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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 15918/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 25/11/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VASSANELLI SILVIA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1
1.Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto in data 07.03.1987 nel Comune di Roma e trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio di detto Comune al n. 104, parte 2, serie A08 per l'anno 1987,
ordinando al Pubblico Ufficiale di detto Comune di provvedere alle relative
annotazioni sull'atto di matrimonio;
2. Elidersi l'obbligo del Sig. di rifondere alla Sig.ra il Pt_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio in quanto Per_1
egli è divenuto autosufficiente economicamente;
3.Disporsi in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_2
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a far data dal deposito del Parte_1
presente ricorso, la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile,
mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla Sig.ra e già note Pt_1
al Sig. Tale importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale Istat a partire Pt_2
dal novembre 2025;
4.I Sig.ri e dichiarano di aver sistemato, con il presente ricorso, Pt_1 Pt_2
ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro esistente;
5.Il Sig. si farà integralmente carico del pagamento delle spese legali Pt_2
relative al pendente procedimento;
6.I Sig.ri e con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano Pt_1 Pt_2
di prestare entrambi la loro acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio,
secondo le pattuizioni sottoscritte da entrambi in via congiunta e di rinunciare
conseguentemente a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato
3 congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 07.03.1987 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di Roma al n. 104, parte 2, serie A08 per l'anno 1987 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione e prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
4
N. 15918/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 25/11/2024
DA
, nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VASSANELLI SILVIA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1
1.Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto in data 07.03.1987 nel Comune di Roma e trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio di detto Comune al n. 104, parte 2, serie A08 per l'anno 1987,
ordinando al Pubblico Ufficiale di detto Comune di provvedere alle relative
annotazioni sull'atto di matrimonio;
2. Elidersi l'obbligo del Sig. di rifondere alla Sig.ra il Pt_2 Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio in quanto Per_1
egli è divenuto autosufficiente economicamente;
3.Disporsi in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_2
entro e non oltre il 5 di ogni mese, a far data dal deposito del Parte_1
presente ricorso, la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile,
mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla Sig.ra e già note Pt_1
al Sig. Tale importo sarà soggetto alla rivalutazione annuale Istat a partire Pt_2
dal novembre 2025;
4.I Sig.ri e dichiarano di aver sistemato, con il presente ricorso, Pt_1 Pt_2
ogni rapporto economico – patrimoniale tra loro esistente;
5.Il Sig. si farà integralmente carico del pagamento delle spese legali Pt_2
relative al pendente procedimento;
6.I Sig.ri e con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano Pt_1 Pt_2
di prestare entrambi la loro acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio,
secondo le pattuizioni sottoscritte da entrambi in via congiunta e di rinunciare
conseguentemente a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato
3 congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 07.03.1987 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio del Comune di Roma al n. 104, parte 2, serie A08 per l'anno 1987 alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione e prendendo atto degli ulteriori accordi delle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
4