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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12387/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott.ssa Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 12387/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso ai Parte_1 C.F._1 sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Andrea Facchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Calzolerie n.1 nonché presso l'indirizzo PEC Email_1
- ATTORE
Contro
(C.F.: ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Parte_2
Avv. Stefano Gamberini ed NN TI ed elettivamente domiciliata in
Bologna, Via Castiglione n.25 presso lo studio legale dei difensori
- CONVENUTA
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 ottobre 2025. Così nel merito:
Per parte attrice:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutti gli altri che dovessero evidenziarsi in corso di causa,
- accertare e dichiarare la nullità dei bilanci di relativi Controparte_1 agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, con ogni effetto di legge;
per l'effetto o comunque, in ogni caso,
- accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare e/o in ogni caso dichiarare inefficace la delibera dell'assemblea dei soci di del 27 Controparte_1 maggio 2024 che ha approvato i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, con ogni effetto di legge, nonché più opportuno e consequenziale provvedimento;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare e/o in ogni caso dichiarare inefficace la delibera dell'assemblea dei soci di del 27 Controparte_1 maggio 2024 che ha respinto le proposte del socio di promuovere Parte_1 azione di responsabilità nei confronti del Liquidatore, azione di Revoca del Liquidatore e revoca dell'incarico di gestione contabile di con ogni CP_1 effetto di legge, nonché più opportuno e consequenziale provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis: In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna a decidere sull'impugnazione della delibera assunta dall'assemblea dei soci di Controparte_1
sul sesto punto all'Ordine del giorno, attesa l'eccezione di
[...] compromesso svolta in comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente provvedimento;
Nel merito, rigettare in quanto inammissibili e infondate le domande tutte svolte dal Rag. nei confronti di .” Parte_1 Controparte_1
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Parte_1 socio della (breviter RDP), conveniva quest'ultima in Controparte_1 giudizio.
Esponeva di essere intestatario di una quota di capitale sociale del valore nominale rappresentante il 33,3% del capitale sociale di RDP, avente per oggetto sociale
“l'acquisto, la vendita, la gestione diretta o indiretta di esercizi pubblici e commerciali di ogni genere (…)”. Altri soci sono anch'egli Parte_3 intestatario di una quota rappresentante il 33,3% del capitale sociale e i fratelli Pt_4
2 e per eredità del padre . Tuttavia, dal maggio 2021 i diritti Per_1 Persona_2 sulle quote dei fratelli sono esercitati dal Fallimento For Pizza s.n.c. Per_1
L'attore affermava che dal decesso del socio si erano verificati Persona_2 continui problemi nei rapporti societari tra il socio da un lato e gli Parte_3 eredi e (all'epoca commercialista della società) dall'altro lato. In Per_1 Pt_1 particolare, aveva reso ingestibile la società, fino ad arrivare a bloccare i Pt_3
Contr finanziamenti a che aveva in corso un'importante ristrutturazione di un immobile sito in Castel Maggiore. La società si era ritrovata senza liquidità, ingenti debiti superiori ad euro 100.000,00 ed una disponibilità sul conto corrente di poco più di euro 3.000,00, tanto da essere costretta a vendere due cespiti societari individuati in due immobili.
Nel settembre 2021 su indicazione di era stato nominato Amministratore Pt_3
Unico della società il dott. con voto favorevole anche dell'attore; la Parte_2 contabilità era stata perciò affidata allo di cui TI è Controparte_2
Presidente del CDA e socio. Contr Con due delibere assunte il 15 maggio 2020 e il 23 Settembre 2020 i soci di avevano deliberato di finanziare la società per la somma di euro 50.000,00.
Tuttavia, on aveva mai dato corso alla propria quota di tale finanziamento. Pt_3
A causa dell'ostruzionismo e dei continui conflitti sollevati da parte di Pt_3 aveva dichiarato di non essere più disponibile a finanziare la società. Pt_1
Contr Tuttavia, il 25 gennaio 2021 aveva corrisposto spontaneamente a Pt_3
l'importo di euro 17.759,98, che veniva contabilizzato dallo come Parte_5 finanziamento del socio e immediatamente utilizzato per pagare Gruppo RU
Costruzioni srl, creditore della società. Lo stesso giorno veva effettuato per Pt_3 sua esclusiva iniziativa e proprie motivazioni personali altri tre pagamenti direttamente ad un professionista e due imprese, per complessivi euro 7.204,00 senza che risultassero crediti liquidi, certi ed esigibili o che detti soggetti avessero emesso fattura nei confronti della società né richiesto il pagamento.
3 In particolare: aveva corrisposto euro 69 all'Ing. 6.273,84 Pt_3 Persona_3 all'impresa individuale SC AU di SC AN ed euro 861,16 a
Controparte_3
Tali pagamenti non erano stati contabilizzati come finanziamento soci dallo Pt_5
all'epoca commercialista della società, per tre motivazioni: I) non erano
[...]
Contr stati corrisposti a ma direttamente a terzi, all'insaputa anche del liquidatore pro tempore Dott. ; I) non erano risultati loro crediti certi, liquidi ed Per_4 esigibili nei confronti della società; III) non era stata effettuata la verifica delle opere eseguite, quindi dell'esigibilità dei relativi corrispettivi. Inoltre: I) la somma versata all'Ing. era per una sanzione relativa ad una negligenza ed Persona_3 inadempimento dello stesso e dunque non dovuta;
II) SC AU non aveva completato le opere commissionate né fornito i materiali già fatturati e pagati
Contr da e l'impresa non aveva mai neppure consegnato i macchinari per i quali
Contr aveva pagato;
III) non aveva mai emesso Controparte_3 fattura né richiesto nulla, in quanto non aveva potuto completare la fornitura del
Contr montacarichi ordinato da infatti detta società aveva provveduto alla restituzione del bonifico.
In definitiva gli euro 7.204,00 complessivamente corrisposti da non Pt_3 avevano alcuna giustificazione.
Nonostante ciò, il liquidatore dott. aveva ritenuto di appostare l'intero importo Pt_2
a finanziamento socio inserendolo ex post nel bilancio dell'anno 2021 approvato dall'assemblea del 27 maggio 2024 (doc.51). In tesi di parte attrice questa contabilizzazione sarebbe errata, illegittima e priva di fondamento per i motivi già esposti.
La delibera di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022
e 31 dicembre 2023 era stata approvata il 27 maggio 2024 con maggioranza dei soci di RDP e voto contrario del socio Pt_1
L'attore aggiungeva che il 23 settembre 2020 i soci avevano deliberato di promuovere azione legale nei confronti del socio e Banca di Bologna Parte_3 per i danni causati alla società, portandola ad essere priva di liquidità e
4 costringendola a vendere i propri cespiti: infatti nel maggio 2020 aveva Pt_3 comunicato alla Banca di Bologna di non voler più garantire in proprio un mutuo chirografario deliberato dalla banca per euro 100.000,00 in parallelo con un altro Contr mutuo ipotecario, in favore di La revoca della garanzia personale aveva determinato la mancata erogazione di due mutui, già deliberati dalla banca in favore della società.
Il dott. prima in qualità di amministratore unico e poi in quella di liquidatore, Pt_2 non aveva mai eseguito la delibera assunta dalla società per agire giudizialmente nei confronti di e Banca di Bologna, nonostante le richieste ed i solleciti Pt_3 inviati dal socio Pt_1
Il 27 settembre 2021 RDP aveva deliberato di corrispondere il compenso al dimissionario amministratore unico dott. , da tale data sostituito dal dott. Per_4
Tuttavia, per personale richiesta del socio il dott. non aveva Pt_2 Pt_3 Pt_2 corrisposto l'intero importo, ingenerando un contenzioso legale tra e la Per_4 società con ulteriore aggravio delle spese.
Per le ragioni esposte aveva chiesto di deliberare “Azione di Pt_1 responsabilità nei confronti del Liquidatore, Azione di Revoca del Liquidatore,
Revoca dell'incarico e gestione contabile di . La delibera che ha respinto CP_1
Contr queste proposte è stata assunta il 27 maggio 2024 con maggioranza dei soci di e con voto contrario del solo socio Pt_1
Sosteneva che i bilanci chiusi al 2021, 2022 e 2023 predisposti dal liquidatore Pt_2 sarebbero inosservanti dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza previsti dall'art. 2423 c.c. in ragione di una serie di incongruenze, inesattezze ed errori. In particolare, difetterebbe il principio di chiarezza poiché il liquidatore non avrebbe mai fornito evidenza dei rapporti tra dare/avere con vari fornitori, tra i quali l'impresa individuale SC AU di SC AN ed anche Gruppo
RU Costruzioni srl, per il quale il precedente amministratore dott. Per_4 aveva rilevato una sovrafatturazione rispetto alle opere eseguite di oltre euro 4.000.
Rispetto ai principi di veridicità e correttezza lamentava che la registrazione come finanziamento alla società dell'importo di euro 7.204 corrisposto dal socio Pt_3
5 direttamente all'Ing. e ai fornitori sarebbe un'attestazione errata, Persona_3 illegittima e non corrispondente al vero, essendo stati i pagamenti effettuati non alla società ma direttamente a terzi, senza nessun accordo con l'amministratore pro tempore.
Aggiungeva anche che la registrazione nel conto finanziamento soci di importi non Contr corrisposti a ma effettuati a favore di terzi, nei cui confronti non risultavano debiti, rappresenterebbe un conflitto di interesse tra il socio e la società. Pt_3
Pertanto, ex lege, non avrebbe potuto esercitare il diritto di voto. Pt_3
La delibera assunta dall'assemblea del 27 maggio 2024 dovrebbe dunque essere nulla/annullabile/inefficace in ragione: I) dell'art. 2479ter co.1 c.c. poiché assunta in violazione di legge non essendo i bilanci conformi ai criteri previsti dall'art. 2423
c.c. e dunque non rispettando i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza;
II) dell'art. 2479ter co.2 c.c. in quanto assunta con voto determinante del socio Pt_3 che presenterebbe un evidente interesse in conflitto con la società rispetto alla registrazione dell'importo di euro 7.204,00 nel conto finanziamento soci.
Concludeva sostenendo che le delibere assunte all'assemblea del 27 maggio 2024 con voto determinante del socio dovrebbero essere nulle, trovando Pt_3 applicazione l'art. 2479ter co.3 c.c.
2.Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 in persona del liquidatore Pt_2
Affermava che i bilanci degli esercizi chiusi al 2021, 2022 e 2023 erano stati redatti nella forma prevista dall'art. 2435 ter c.c. ossia per le microimprese e di conseguenza con l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Sarebbe un bilancio composto sostanzialmente dalle sole sezioni contabili di stato patrimoniale e di conto economico redatte secondo gli schemi del bilancio abbreviato in cui lo stato patrimoniale comprenderebbe solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con le lettere maiuscole e i numeri romani e in cui nella voce D) del passivo dovrebbero essere solo indicati separatamente i debiti entro l'esercizio
6 da quelli oltre l'esercizio. In tali bilanci l'esposizione del passivo era avvenuta in conformità di legge per valori aggregati. Il debito per finanziamento soci di euro
7.204,00 era dunque presente all'interno della macro-voce debiti di cui alla lettera
D) dello Stato Passivo;
l'analisi delle scritture contabili indicherebbe che l'importo concorre al totale del debito per “finanziamento verso soci” pari a euro 991.640 corrispondente a quello presente fra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo di cui ai bilanci 2021 e 2022; inoltre, anche se l'iscrizione fosse errata, essa comunque rappresenterebbe lo 0,7% del totale della voce in cui è presente negli anni 2021 e
2022.
L'inserimento in contabilità di tale posta passiva era avvenuto a seguito di una PEC di al liquidatore: ai debiti già presenti in contabilità alla voce fatture da Pt_3 ricevere (euro 6.723,84 e 861,16) era sostituito il debito nei confronti del socio per i pagamenti da questo direttamente effettuati. A ciò era aggiunto Parte_3
l'importo di euro 69,00 per il pagamento effettuato a favore dell'Ing. Persona_3 rilevato tra le sopravvenienze passive in assenza di preesistente appostazione.
Invece, la preesistenza dei debiti nei confronti delle ditte SC AU e era pacificamente rilevabile dalla movimentazione della scheda di CP_3 contabilità accesa al conto “fornitori c/fatture da ricevere” nel 2020 e 2021. Tale scheda darebbe evidenza dei debiti del 2020, tra i quali vi erano anche debiti verso
SC e verso Nella scheda contabile relativa all'esercizio successivo, il CP_3 debito verso i predetti due fornitori si era ridotto per effetto dell'intervento diretto da parte del sig. non pregiudicando eventuali future contestazioni da parte Pt_3 della società nei confronti delle stesse per la differenza tra quanto appostato al
31.12.2020 e quanto parzialmente pagato per effetto del pagamento da parte del socio.
Quanto avvenuto sarebbe la sostituzione di voci del passivo con altre voci del passivo, peraltro potenzialmente postergate rispetto agli altri creditori con esigibilità a più lungo termine, nel rispetto delle regole di formazione del bilancio di esercizio presidiate dai principi contabili OIC.
7 Parte convenuta sosteneva la non pertinenza del principio di chiarezza poiché quest'ultimo riguarderebbe la struttura e il contenuto dei singoli documenti di bilancio e non la definizione dei rapporti dare/avere con i vari fornitori.
Rispetto ai principi di veridicità e correttezza affermava che il valore complessivo cambierebbe solo per un importo che i revisori legali definirebbero “non materiale” ma che la sua iscrizione non avrebbe alterato, aumentato o diminuito i valori complessivi del passivo.
Il comportamento contabile sarebbe invece pienamente rispettoso del principio di prudenza, che avrebbe la finalità di evitare di sovrastimare reddito e capitale.
La convenuta affermava che non sarebbe stato opportuno ignorare la comunicazione via PEC di Bocchi e non iscrivere un debito nei confronti del socio, in quanto ritenere il debito nei confronti dei fornitori estinto senza iscrivere una passività nei confronti del socio avrebbe rappresentato una violazione del principio di prudenza. Aggiungeva infine che la sostituzione del debito nei confronti dei fornitori con il debito nei confronti di un socio avrebbe fatto emergere una passività meno garantita, in quanto potenzialmente postergata con riflessi sulla responsabilità patrimoniale verso terzi.
Non emergerebbe perciò alcun profilo di invalidità nella redazione dei bilanci di
RDP 2021, 2022 e 2023.
Rispetto alla impugnazione della delibera del 27 maggio 2024 che ha respinto le proposte di affermava che detta delibera sarebbe composta di tre Pt_1
Contr decisioni tra esse strettamente connesse con le quali i soci di avrebbero respinto a maggioranza la proposta del socio di promuovere l'azione di Pt_1 responsabilità nei confronti del liquidatore, revocare il liquidatore medesimo e revocare l'incarico di gestione contabile di affidato alla CP_1 [...]
Controparte_2
Al riguardo eccepiva l'incompetenza di questo Tribunale, considerata l'esistenza di una clausola compromissoria secondo cui ogni controversia tra socio e società dovrebbe essere decisa da un Collegio Arbitrale, a meno che non abbia ad oggetto diritti indisponibili.
8 In ogni caso, nel merito sosteneva che non sarebbe presente nessuno dei requisiti richiesti dall'art 2479ter co.2 c.c. poiché difetterebbero il conflitto di interesse, il danno alla società ed anche la partecipazione determinante del socio in conflitto. In particolare: I) l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'attore contro l'operato del liquidatore nella redazione dei bilanci sarebbe sufficiente a dimostrare che Pt_3 non aveva interessi divergenti da quelli sociali II) dalla lettura dei verbali di assemblea si potrebbe evincere che in quella del 15 maggio 2020 non era Pt_3 presente e dunque la decisione di far garantire un mutuo chirografario non è lui opponibile;
nella successiva assemblea del 23 settembre 2020 il socio aveva dichiarato di non essere disponibile a prestare garanzia personale. A questo punto l'assemblea aveva deliberato di esperire le azioni nei confronti di e Banca Pt_3 di Bologna col solo voto contrario di Tale delibera, tuttavia, non veniva Pt_3 eseguita nemmeno dal precedente liquidatore e la successiva scelta di Per_4 di non eseguire la delibera era stata presa a seguito di una consulenza legale. Pt_2
Aggiungeva anche il curatore del Fallimento Zurla aveva votato in senso contrario all'adozione della delibera e dunque non sarebbe stato determinante il voto del socio in preteso conflitto.
Con riguardo al compenso del dott. affermava che vi è stata una recente Per_4 sentenza di questo Tribunale, che ha dichiarato la propria incompetenza a favore della clausola compromissoria.
3. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art. 171ter c.p.c.
Parte attrice ribadiva le proprie argomentazioni rispetto all'inesistenza dei debiti;
contestava le deduzioni di parte convenuta, sostenendo la nullità della clausola arbitrale poiché non redatta secondo le prescrizioni espressamente previste a pena di nullità dall'art.838bis c.p.c. Infatti, la clausola non contemplerebbe il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo dalla società né esplicitamente né per relationem. Inoltre, la potenziale nullità della delibera farebbe sì che la controversia non possa essere compromessa in arbitri.
9 Parte convenuta sosteneva che la nomina degli arbitri potrebbe essere desunta per relationem e che in ogni caso non ci sarebbe necessaria sovrapposizione tra nullità
e indisponibilità.
4. Solo documentalmente istruita, in data 23 ottobre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare: sull'eccezione di incompetenza avanzata da parte convenuta
È logicamente necessario esaminare in via preliminare l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale avanzata da parte convenuta rispetto alla impugnazione della delibera del 27 maggio 2024, nella parte in cui i soci hanno deciso di respingere la proposta di promuovere azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, revocare lo stesso e revocare anche l'incarico di gestione contabile affidato allo studio Controparte_2
Contr eccepisce l'incompetenza di questo Tribunale sulla base dell'art. 27 dello
Statuto societario, il quale espressamente prevede che:
“Qualsiasi controversia che potesse insorgere fra i soci e la società, fra il Consiglio di Amministrazione e la società, tra i soci tra loro, tra i consiglieri di Amministrazione fra loro connessa all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, secondo il regolamento di procedura della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Bologna. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo equità, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relativo all'arbitrato rituale”.
Parte attrice replica che tale clausola compromissoria non sarebbe rispettosa dell'art.838 bis c.c., poiché esso stabilisce che la clausola deve prevedere, a pena di nullità, anche il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, elemento che non sarebbe ricorrente nel caso di specie.
Il Collegio ritiene di non condividere tale argomentazione di parte attrice.
10 Come evidenziato da parte convenuta, infatti, l'art.27 dello Statuto societario fa espresso riferimento al regolamento della Camera di commercio di Bologna, il quale a sua volta richiama il regolamento vigente presso la Camera Arbitrale di
Milano. Quest'ultimo, all'art.17 prevede che “se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, il Consiglio Arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale”. Il potere di nomina a soggetto esterno è, dunque, ravvisabile per relationem, ed espressamente previsto .
Appurata la validità della clausola, è pure agevole rilevare che si tratta di una controversia “fra i soci e la società”, dunque ricompresa nell'ambito applicativo della clausola compromissoria.
Infine, non può essere condivisa l'argomentazione di parte attrice secondo cui la delibera non sarebbe compromettibile in arbitri per il solo fatto di agire per la nullità, essendo pacifico che la materia dell'impugnazione di delibere assembleari di società è compromettibile in arbitri anche se regolata da norme di interesse generale.
Alla luce di quanto argomentato, il Tribunale declina la propria competenza a decidere in relazione alla validità della delibera del 27 maggio 2024 nella parte relativa alla decisione di non eseguire l'azione di responsabilità/revoca.
Nel merito: sulla nullità dei bilanci
È invece necessario decidere il merito della domanda inerente alla dichiarazione di nullità dei bilanci di relativi agli esercizi chiusi Controparte_1 al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 per violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c.
L'attore lamenta il difetto di chiarezza, veridicità e correttezza, in particolare in ragione del fatto che il liquidatore avrebbe iscritto come “finanziamento socio”
l'importo di euro 7.204 corrisposto da direttamente a due fornitori e un Pt_3 professionista anziché alla società; importi che, in tesi di parte attrice, neppure erano dovuti.
11 La convenuta, nella persona del liquidatore, sostiene invece- anche attraverso un parere tecnico da qualificare come allegazione difensiva - che il proprio comportamento è consistito nel sostituire debiti per “fatture da ricevere” già presenti nella contabilità societaria con quanto corrisposto dal socio Pt_3 importo qualificato come “finanziamento socio”. Tale sostituzione non avrebbe comportato nessuna modifica dell'importo del bilancio finale- redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2435bis c.c.- se non per euro 69,00.
L'operazione effettuata da sarebbe stata, invece, l'adempimento di quanto Pt_2 chiesto con PEC inviata da in data 28 gennaio 2021, che aveva chiesto le Pt_3 modifiche contabili in tal senso,, senza che ciò possa comportare alcuna violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c. ed anzi in ossequio al principio di prudenza di cui all'art. 2423 bis c.c. , con assenza di qualunque “decettività”.
Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni di parte convenuta.
Al riguardo è necessario sottolineare che i postulati di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, mentre quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Nel caso di specie non è possibile ravvisare una violazione dei principi di veridicità
e correttezza, in quanto i bilanci presentano uno scostamento di soli euro 69,00, somma priva di qualsivoglia rilievo (difetto di “materialità” del dato).
Neppure si può ritenere violato il principio di chiarezza. Infatti, sebbene questo debba trovare applicazione anche nel caso di bilancio redatto in forma semplificata, lo stesso deve necessariamente operare in termini meno stringenti rispetto al bilancio ordinario, considerato l'esonero dalla redazione della nota integrativa.
La convenuta ha inoltre adeguatamente dimostrato che i debiti per i quali Pt_3 ha pagato fossero già presenti nel bilancio come debiti per “fatture da ricevere”
(docc.
7-8 convenuta), fatta eccezione per gli euro 69,00 di cui si è detto.
È pacifico che le violazioni irrilevanti poiché prive di reale consistenza non possono condurre alla dichiarazione di invalidità del bilancio, anche perché ciò comporterebbe carenza di interesse dell'impugnante.
12 La domanda di parte attrice va, dunque, definitivamente respinta senza dare ingresso alle istanze istruttorie hic et inde reiterate, per gli stessi motivi di cui all'ordinanza del GI in data 31.1.2025, cui si rinvia.
Sulle spese processuali
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo;
parametri tra minimi e medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 relativa all'impugnazione della delibera del 27 maggio 2024 nella parte in cui i soci hanno deciso di non intraprendere l'azione di responsabilità e non revocare il liquidatore;
2) Rigetta la domanda di relativa alla dichiarazione di Parte_1 nullità/annullabiità/inefficacia dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023;
3) Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di , liquidate in euro 3.800 di Controparte_1 compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 3.12.2025
Il Pres. rel. est. Dott. Michele Guernelli
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Vittorio Serra - Giudice
-dott.ssa Roberta Dioguardi - Giudice pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 12387/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso ai Parte_1 C.F._1 sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Avv. Andrea Facchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Calzolerie n.1 nonché presso l'indirizzo PEC Email_1
- ATTORE
Contro
(C.F.: ), in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ai sensi e per gli effetti dell'art.86 c.p.c. dagli Parte_2
Avv. Stefano Gamberini ed NN TI ed elettivamente domiciliata in
Bologna, Via Castiglione n.25 presso lo studio legale dei difensori
- CONVENUTA
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23 ottobre 2025. Così nel merito:
Per parte attrice:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutti gli altri che dovessero evidenziarsi in corso di causa,
- accertare e dichiarare la nullità dei bilanci di relativi Controparte_1 agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, con ogni effetto di legge;
per l'effetto o comunque, in ogni caso,
- accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare e/o in ogni caso dichiarare inefficace la delibera dell'assemblea dei soci di del 27 Controparte_1 maggio 2024 che ha approvato i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, con ogni effetto di legge, nonché più opportuno e consequenziale provvedimento;
- accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare e/o in ogni caso dichiarare inefficace la delibera dell'assemblea dei soci di del 27 Controparte_1 maggio 2024 che ha respinto le proposte del socio di promuovere Parte_1 azione di responsabilità nei confronti del Liquidatore, azione di Revoca del Liquidatore e revoca dell'incarico di gestione contabile di con ogni CP_1 effetto di legge, nonché più opportuno e consequenziale provvedimento. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis: In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna a decidere sull'impugnazione della delibera assunta dall'assemblea dei soci di Controparte_1
sul sesto punto all'Ordine del giorno, attesa l'eccezione di
[...] compromesso svolta in comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente provvedimento;
Nel merito, rigettare in quanto inammissibili e infondate le domande tutte svolte dal Rag. nei confronti di .” Parte_1 Controparte_1
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Parte_1 socio della (breviter RDP), conveniva quest'ultima in Controparte_1 giudizio.
Esponeva di essere intestatario di una quota di capitale sociale del valore nominale rappresentante il 33,3% del capitale sociale di RDP, avente per oggetto sociale
“l'acquisto, la vendita, la gestione diretta o indiretta di esercizi pubblici e commerciali di ogni genere (…)”. Altri soci sono anch'egli Parte_3 intestatario di una quota rappresentante il 33,3% del capitale sociale e i fratelli Pt_4
2 e per eredità del padre . Tuttavia, dal maggio 2021 i diritti Per_1 Persona_2 sulle quote dei fratelli sono esercitati dal Fallimento For Pizza s.n.c. Per_1
L'attore affermava che dal decesso del socio si erano verificati Persona_2 continui problemi nei rapporti societari tra il socio da un lato e gli Parte_3 eredi e (all'epoca commercialista della società) dall'altro lato. In Per_1 Pt_1 particolare, aveva reso ingestibile la società, fino ad arrivare a bloccare i Pt_3
Contr finanziamenti a che aveva in corso un'importante ristrutturazione di un immobile sito in Castel Maggiore. La società si era ritrovata senza liquidità, ingenti debiti superiori ad euro 100.000,00 ed una disponibilità sul conto corrente di poco più di euro 3.000,00, tanto da essere costretta a vendere due cespiti societari individuati in due immobili.
Nel settembre 2021 su indicazione di era stato nominato Amministratore Pt_3
Unico della società il dott. con voto favorevole anche dell'attore; la Parte_2 contabilità era stata perciò affidata allo di cui TI è Controparte_2
Presidente del CDA e socio. Contr Con due delibere assunte il 15 maggio 2020 e il 23 Settembre 2020 i soci di avevano deliberato di finanziare la società per la somma di euro 50.000,00.
Tuttavia, on aveva mai dato corso alla propria quota di tale finanziamento. Pt_3
A causa dell'ostruzionismo e dei continui conflitti sollevati da parte di Pt_3 aveva dichiarato di non essere più disponibile a finanziare la società. Pt_1
Contr Tuttavia, il 25 gennaio 2021 aveva corrisposto spontaneamente a Pt_3
l'importo di euro 17.759,98, che veniva contabilizzato dallo come Parte_5 finanziamento del socio e immediatamente utilizzato per pagare Gruppo RU
Costruzioni srl, creditore della società. Lo stesso giorno veva effettuato per Pt_3 sua esclusiva iniziativa e proprie motivazioni personali altri tre pagamenti direttamente ad un professionista e due imprese, per complessivi euro 7.204,00 senza che risultassero crediti liquidi, certi ed esigibili o che detti soggetti avessero emesso fattura nei confronti della società né richiesto il pagamento.
3 In particolare: aveva corrisposto euro 69 all'Ing. 6.273,84 Pt_3 Persona_3 all'impresa individuale SC AU di SC AN ed euro 861,16 a
Controparte_3
Tali pagamenti non erano stati contabilizzati come finanziamento soci dallo Pt_5
all'epoca commercialista della società, per tre motivazioni: I) non erano
[...]
Contr stati corrisposti a ma direttamente a terzi, all'insaputa anche del liquidatore pro tempore Dott. ; I) non erano risultati loro crediti certi, liquidi ed Per_4 esigibili nei confronti della società; III) non era stata effettuata la verifica delle opere eseguite, quindi dell'esigibilità dei relativi corrispettivi. Inoltre: I) la somma versata all'Ing. era per una sanzione relativa ad una negligenza ed Persona_3 inadempimento dello stesso e dunque non dovuta;
II) SC AU non aveva completato le opere commissionate né fornito i materiali già fatturati e pagati
Contr da e l'impresa non aveva mai neppure consegnato i macchinari per i quali
Contr aveva pagato;
III) non aveva mai emesso Controparte_3 fattura né richiesto nulla, in quanto non aveva potuto completare la fornitura del
Contr montacarichi ordinato da infatti detta società aveva provveduto alla restituzione del bonifico.
In definitiva gli euro 7.204,00 complessivamente corrisposti da non Pt_3 avevano alcuna giustificazione.
Nonostante ciò, il liquidatore dott. aveva ritenuto di appostare l'intero importo Pt_2
a finanziamento socio inserendolo ex post nel bilancio dell'anno 2021 approvato dall'assemblea del 27 maggio 2024 (doc.51). In tesi di parte attrice questa contabilizzazione sarebbe errata, illegittima e priva di fondamento per i motivi già esposti.
La delibera di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022
e 31 dicembre 2023 era stata approvata il 27 maggio 2024 con maggioranza dei soci di RDP e voto contrario del socio Pt_1
L'attore aggiungeva che il 23 settembre 2020 i soci avevano deliberato di promuovere azione legale nei confronti del socio e Banca di Bologna Parte_3 per i danni causati alla società, portandola ad essere priva di liquidità e
4 costringendola a vendere i propri cespiti: infatti nel maggio 2020 aveva Pt_3 comunicato alla Banca di Bologna di non voler più garantire in proprio un mutuo chirografario deliberato dalla banca per euro 100.000,00 in parallelo con un altro Contr mutuo ipotecario, in favore di La revoca della garanzia personale aveva determinato la mancata erogazione di due mutui, già deliberati dalla banca in favore della società.
Il dott. prima in qualità di amministratore unico e poi in quella di liquidatore, Pt_2 non aveva mai eseguito la delibera assunta dalla società per agire giudizialmente nei confronti di e Banca di Bologna, nonostante le richieste ed i solleciti Pt_3 inviati dal socio Pt_1
Il 27 settembre 2021 RDP aveva deliberato di corrispondere il compenso al dimissionario amministratore unico dott. , da tale data sostituito dal dott. Per_4
Tuttavia, per personale richiesta del socio il dott. non aveva Pt_2 Pt_3 Pt_2 corrisposto l'intero importo, ingenerando un contenzioso legale tra e la Per_4 società con ulteriore aggravio delle spese.
Per le ragioni esposte aveva chiesto di deliberare “Azione di Pt_1 responsabilità nei confronti del Liquidatore, Azione di Revoca del Liquidatore,
Revoca dell'incarico e gestione contabile di . La delibera che ha respinto CP_1
Contr queste proposte è stata assunta il 27 maggio 2024 con maggioranza dei soci di e con voto contrario del solo socio Pt_1
Sosteneva che i bilanci chiusi al 2021, 2022 e 2023 predisposti dal liquidatore Pt_2 sarebbero inosservanti dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza previsti dall'art. 2423 c.c. in ragione di una serie di incongruenze, inesattezze ed errori. In particolare, difetterebbe il principio di chiarezza poiché il liquidatore non avrebbe mai fornito evidenza dei rapporti tra dare/avere con vari fornitori, tra i quali l'impresa individuale SC AU di SC AN ed anche Gruppo
RU Costruzioni srl, per il quale il precedente amministratore dott. Per_4 aveva rilevato una sovrafatturazione rispetto alle opere eseguite di oltre euro 4.000.
Rispetto ai principi di veridicità e correttezza lamentava che la registrazione come finanziamento alla società dell'importo di euro 7.204 corrisposto dal socio Pt_3
5 direttamente all'Ing. e ai fornitori sarebbe un'attestazione errata, Persona_3 illegittima e non corrispondente al vero, essendo stati i pagamenti effettuati non alla società ma direttamente a terzi, senza nessun accordo con l'amministratore pro tempore.
Aggiungeva anche che la registrazione nel conto finanziamento soci di importi non Contr corrisposti a ma effettuati a favore di terzi, nei cui confronti non risultavano debiti, rappresenterebbe un conflitto di interesse tra il socio e la società. Pt_3
Pertanto, ex lege, non avrebbe potuto esercitare il diritto di voto. Pt_3
La delibera assunta dall'assemblea del 27 maggio 2024 dovrebbe dunque essere nulla/annullabile/inefficace in ragione: I) dell'art. 2479ter co.1 c.c. poiché assunta in violazione di legge non essendo i bilanci conformi ai criteri previsti dall'art. 2423
c.c. e dunque non rispettando i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza;
II) dell'art. 2479ter co.2 c.c. in quanto assunta con voto determinante del socio Pt_3 che presenterebbe un evidente interesse in conflitto con la società rispetto alla registrazione dell'importo di euro 7.204,00 nel conto finanziamento soci.
Concludeva sostenendo che le delibere assunte all'assemblea del 27 maggio 2024 con voto determinante del socio dovrebbero essere nulle, trovando Pt_3 applicazione l'art. 2479ter co.3 c.c.
2.Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 in persona del liquidatore Pt_2
Affermava che i bilanci degli esercizi chiusi al 2021, 2022 e 2023 erano stati redatti nella forma prevista dall'art. 2435 ter c.c. ossia per le microimprese e di conseguenza con l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Sarebbe un bilancio composto sostanzialmente dalle sole sezioni contabili di stato patrimoniale e di conto economico redatte secondo gli schemi del bilancio abbreviato in cui lo stato patrimoniale comprenderebbe solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con le lettere maiuscole e i numeri romani e in cui nella voce D) del passivo dovrebbero essere solo indicati separatamente i debiti entro l'esercizio
6 da quelli oltre l'esercizio. In tali bilanci l'esposizione del passivo era avvenuta in conformità di legge per valori aggregati. Il debito per finanziamento soci di euro
7.204,00 era dunque presente all'interno della macro-voce debiti di cui alla lettera
D) dello Stato Passivo;
l'analisi delle scritture contabili indicherebbe che l'importo concorre al totale del debito per “finanziamento verso soci” pari a euro 991.640 corrispondente a quello presente fra i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo di cui ai bilanci 2021 e 2022; inoltre, anche se l'iscrizione fosse errata, essa comunque rappresenterebbe lo 0,7% del totale della voce in cui è presente negli anni 2021 e
2022.
