo ricorrente).
In data 13.07.2016, l' ha provveduto ad eseguire detto ulteriore titolo giudiziale con delibera di CP_1 pagamento resa in pari data, in cui ha riconosciuto un “errato recupero somme assegnate” disponendo l'accredito di complessivi €.1.832,02, in favore di (cfr. all. 11 fasc. ricorrente). Persona_2
CP_ In data 26.02.2021, l' con il mod. Rc5 ha richiesto alla erede del de cuius le residue somme sull'erroneo presupposto che fosse sussistente l'indebito di €.4.803,86.
Dall'esame delle missive dell' e segnatamente - nota del 23.11.2012, mod. Rc5 del 10.01.2013 CP_1
(RI n. 8509) e mod. Rc5 Erede del 26.02.2021 (cfr. all.2 fasc. ricorrente) - è evincibile l'identità della pagina 2 di 4 prestazione richiesta relativa al recupero delle somme riscosse dal de cuius a titolo di pensione VR, per il periodo dal 01.10.2003 al 31.12.2012, in forza di sentenza n. 553/2005. CP_ In esecuzione della predetta sent. n. 557/15, l' avrebbe dovuto annullare l'indebito originariamente contestato al de cuius Persona_1
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “- in via preliminare, accertare e dichiarare che il provvedimento Rc5 del 26.02.2021 inerente la pensione I.N.P.S. del sig. cat. VR n. 30203647, eliminata per decesso del Persona_1 titolare, ma con trattenuta su pensione I.N.P.S. cat. SR n. 32203289, adottato dall'Ente resistente, è illegittimo per le ragioni innanzi illustrate e, di conseguenza, si chiede di disapplicarlo al caso di specie;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro
4.069,30 avanzata dall nei confronti di , e quindi disporne l'annullamento e CP_1 Parte_1 ritenere nulla e/o inammissibile la richiesta restitutoria in virtù della sentenza n. 557/2015 Tribunale di Foggia (già Tribunale di Lucera) che dimostra l'insussistenza del credito vantato dall' e CP_1 anche per insussistenza del dolo dell'accipiens; - nel merito, dichiarare per le ragioni giuridiche e di merito innanzi esposte, l'irripetibilità della somma di € 4.069,30 nei confronti della ricorrente, ai sensi
e per gli effetti dell'art. all'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88 nel senso di cui all'art. 13 l. 30 dicembre 1991, n. 412, e, per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore dell'istante CP_1 delle somme indebitamente trattenute su pensione SR in godimento, oltre accessori come per legge dal
01.08.2021 e sino all'integrale soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ L' benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
In tema d'indebito previdenziale, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo CP_ obbligo di restituire quanto l' previdenziale ha indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza pagina 3 di 4 della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Nel caso di specie, nella missiva dell' le ragioni dell'indebito sono indicate solo genericamente CP_1
("SENTENZA 553/05"), la ricorrente ha dedotto l'erroneità della pretesa, offrendo documentazione a supporto della sua prospettazione, e l' , non costituendosi, non ha fornito alcuna indicazione CP_1 precisa circa le motivazioni a fondamento dello stesso, non consentendo i dovuti controlli circa l'esattezza dell'indebito.
Ne deriva che il ricorso debba essere accolto con accertamento dell'irripetibilità della somma indicata nella missiva datata 26.02.2021 (all. 2).
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. CP_1
147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra €.5.200,00).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma pretesa in restituzione dall' con lettera del 26.02.2021, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.1.312,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 05.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
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