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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5799/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5799/2019, riservata in decisione all'udienza del 31.10.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Wanda Riccio, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Via L. Murialdo n. 38, San Giuseppe Vesuviano (NA), il tutto come da procura in calce all'atto di opposizione di primo grado
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via XXIV
Maggio n. 2, Benevento, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE'
, in persona Controparte_2 del Prefettopro tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 31.10.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 662/2019 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, con la quale, in accoglimento della domanda dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
(nel prosieguo, per brevità, e della Controparte_1 CP_3 Controparte_2
(di seguito, solo ), veniva annullata la cartella di pagamento n.
[...] CP_2
07120120069130258000 di € 1.285,49, riportata su estratto di ruolo acquisito dall'istante presso il concessionario per la riscossione dei tributi, compensando tuttavia le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
, deducendo l'errata statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, in ragione
[...]
dell'integrale accoglimento della domanda e chiedeva, pertanto, la condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio gli appellati l' senza proporre appello incidentale, ma insistendo per il CP_3
rigetto del gravame, per le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica (cfr. verbale di udienza del 02.02.2021, celebrata dinanzi al G.I. all'epoca assegnatario di questo procedimento), non si costituiva in giudizio la , di cui va CP_2
pertanto dichiarata la contumacia.
Così instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 31.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi alla scrivente magistrato, cui è stato nelle morte assegnato il procedimento (cfr. decreto del Presidente di Sezione n.
185/2021), la causa è stata trattenuta in decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
06.02.2019, a fronte dell'atto di appello notificato a decorrere dal 23.7.2019 ed iscritto a ruolo in data
27.8.2019 (tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali); inoltre, l'atto di
2 gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è infondato.
Ed infatti, il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'opposizione proposta da Parte_1
, che andava invece rigettata, alla luce del recente arresto pretorio di legittimità, nel suo
[...]
massimo Consesso, che è intervenuto sulla tematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, per escluderne in radice l'ammissibilità.
Invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' eccependo l'omessa Controparte_4
notificazione della cartella di pagamento in esso indicata, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella nello stesso iscritta (si cfr. atto di citazione di primo grado).
Tuttavia, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
3 cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha chiarito - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha evidenziato che, nella fattispecie, «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
4 A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022,
n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure
5 mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda proposta dinanzi al giudice di pace.
Da quanto sopra esposto deriva che - ferma l'intangibilità della sentenza di primo grado per la parte passata in giudicato, stante l'assenza di appello incidentale dell in punto di impugnabilità CP_3
dell'estratto ruolo - va qui confermata la statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite, pur dovendosi offrire una diversa connotazione a tale pronuncia, da leggere alla luce dei principi pretori innanzi richiamati ed enunciati nella sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
6 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 03.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5799/2019, riservata in decisione all'udienza del 31.10.2024, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Wanda Riccio, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, in Via L. Murialdo n. 38, San Giuseppe Vesuviano (NA), il tutto come da procura in calce all'atto di opposizione di primo grado
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Via XXIV
Maggio n. 2, Benevento, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE'
, in persona Controparte_2 del Prefettopro tempore
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 31.10.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 662/2019 del Giudice di Pace Parte_1
di Nola, con la quale, in accoglimento della domanda dallo stesso proposta nei confronti della
[...]
(nel prosieguo, per brevità, e della Controparte_1 CP_3 Controparte_2
(di seguito, solo ), veniva annullata la cartella di pagamento n.
[...] CP_2
07120120069130258000 di € 1.285,49, riportata su estratto di ruolo acquisito dall'istante presso il concessionario per la riscossione dei tributi, compensando tuttavia le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
, deducendo l'errata statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, in ragione
[...]
dell'integrale accoglimento della domanda e chiedeva, pertanto, la condanna delle parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio gli appellati l' senza proporre appello incidentale, ma insistendo per il CP_3
rigetto del gravame, per le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica (cfr. verbale di udienza del 02.02.2021, celebrata dinanzi al G.I. all'epoca assegnatario di questo procedimento), non si costituiva in giudizio la , di cui va CP_2
pertanto dichiarata la contumacia.
Così instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 31.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi alla scrivente magistrato, cui è stato nelle morte assegnato il procedimento (cfr. decreto del Presidente di Sezione n.
185/2021), la causa è stata trattenuta in decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data
06.02.2019, a fronte dell'atto di appello notificato a decorrere dal 23.7.2019 ed iscritto a ruolo in data
27.8.2019 (tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali); inoltre, l'atto di
2 gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è infondato.
Ed infatti, il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'opposizione proposta da Parte_1
, che andava invece rigettata, alla luce del recente arresto pretorio di legittimità, nel suo
[...]
massimo Consesso, che è intervenuto sulla tematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, per escluderne in radice l'ammissibilità.
Invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' eccependo l'omessa Controparte_4
notificazione della cartella di pagamento in esso indicata, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella nello stesso iscritta (si cfr. atto di citazione di primo grado).
Tuttavia, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di
3 cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha chiarito - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente
a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha evidenziato che, nella fattispecie, «Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
4 A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022,
n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure
5 mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda proposta dinanzi al giudice di pace.
Da quanto sopra esposto deriva che - ferma l'intangibilità della sentenza di primo grado per la parte passata in giudicato, stante l'assenza di appello incidentale dell in punto di impugnabilità CP_3
dell'estratto ruolo - va qui confermata la statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite, pur dovendosi offrire una diversa connotazione a tale pronuncia, da leggere alla luce dei principi pretori innanzi richiamati ed enunciati nella sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
6 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
3) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 03.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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