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Sentenza breve 27 marzo 2026
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00908/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00437 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00908/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 114 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 908 del 2025, proposto da
IA ME ZO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 190/2024 depositata il 27.2.2024, passata in giudicato. N. 00908/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SS FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2021/2022, per l'importo di €
500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione.
2.- Sia parte ricorrente, con richiesta di passaggio in decisione depositata il 9.3.2026, sia il Ministero resistente, con deposito documentale dell'11.3.2026, hanno riferito che parte ricorrente ha ottenuto l'accredito della carta docente per l'importo riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.
3.- In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
4.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, in misura ridotta in considerazione dello spontaneo adempimento, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. N. 00908/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
SS FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS FE AN CI N. 00908/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 00437 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00908/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 114 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 908 del 2025, proposto da
IA ME ZO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerolamo Angotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo n. 190/2024 depositata il 27.2.2024, passata in giudicato. N. 00908/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SS FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2021/2022, per l'importo di €
500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione.
2.- Sia parte ricorrente, con richiesta di passaggio in decisione depositata il 9.3.2026, sia il Ministero resistente, con deposito documentale dell'11.3.2026, hanno riferito che parte ricorrente ha ottenuto l'accredito della carta docente per l'importo riconosciuto dalla sentenza ottemperanda.
3.- In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
4.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, in misura ridotta in considerazione dello spontaneo adempimento, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. N. 00908/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
SS FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS FE AN CI N. 00908/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO