Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1969/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1969/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FORNACIARI MARCELLO presso il cui studio sito in VIA BORSELLINO N. 22 42100 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CALZOLARI SARAH presso il cui studio sito in VIA EMILIA ALL'ANGELO 7 42124 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 20.05.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Reggio Emilia in [...]_1
22.05.2022.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 30.04.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) Il figlio minore iene affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino.
I genitori si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse del figlio, a consultarsi per ogni scelta e decisione riguardanti lo stesso, nonché a collaborare affinché l'istruzione e la crescita del medesimo avvengano nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e ciascuno di loro assumerà, in piena autonomia, le decisioni riguardanti la gestione quotidiana del figlio.
2) Il figlio minore viene collocato, in maniera stabile e prevalente, presso l'abitazione familiare ove risiede la madre in Reggio Emilia, loc. S. Bartolomeo Via Dante Freddi n. 29/1.
Il suddetto immobile, unitamente al mobilio ivi esistente, sita in Reggio Emilia, loc. S. Bartolomeo, Via Dante Freddi n. 29/1 di proprietà di entrambi i genitori al 50%, viene pertanto assegnato, allo stato, alla SI.ra , che vi abiterà Parte_2 con il figlio minore.
Le spese di straordinaria manutenzione relative all'immobile, saranno a carico delle parti per il 50% ciascuno, mentre le spese di ordinaria manutenzione e le utenze saranno a carico della SI.ra , che dovrà pertanto effettuare la Parte_2 voltura delle stesse entro il corrente mese di aprile 2025.
Il conto corrente comune acceso presso il Banco BPM S.p.a, Agenzia di Reggio Emilia- Viale Umberto I, sul quale grava la rata del mutuo ipotecario dell'abitazione familiare, rimarrà acceso e le parti verseranno mensilmente, ognuno la sua quota parte (50%), la rata del finanziamento, delle assicurazioni legate al medesimo, oltre alle spese e commissioni bancarie gravanti sullo stesso.
3) In merito al diritto di visita, i genitori stabiliscono che, in considerazione della giovane età del figlio minore il padre potrà vedere e tenere con sé lo stesso Per_1 con le seguenti modalità e giornate:
- il padre si recherà presso l'abitazione materna tutte le mattine (escluso il sabato e la domenica) e porterà ll'asilo che il minore frequenta durante il periodo di Per_1 aperura della struttura;
- il padre potrà inoltre tenere il figlio con sé, a domeniche alternate, dalle ore 10:00 sino alle 19:00 sino ad Aprile dell'anno 2026.
Durante le festività pasquali, nell'anno 2025, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio lunedì dell'Angelo dalle 10.00 alle 18.00, nonché nella giornata di sabato 19/04/2025 e in un altro giorno a sua scelta, con i medesimi orari.
Durante le festività del Natale, nell'anno 2025, il figlio trascorrerà il giorno Per_1 della Vigilia con la madre ed il giorno del Natale con il padre e nei restanti giorni le parti si accorderanno, anche secondo le ferie a loro concesse, cercando di dividere i giorni in modo egualitario.
Durante le vacanze estive, nell'anno 2025, il padre avrà diritto a trascorrere con il figlio almeno 2 giorni consecutivi. Il figlio trascorrerà le altre festività (6 Gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 1 Novembre, 8 Dicembre ecc.), ad anni alternati, rispettivamente con il padre e con la madre. In caso di disaccordo sulla suddivisione delle predette festività, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
4) Le parti concordano che ad iniziare da Maggio 2026 in poi il padre, compatibilmente con i propri turni ed orari di lavoro, terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario di visita, fermo restando che lo stesso dovrà munirsi di idonea sistemazione abitativa onde accogliere presso di sé il minore:
Prima settimana
- il padre si recherà presso l'abitazione materna tutte le mattine (escluso il sabato e la domenica) e porterà all'asilo/scuola materna che il minore frequenta Per_1 durante il periodo di aperura della struttura;
- Il giovedì dalle ore 18.30/19.00 fino al venerdì mattina, impegnandosi ad accompagnare il figlio alla scuola materna. Seconda settimana
- il padre si recherà presso l'abitazione materna tutte le mattine (escluso il sabato e la domenica) e porterà all'asilo/scuola materna che il minore frequenta Per_1 durante il periodo di aperura della struttura;
- Il giovedì dalle ore 18.30/19.00 fino al venerdì mattina, impegnandosi ad accompagnare il figlio alla scuola materna;
- Il sabato dalle ore 10.00 fino alla domenica sera alle 20.30 (già avendo consumato il pasto);
Il periodo delle vacanze scolastiche natalizie, verrà ripartito in parti uguali tra i genitori ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 Dicembre, ovvero dal 30 Dicembre al 6 di gennaio.