L'inserimento in contabilità di tale posta passiva era avvenuto a seguito di una PEC di al liquidatore: ai debiti già presenti in contabilità alla voce fatture da Pt_3 ricevere (euro 6.723,84 e 861,16) era sostituito il debito nei confronti del socio per i pagamenti da questo direttamente effettuati. A ciò era aggiunto Parte_3
l'importo di euro 69,00 per il pagamento effettuato a favore dell'Ing. Persona_3 rilevato tra le sopravvenienze passive in assenza di preesistente appostazione.
Invece, la preesistenza dei debiti nei confronti delle ditte SC AU e era pacificamente rilevabile dalla movimentazione della scheda di CP_3 contabilità accesa al conto “fornitori c/fatture da ricevere” nel 2020 e 2021. Tale scheda darebbe evidenza dei debiti del 2020, tra i quali vi erano anche debiti verso
SC e verso Nella scheda contabile relativa all'esercizio successivo, il CP_3 debito verso i predetti due fornitori si era ridotto per effetto dell'intervento diretto da parte del sig. non pregiudicando eventuali future contestazioni da parte Pt_3 della società nei confronti delle stesse per la differenza tra quanto appostato al
31.12.2020 e quanto parzialmente pagato per effetto del pagamento da parte del socio.
Quanto avvenuto sarebbe la sostituzione di voci del passivo con altre voci del passivo, peraltro potenzialmente postergate rispetto agli altri creditori con esigibilità a più lungo termine, nel rispetto delle regole di formazione del bilancio di esercizio presidiate dai principi contabili OIC.
7 Parte convenuta sosteneva la non pertinenza del principio di chiarezza poiché quest'ultimo riguarderebbe la struttura e il contenuto dei singoli documenti di bilancio e non la definizione dei rapporti dare/avere con i vari fornitori.
Rispetto ai principi di veridicità e correttezza affermava che il valore complessivo cambierebbe solo per un importo che i revisori legali definirebbero “non materiale” ma che la sua iscrizione non avrebbe alterato, aumentato o diminuito i valori complessivi del passivo.
Il comportamento contabile sarebbe invece pienamente rispettoso del principio di prudenza, che avrebbe la finalità di evitare di sovrastimare reddito e capitale.
La convenuta affermava che non sarebbe stato opportuno ignorare la comunicazione via PEC di Bocchi e non iscrivere un debito nei confronti del socio, in quanto ritenere il debito nei confronti dei fornitori estinto senza iscrivere una passività nei confronti del socio avrebbe rappresentato una violazione del principio di prudenza. Aggiungeva infine che la sostituzione del debito nei confronti dei fornitori con il debito nei confronti di un socio avrebbe fatto emergere una passività meno garantita, in quanto potenzialmente postergata con riflessi sulla responsabilità patrimoniale verso terzi.
Non emergerebbe perciò alcun profilo di invalidità nella redazione dei bilanci di
RDP 2021, 2022 e 2023.
Rispetto alla impugnazione della delibera del 27 maggio 2024 che ha respinto le proposte di affermava che detta delibera sarebbe composta di tre Pt_1
Contr decisioni tra esse strettamente connesse con le quali i soci di avrebbero respinto a maggioranza la proposta del socio di promuovere l'azione di Pt_1 responsabilità nei confronti del liquidatore, revocare il liquidatore medesimo e revocare l'incarico di gestione contabile di affidato alla CP_1 [...]
Controparte_2
Al riguardo eccepiva l'incompetenza di questo Tribunale, considerata l'esistenza di una clausola compromissoria secondo cui ogni controversia tra socio e società dovrebbe essere decisa da un Collegio Arbitrale, a meno che non abbia ad oggetto diritti indisponibili.
8 In ogni caso, nel merito sosteneva che non sarebbe presente nessuno dei requisiti richiesti dall'art 2479ter co.2 c.c. poiché difetterebbero il conflitto di interesse, il danno alla società ed anche la partecipazione determinante del socio in conflitto. In particolare: I) l'infondatezza dei rilievi sollevati dall'attore contro l'operato del liquidatore nella redazione dei bilanci sarebbe sufficiente a dimostrare che Pt_3 non aveva interessi divergenti da quelli sociali II) dalla lettura dei verbali di assemblea si potrebbe evincere che in quella del 15 maggio 2020 non era Pt_3 presente e dunque la decisione di far garantire un mutuo chirografario non è lui opponibile;
nella successiva assemblea del 23 settembre 2020 il socio aveva dichiarato di non essere disponibile a prestare garanzia personale. A questo punto l'assemblea aveva deliberato di esperire le azioni nei confronti di e Banca Pt_3 di Bologna col solo voto contrario di Tale delibera, tuttavia, non veniva Pt_3 eseguita nemmeno dal precedente liquidatore e la successiva scelta di Per_4 di non eseguire la delibera era stata presa a seguito di una consulenza legale. Pt_2
Aggiungeva anche il curatore del Fallimento Zurla aveva votato in senso contrario all'adozione della delibera e dunque non sarebbe stato determinante il voto del socio in preteso conflitto.
Con riguardo al compenso del dott. affermava che vi è stata una recente Per_4 sentenza di questo Tribunale, che ha dichiarato la propria incompetenza a favore della clausola compromissoria.
3. Le parti scambiavano le proprie memorie ex art. 171ter c.p.c.
Parte attrice ribadiva le proprie argomentazioni rispetto all'inesistenza dei debiti;
contestava le deduzioni di parte convenuta, sostenendo la nullità della clausola arbitrale poiché non redatta secondo le prescrizioni espressamente previste a pena di nullità dall'art.838bis c.p.c. Infatti, la clausola non contemplerebbe il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo dalla società né esplicitamente né per relationem. Inoltre, la potenziale nullità della delibera farebbe sì che la controversia non possa essere compromessa in arbitri.
9 Parte convenuta sosteneva che la nomina degli arbitri potrebbe essere desunta per relationem e che in ogni caso non ci sarebbe necessaria sovrapposizione tra nullità
e indisponibilità.
4. Solo documentalmente istruita, in data 23 ottobre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In via preliminare: sull'eccezione di incompetenza avanzata da parte convenuta
È logicamente necessario esaminare in via preliminare l'eccezione di incompetenza di questo Tribunale avanzata da parte convenuta rispetto alla impugnazione della delibera del 27 maggio 2024, nella parte in cui i soci hanno deciso di respingere la proposta di promuovere azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, revocare lo stesso e revocare anche l'incarico di gestione contabile affidato allo studio Controparte_2
Contr eccepisce l'incompetenza di questo Tribunale sulla base dell'art. 27 dello
Statuto societario, il quale espressamente prevede che:
“Qualsiasi controversia che potesse insorgere fra i soci e la società, fra il Consiglio di Amministrazione e la società, tra i soci tra loro, tra i consiglieri di Amministrazione fra loro connessa all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verrà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, secondo il regolamento di procedura della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Bologna. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo equità, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relativo all'arbitrato rituale”.
Parte attrice replica che tale clausola compromissoria non sarebbe rispettosa dell'art.838 bis c.c., poiché esso stabilisce che la clausola deve prevedere, a pena di nullità, anche il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società, elemento che non sarebbe ricorrente nel caso di specie.
Il Collegio ritiene di non condividere tale argomentazione di parte attrice.
10 Come evidenziato da parte convenuta, infatti, l'art.27 dello Statuto societario fa espresso riferimento al regolamento della Camera di commercio di Bologna, il quale a sua volta richiama il regolamento vigente presso la Camera Arbitrale di
Milano. Quest'ultimo, all'art.17 prevede che “se la clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o statuto di società regolata dal diritto italiano non conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, il Consiglio Arbitrale nomina il Tribunale Arbitrale”. Il potere di nomina a soggetto esterno è, dunque, ravvisabile per relationem, ed espressamente previsto .
Appurata la validità della clausola, è pure agevole rilevare che si tratta di una controversia “fra i soci e la società”, dunque ricompresa nell'ambito applicativo della clausola compromissoria.
Infine, non può essere condivisa l'argomentazione di parte attrice secondo cui la delibera non sarebbe compromettibile in arbitri per il solo fatto di agire per la nullità, essendo pacifico che la materia dell'impugnazione di delibere assembleari di società è compromettibile in arbitri anche se regolata da norme di interesse generale.
Alla luce di quanto argomentato, il Tribunale declina la propria competenza a decidere in relazione alla validità della delibera del 27 maggio 2024 nella parte relativa alla decisione di non eseguire l'azione di responsabilità/revoca.
Nel merito: sulla nullità dei bilanci
È invece necessario decidere il merito della domanda inerente alla dichiarazione di nullità dei bilanci di relativi agli esercizi chiusi Controparte_1 al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 per violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c.
L'attore lamenta il difetto di chiarezza, veridicità e correttezza, in particolare in ragione del fatto che il liquidatore avrebbe iscritto come “finanziamento socio”
l'importo di euro 7.204 corrisposto da direttamente a due fornitori e un Pt_3 professionista anziché alla società; importi che, in tesi di parte attrice, neppure erano dovuti.
11 La convenuta, nella persona del liquidatore, sostiene invece- anche attraverso un parere tecnico da qualificare come allegazione difensiva - che il proprio comportamento è consistito nel sostituire debiti per “fatture da ricevere” già presenti nella contabilità societaria con quanto corrisposto dal socio Pt_3 importo qualificato come “finanziamento socio”. Tale sostituzione non avrebbe comportato nessuna modifica dell'importo del bilancio finale- redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2435bis c.c.- se non per euro 69,00.
L'operazione effettuata da sarebbe stata, invece, l'adempimento di quanto Pt_2 chiesto con PEC inviata da in data 28 gennaio 2021, che aveva chiesto le Pt_3 modifiche contabili in tal senso,, senza che ciò possa comportare alcuna violazione dei principi di cui all'art. 2423 c.c. ed anzi in ossequio al principio di prudenza di cui all'art. 2423 bis c.c. , con assenza di qualunque “decettività”.
Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni di parte convenuta.
Al riguardo è necessario sottolineare che i postulati di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, mentre quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Nel caso di specie non è possibile ravvisare una violazione dei principi di veridicità
e correttezza, in quanto i bilanci presentano uno scostamento di soli euro 69,00, somma priva di qualsivoglia rilievo (difetto di “materialità” del dato).
Neppure si può ritenere violato il principio di chiarezza. Infatti, sebbene questo debba trovare applicazione anche nel caso di bilancio redatto in forma semplificata, lo stesso deve necessariamente operare in termini meno stringenti rispetto al bilancio ordinario, considerato l'esonero dalla redazione della nota integrativa.
La convenuta ha inoltre adeguatamente dimostrato che i debiti per i quali Pt_3 ha pagato fossero già presenti nel bilancio come debiti per “fatture da ricevere”
(docc.
7-8 convenuta), fatta eccezione per gli euro 69,00 di cui si è detto.
È pacifico che le violazioni irrilevanti poiché prive di reale consistenza non possono condurre alla dichiarazione di invalidità del bilancio, anche perché ciò comporterebbe carenza di interesse dell'impugnante.
12 La domanda di parte attrice va, dunque, definitivamente respinta senza dare ingresso alle istanze istruttorie hic et inde reiterate, per gli stessi motivi di cui all'ordinanza del GI in data 31.1.2025, cui si rinvia.
Sulle spese processuali
Vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte attrice, come da dispositivo;
parametri tra minimi e medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 relativa all'impugnazione della delibera del 27 maggio 2024 nella parte in cui i soci hanno deciso di non intraprendere l'azione di responsabilità e non revocare il liquidatore;
2) Rigetta la domanda di relativa alla dichiarazione di Parte_1 nullità/annullabiità/inefficacia dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021, 31 dicembre 2022 e 31 dicembre 2023;
3) Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di , liquidate in euro 3.800 di Controparte_1 compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Bologna, 3.12.2025
Il Pres. rel. est. Dott. Michele Guernelli
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