Il periodo delle vacanze pasquali verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori con l'alternanza del giorno di Pasqua e del giorno di Pasquetta (giovedì, lunedì di Pasquetta e martedì un periodo e venerdì-sabato e domenica di Pasqua l'altro periodo).
Nel periodo estivo di vacanza scolastica il padre potrà tenere con sé il figlio otto giorni (8 giorni e 7 notti) e poi dall'anno 2027 due settimane, anche non consecutive.
Tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo negli anni pari prevarrà la scelta della madre, mentre negli anni dispari quella del padre.
Nei periodi di vacanza/festività le normali frequentazioni settimanali saranno sospese e di questi giorni non vi è possibilità di recupero.
Durante i periodi non di vacanza sarà invece possibile derogare al regime di spettanza infrasettimanale e dei weekend;
pertanto, qualora fosse richiesto un cambio da parte di un genitore, l'altro genitore avrà diritto di recupero dei giorni o del week end persi.
Il genitore che ha con sé il minore è tenuto a promuovere una telefonata quotidiana del bambino all'altro genitore, in fascia oraria concordata, preferibilmente dalle h. 18.30 alle h. 20.00.
Il figlio trascorrerà la giornata della festa della mamma e del compleanno della madre con la stessa e per il pernottamento si seguirà il calendario ordinario.
Il figlio trascorrerà la giornata della festa del papà e del compleanno del padre con lo stesso e per il pernottamento si seguirà il calendario ordinario, compatibilmente con gli impegni di lavoro del medesimo.
Gli accordi sopra previsti potranno subire delle modifiche concordate tra i genitori, anche in dipendenza di eSIenze di lavoro e dovranno altresì tenere in considerazione gli eventuali impegni ed eSIenze del minore.
5) In caso di malattia del figlio minore, i genitori si impegnano a collaborare, in modo egualitario, per rimanere con il minore ed allo stesso modo provvederanno nel caso in cui abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, specialistiche o di Per_1 controllo. Nel caso in cui un genitore, nel giorno di permanenza del minore presso di sé, non possa tenere lo stesso per problemi lavorativi, dovrà organizzarsi per la gestione del figlio, anche con baby sitter, il cui costo sarà integralmente a carico del genitore che ne avrà necessità.
6) corrisponderà a , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente già conosciuto dallo a quest'ultima intestato, che sarà annualmente Pt_1 aggiornata sulla base degli indici ISTAT come per legge, ciò a decorrere dal primo anno successivo alla pronuncia del provvedimento che definirà questo giudizio.
7) L'importo dell'assegno unico universale sarà interamente a beneficio della madre, anche per la quota di spettanza del padre.
8) I genitori parteciperanno in misura pari al 50% alle spese extra-assegno sostenute per il figlio, secondo le previsioni indicate nel Protocollo d'intesa in uso presso l'intestato Tribunale.
Dette spese saranno preventivamente concordate e documentate secondo le previsioni indicate nel Protocollo che le parti dichiarano di ben conoscere.
Gli eventuali e diversi rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figlio saranno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno (50%).
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a far frequentare al bambino nuovi compagni, solo in modo del tutto graduale, previa presentazione all'altro genitore, e in ogni caso non prima di due anni dalla separazione, fermo restando che le rispettive relazioni dovranno avere carattere di stabilità.
10) Le parti convengono che le spese della presente procedura saranno integralmente compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite Così deciso nella Camera di conSIlio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi