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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/10/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2196 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI IT (C.F. , domiciliato come in atti;
C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
(P. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio (C.F.
, domiciliata come in atti;
C.F._3
OPPOSTA
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avvocatura Municipale, nella persona dell'Avv. Vanessa Cioffi (C.F.
), domiciliato come in atti;
C.F._4
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_4 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Ermelinda Cauteruccio (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._5
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Damiano (C.F. ), domiciliato C.F._6 come in atti;
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_5 P.IVA_5
OPPOSTO CONTUMACE
(C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6 P.IVA_6
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbale della udienza di discussione del 30 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 13.03.2024, ha introdotto il Parte_1
giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta avverso il pignoramento presso terzi n. 07120183300000465002/000 per l'importo di € 5.114,90, effettuato da presso l'I.N.P.S. EX GESTIONE INPDAP - SEDE Controparte_1
NAPOLI 2, terzo pignorato.
In particolare, con la predetta opposizione ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e i Comuni di , , , e Controparte_1 CP_6 CP_5 CP_4 Parte_2
al fine di contestare la legittimità della procedura esecutiva avviata, lamentando vizi CP_2
formali dell'atto di pignoramento, la omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento e comunque l'intervenuta prescrizione dei crediti, chiedendo la condanna dell'
[...]
alla restituzione della somma di € 2.882,55 indebitamente incassata, oltre al Controparte_1
risarcimento dei danni per la temerietà della esecuzione intrapresa.
L'opponente ha evidenziato che a seguito della fase cautelare, svoltasi innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, conclusasi col rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnazione del termine di 90 giorni per la riassunzione dinanzi al giudice competente, aveva introdotto la fase di merito dinanzi al Giudice di Pace di , il quale, tuttavia, aveva dichiarato con CP_5 sentenza la propria incompetenza per materia, rimettendo “la causa avanti al Tribunale di Napoli
Nord, Giudice dell'Esecuzione, competente per materia, assegnando alle parti il termine di
giorni novanta per la riassunzione”.
Sulla base di tutto quanto esposto, ha introdotto il presente giudizio di merito Parte_1
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarando non dovuto il credito preteso e la restituzione delle somme già riscosse.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , con deposito di Controparte_1
rituale comparsa, nella quale ha spiegato le proprie difese, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Si sono inoltre costituiti, anche se tardivamente, i e , Controparte_7 CP_4 Parte_2
avanzando le rispettive difese.
Non si sono invece costituiti, benché ritualmente citati, il e il Controparte_5 [...]
, pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_6
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria dal precedente Giudice istruttore e successivamente assegnata a questo Giudice.
La sentenza viene quindi redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione, nonché dell'iter logico seguito, avvalendosi della modalità di
“accelerazione” della fase decisionale offerta dall'art. 281 sexies c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
11/05/2012, n.7268; Corte appello Roma, 03/03/2020, n.1626; sulle modalità del deposito della sentenza si veda anche Cassazione civile, 01/03/2007, n. 4883). In punto di diritto va osservato che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa,
prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto,
Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le doglianze relativi ai vizi formali dell'atto (mancata indicazione dettagliata dei crediti) e alla mancata notifica delle cartelle presupposte costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., mentre la invocata prescrizione integra motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., perché
volta a far valere un fatto estintivo della pretesa creditoria.
Sempre in via preliminare, nel delimitare il thema decidendum, va osservato che le cartelle n.
071/2011/0108707944/000 e n. 071/2012/0018748522/000 erano state precedentemente impugnate dinanzi al Giudice di Pace di , in uno alla intimazione di pagamento ex art 50 CP_5
d.P.R. n. 602/1973, in cui erano ricomprese, e in riferimento alle stesse era intervenuta pronuncia del Giudice di Pace di , il quale, in accoglimento dell'opposizione proposta, aveva CP_5
dichiarato la prescrizione dei crediti. Ne consegue che esula dal perimetro di cognizione del presente giudizio qualsivoglia esame sulla pretesa impositiva di cui agli atti annullati, il cui accertamento fa stato e deve essere recepito, con conseguente inefficacia del pignoramento relativamente alle somme di cui all'indicata cartella.
Con riferimento al primo motivo di doglianza (omessa indicazione dettagliata dei crediti nel pignoramento, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica), si rileva come esso si riferisca ad un “vizio proprio” dell'atto di pignoramento, che è atto dell'esecuzione, rientrando quindi nella giurisdizione del giudice ordinario anche quando abbia ad oggetto crediti tributari. In merito va rilevato che il pignoramento reca indicazioni sufficientemente analitiche per la individuazione della pretesa creditoria azionata: esso infatti specifica i numeri delle cartelle con le relative date di notifica, nonché il numero e la data di notifica dell'avviso di intimazione. Il complesso di tali indicazioni induce a ritenere il pignoramento pienamente motivato, quantunque per relationem, poiché la sua lettura consente al destinatario di esercitare ogni tutela e difesa della propria posizione, con l'utilizzo della richiesta ordinaria diligenza, il che postula anche l'assunzione di informazioni presso l'ente impositore o il concessionario;
né può sottacersi che il contenuto degli atti esattoriali è rigidamente preformato dalla normativa.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità del pignoramento per mancata notifica delle cartelle.
La soluzione appare differente a seconda della natura dei crediti portati dalle cartelle indicate nell'atto di pignoramento.
Le cartelle nn. 071/2011/0246857424, 071/2012/0072355136, 071/2016/0117893120,
071/2014/0085412403, 071/2017/0042082735 e 071/2015/0050386861 hanno ad oggetto crediti tributari. Ciò comporta che la mancata notifica di queste cartelle non può essere fatto valere innanzi al giudice ordinario come motivo di nullità derivata dell'atto di pignoramento, poiché
sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, conformemente a quanto affermato delle
Sezioni Unite della Cassazione con le pronunce nn. 13913/2017, 13916/2017 e 7822/2020.
Le restanti cartelle, nello specifico le nn. 071/2014/0051970007, 071/2014/0067144266,
071/2015/0016590560, 071/2015/0027070448, 071/2015/0063618539, 071/2015/0094762421, 071/2017/00226656449 e 071/2017/0056659168, sono relative a contravvenzioni al codice della strada e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
In relazione a queste ultime, il concessionario ha depositato le relate di notifica recanti il numero identificativo della singola cartella.
Nello specifico risulta notificata la cartella: n. 071/2014/0051970007 in data 28.05.2014; n.
071/2014/0067144266 in data 7.10.2014; n. 071/2015/0016590560 in data 23.03.2015; n.
071/2015/0027070448 data 20.04.2015; n. 071/2015/0063618539 in data 10.07.2015; n.
071/2015/0094762421 in data 9.11.2015; n. 071/2017/00226656449 in data 14.09.2017;
Orbene, secondo il consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità, che questo giudice condivide, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della copia della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio la copia della cartella di pagamento. Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento,
recanti il numero identificativo della cartella stessa, pur in assenza di certificazione di conformità
all'originale, il giudice – anche se l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali - non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva. (cfr. Cass. n. 10326 del 13/05/2014; Cass. n. 3036 del 17.02.2016; Cass.
23902/2017). Nel caso di specie, l' ha prodotto in giudizio copia delle rispettive relate Controparte_8
di notifica delle cartelle sopraindicate, recanti il numero identificativo delle cartelle menzionate,
non specificamente contestate da parte opponente, la quale si limita ad eccepire, genericamente e senza alcun riferimento concreto alla specifica cartella, la nullità della notifica laddove l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
Tali deduzioni, oltre che irricevibili, in quanto eccessivamente generiche, sono in ogni caso infondate. Invero, la spedizione della raccomandata informativa richiesta dell'art. 60, lett. b-bis,
del DPR 600/1973, qualora il consegnatario non sia il destinatario dell'atto, è riferita alla notifica degli avvisi di accertamento (cfr. Cass. 2868/2017) ed è richiamata dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (relativo alla notifica della cartella di pagamento) solo “per quanto non è
regolato dal presente articolo”. Il citato art. 26, pertanto, per l'ipotesi di consegna a persone di famiglia prevede al terzo comma una specifica disciplina che non richiede la necessità della spedizione della raccomandata informativa.
Venendo all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, la stessa non merita accoglimento.
Parte opponente si limita invero a eccepire in maniera generica la prescrizione del credito preteso con il pignoramento impugnato, senza alcun riferimento specifico alle relative cartelle e ai singoli crediti sottesi.
Costituisce ius receptum che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto,
deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice e che è pertanto onere del debitore eccipiente la maturata estinzione allegare e provare il fatto (nella specie la data della commessa infrazione e/o della notifica delle cartelle esattoriali) che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (Cass. Civ. 16326/2009).
Come sopra evidenziato, le cartelle oggetto di esame - nn. 071/2014/0051970007,
071/2014/0067144266, 071/2015/0016590560, 071/2015/0027070448, 071/2015/0063618539,
071/2015/0094762421, 071/2017/00226656449 - sono relative a contravvenzioni al codice della strada ed il termine previsto dalla legge per la prescrizione dei suddetti crediti è di 5 anni a decorrere dalla notifica della cartella. Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 23397
del 17/11/2016) hanno infatti espressamente chiarito che: “Il principio, di carattere generale,
secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di
riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante
ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti
relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia
prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del
termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione
dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Nella specie l'eccezione si profila, allora, inammissibile, perché non supportata da una puntuale allegazione, per ciascuna delle cartelle esattoriali indicate nell'atto di pignoramento opposto,
della data di notifica della cartella o della data della infrazione, che segna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 C.d.S. e 28 Legge 689/1981, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto.
Pur a voler procedere, ad abundantiam, ad una valutazione nel merito della censura, l'accertata notifica delle cartelle esattoriali prima, e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120189051384732000, avvenuta in data 29.10.2018, come provato dalla documentazione in atti, hanno idoneamente interrotto il predetto termine prescrizionale.
In conclusione, va dichiarata l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente alle cartelle 071/2011/0108707944/000, n. 071/2012/0018748522/000, ed ai crediti ad esse sottesi, e rigettata per il resto la spiegata opposizione, con assorbimento di ogni altra questione pur proposta dalle parti.
Il parziale accoglimento induce alla compensazione delle spese di lite a favore dell'
[...]
per un decimo;
per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate Controparte_1
come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, in ragione delle effettive fasi in cui si
è articolato il giudizio, ai minimi di riferimento, in considerazione dell'assenza di questioni sostanziali o processuali di particolare complessità.
Non essendo state svolte domande nei confronti dei Comuni di e , CP_2 Parte_2 CP_4
citati ai soli fini della integrità del contraddittorio, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra questi ultimi e parte opponente per la metà, mentre per la restante metà sono improntate al principio di soccombenza, tenuto conto e seguono i parametri di cui al D.M. 55/2014, ai minimi di riferimento, in considerazione dell'assenza di questioni sostanziali o processuali di particolare complessità e della ridotta attività processuale espletata. Nei rapporti tra l'opponente e i invece, si ritiene equo Controparte_9
disporne la integrale compensazione, per l'assenza di difese delle convenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia del e del Controparte_6 Controparte_5
- Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento della nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle nn. 071/2011/0246857424,
071/2012/0072355136, 071/2016/0117893120, 071/2014/0085412403, 071/2017/0042082735 e
071/2015/0050386861 e rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
- Dichiara l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente alle cartelle
071/2011/0108707944/000 e n. 071/2012/0018748522/000 ed ai crediti ad esse sottesi, in considerazione dell'avvenuto annullamento giurisdizionale;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Compensa le spese di lite per 1/10 e, per la restante parte, condanna alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in € 766,80, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, cpa e IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Gennaro Di Maggio;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra , Parte_1 Controparte_5
e Controparte_6 - compensa le spese di lite per ½ nei rapporti tra e il e, per Parte_1 Controparte_2
la restante metà, condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 426,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
- compensa le spese di lite per ½ nei rapporti tra e il Parte_1 Parte_2
e, per la restante metà, condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 426,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa Parte_2
ed iva;
- compensa le spese di lite per ½ nei rapporti tra e il e, Parte_1 Controparte_4
per la restante metà, condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano in € 426,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 7/10/2025
il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2196 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI IT (C.F. , domiciliato come in atti;
C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
(P. iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio (C.F.
, domiciliata come in atti;
C.F._3
OPPOSTA
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avvocatura Municipale, nella persona dell'Avv. Vanessa Cioffi (C.F.
), domiciliato come in atti;
C.F._4
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_4 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Ermelinda Cauteruccio (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._5
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Damiano (C.F. ), domiciliato C.F._6 come in atti;
OPPOSTO
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_5 P.IVA_5
OPPOSTO CONTUMACE
(C.F. , in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6 P.IVA_6
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
come da verbale della udienza di discussione del 30 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 13.03.2024, ha introdotto il Parte_1
giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta avverso il pignoramento presso terzi n. 07120183300000465002/000 per l'importo di € 5.114,90, effettuato da presso l'I.N.P.S. EX GESTIONE INPDAP - SEDE Controparte_1
NAPOLI 2, terzo pignorato.
In particolare, con la predetta opposizione ha convenuto in giudizio Parte_1
l' e i Comuni di , , , e Controparte_1 CP_6 CP_5 CP_4 Parte_2
al fine di contestare la legittimità della procedura esecutiva avviata, lamentando vizi CP_2
formali dell'atto di pignoramento, la omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento e comunque l'intervenuta prescrizione dei crediti, chiedendo la condanna dell'
[...]
alla restituzione della somma di € 2.882,55 indebitamente incassata, oltre al Controparte_1
risarcimento dei danni per la temerietà della esecuzione intrapresa.
L'opponente ha evidenziato che a seguito della fase cautelare, svoltasi innanzi al Tribunale di
Napoli Nord, conclusasi col rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnazione del termine di 90 giorni per la riassunzione dinanzi al giudice competente, aveva introdotto la fase di merito dinanzi al Giudice di Pace di , il quale, tuttavia, aveva dichiarato con CP_5 sentenza la propria incompetenza per materia, rimettendo “la causa avanti al Tribunale di Napoli
Nord, Giudice dell'Esecuzione, competente per materia, assegnando alle parti il termine di
giorni novanta per la riassunzione”.
Sulla base di tutto quanto esposto, ha introdotto il presente giudizio di merito Parte_1
chiedendo l'accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarando non dovuto il credito preteso e la restituzione delle somme già riscosse.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , con deposito di Controparte_1
rituale comparsa, nella quale ha spiegato le proprie difese, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Si sono inoltre costituiti, anche se tardivamente, i e , Controparte_7 CP_4 Parte_2
avanzando le rispettive difese.
Non si sono invece costituiti, benché ritualmente citati, il e il Controparte_5 [...]
, pertanto ne va dichiarata la contumacia. CP_6
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria dal precedente Giudice istruttore e successivamente assegnata a questo Giudice.
La sentenza viene quindi redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della decisione, nonché dell'iter logico seguito, avvalendosi della modalità di
“accelerazione” della fase decisionale offerta dall'art. 281 sexies c.p.c. (cfr. Cass. civ.,
11/05/2012, n.7268; Corte appello Roma, 03/03/2020, n.1626; sulle modalità del deposito della sentenza si veda anche Cassazione civile, 01/03/2007, n. 4883). In punto di diritto va osservato che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa,
prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto,
Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le doglianze relativi ai vizi formali dell'atto (mancata indicazione dettagliata dei crediti) e alla mancata notifica delle cartelle presupposte costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., mentre la invocata prescrizione integra motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., perché
volta a far valere un fatto estintivo della pretesa creditoria.
Sempre in via preliminare, nel delimitare il thema decidendum, va osservato che le cartelle n.
071/2011/0108707944/000 e n. 071/2012/0018748522/000 erano state precedentemente impugnate dinanzi al Giudice di Pace di , in uno alla intimazione di pagamento ex art 50 CP_5
d.P.R. n. 602/1973, in cui erano ricomprese, e in riferimento alle stesse era intervenuta pronuncia del Giudice di Pace di , il quale, in accoglimento dell'opposizione proposta, aveva CP_5
dichiarato la prescrizione dei crediti. Ne consegue che esula dal perimetro di cognizione del presente giudizio qualsivoglia esame sulla pretesa impositiva di cui agli atti annullati, il cui accertamento fa stato e deve essere recepito, con conseguente inefficacia del pignoramento relativamente alle somme di cui all'indicata cartella.
Con riferimento al primo motivo di doglianza (omessa indicazione dettagliata dei crediti nel pignoramento, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica), si rileva come esso si riferisca ad un “vizio proprio” dell'atto di pignoramento, che è atto dell'esecuzione, rientrando quindi nella giurisdizione del giudice ordinario anche quando abbia ad oggetto crediti tributari. In merito va rilevato che il pignoramento reca indicazioni sufficientemente analitiche per la individuazione della pretesa creditoria azionata: esso infatti specifica i numeri delle cartelle con le relative date di notifica, nonché il numero e la data di notifica dell'avviso di intimazione. Il complesso di tali indicazioni induce a ritenere il pignoramento pienamente motivato, quantunque per relationem, poiché la sua lettura consente al destinatario di esercitare ogni tutela e difesa della propria posizione, con l'utilizzo della richiesta ordinaria diligenza, il che postula anche l'assunzione di informazioni presso l'ente impositore o il concessionario;
né può sottacersi che il contenuto degli atti esattoriali è rigidamente preformato dalla normativa.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla nullità del pignoramento per mancata notifica delle cartelle.
La soluzione appare differente a seconda della natura dei crediti portati dalle cartelle indicate nell'atto di pignoramento.
Le cartelle nn. 071/2011/0246857424, 071/2012/0072355136, 071/2016/0117893120,
071/2014/0085412403, 071/2017/0042082735 e 071/2015/0050386861 hanno ad oggetto crediti tributari. Ciò comporta che la mancata notifica di queste cartelle non può essere fatto valere innanzi al giudice ordinario come motivo di nullità derivata dell'atto di pignoramento, poiché
sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, conformemente a quanto affermato delle
Sezioni Unite della Cassazione con le pronunce nn. 13913/2017, 13916/2017 e 7822/2020.
Le restanti cartelle, nello specifico le nn. 071/2014/0051970007, 071/2014/0067144266,
071/2015/0016590560, 071/2015/0027070448, 071/2015/0063618539, 071/2015/0094762421, 071/2017/00226656449 e 071/2017/0056659168, sono relative a contravvenzioni al codice della strada e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
In relazione a queste ultime, il concessionario ha depositato le relate di notifica recanti il numero identificativo della singola cartella.
Nello specifico risulta notificata la cartella: n. 071/2014/0051970007 in data 28.05.2014; n.
071/2014/0067144266 in data 7.10.2014; n. 071/2015/0016590560 in data 23.03.2015; n.
071/2015/0027070448 data 20.04.2015; n. 071/2015/0063618539 in data 10.07.2015; n.
071/2015/0094762421 in data 9.11.2015; n. 071/2017/00226656449 in data 14.09.2017;
Orbene, secondo il consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità, che questo giudice condivide, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della copia della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio la copia della cartella di pagamento. Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento,
recanti il numero identificativo della cartella stessa, pur in assenza di certificazione di conformità
all'originale, il giudice – anche se l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali - non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva. (cfr. Cass. n. 10326 del 13/05/2014; Cass. n. 3036 del 17.02.2016; Cass.
23902/2017). Nel caso di specie, l' ha prodotto in giudizio copia delle rispettive relate Controparte_8
di notifica delle cartelle sopraindicate, recanti il numero identificativo delle cartelle menzionate,
non specificamente contestate da parte opponente, la quale si limita ad eccepire, genericamente e senza alcun riferimento concreto alla specifica cartella, la nullità della notifica laddove l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
Tali deduzioni, oltre che irricevibili, in quanto eccessivamente generiche, sono in ogni caso infondate. Invero, la spedizione della raccomandata informativa richiesta dell'art. 60, lett. b-bis,
del DPR 600/1973, qualora il consegnatario non sia il destinatario dell'atto, è riferita alla notifica degli avvisi di accertamento (cfr. Cass. 2868/2017) ed è richiamata dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (relativo alla notifica della cartella di pagamento) solo “per quanto non è
regolato dal presente articolo”. Il citato art. 26, pertanto, per l'ipotesi di consegna a persone di famiglia prevede al terzo comma una specifica disciplina che non richiede la necessità della spedizione della raccomandata informativa.
Venendo all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, la stessa non merita accoglimento.
Parte opponente si limita invero a eccepire in maniera generica la prescrizione del credito preteso con il pignoramento impugnato, senza alcun riferimento specifico alle relative cartelle e ai singoli crediti sottesi.
Costituisce ius receptum che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto,
deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice e che è pertanto onere del debitore eccipiente la maturata estinzione allegare e provare il fatto (nella specie la data della commessa infrazione e/o della notifica delle cartelle esattoriali) che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. (Cass. Civ. 16326/2009).
Come sopra evidenziato, le cartelle oggetto di esame - nn. 071/2014/0051970007,
071/2014/0067144266, 071/2015/0016590560, 071/2015/0027070448, 071/2015/0063618539,
071/2015/0094762421, 071/2017/00226656449 - sono relative a contravvenzioni al codice della strada ed il termine previsto dalla legge per la prescrizione dei suddetti crediti è di 5 anni a decorrere dalla notifica della cartella. Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza n. 23397
del 17/11/2016) hanno infatti espressamente chiarito che: “Il principio, di carattere generale,
secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di
riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto
sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante
ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti
relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la
violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia
prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del
termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione
dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Nella specie l'eccezione si profila, allora, inammissibile, perché non supportata da una puntuale allegazione, per ciascuna delle cartelle esattoriali indicate nell'atto di pignoramento opposto,
della data di notifica della cartella o della data della infrazione, che segna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 C.d.S. e 28 Legge 689/1981, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto.
Pur a voler procedere, ad abundantiam, ad una valutazione nel merito della censura, l'accertata notifica delle cartelle esattoriali prima, e la successiva notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120189051384732000, avvenuta in data 29.10.2018, come provato dalla documentazione in atti, hanno idoneamente interrotto il predetto termine prescrizionale.
In conclusione, va dichiarata l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente alle cartelle 071/2011/0108707944/000, n. 071/2012/0018748522/000, ed ai crediti ad esse sottesi, e rigettata per il resto la spiegata opposizione, con assorbimento di ogni altra questione pur proposta dalle parti.
Il parziale accoglimento induce alla compensazione delle spese di lite a favore dell'
[...]
per un decimo;
per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate Controparte_1
come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, in ragione delle effettive fasi in cui si
è articolato il giudizio, ai minimi di riferimento, in considerazione dell'assenza di questioni sostanziali o processuali di particolare complessità.
Non essendo state svolte domande nei confronti dei Comuni di e , CP_2 Parte_2 CP_4
citati ai soli fini della integrità del contraddittorio, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite tra questi ultimi e parte opponente per la metà, mentre per la restante metà sono improntate al principio di soccombenza, tenuto conto e seguono i parametri di cui al D.M. 55/2014, ai minimi di riferimento, in considerazione dell'assenza di questioni sostanziali o processuali di particolare complessità e della ridotta attività processuale espletata. Nei rapporti tra l'opponente e i invece, si ritiene equo Controparte_9
disporne la integrale compensazione, per l'assenza di difese delle convenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia del e del Controparte_6 Controparte_5
- Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento della nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle nn. 071/2011/0246857424,
071/2012/0072355136, 071/2016/0117893120, 071/2014/0085412403, 071/2017/0042082735 e
071/2015/0050386861 e rimette le parti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi;
- Dichiara l'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente limitatamente alle cartelle
071/2011/0108707944/000 e n. 071/2012/0018748522/000 ed ai crediti ad esse sottesi, in considerazione dell'avvenuto annullamento giurisdizionale;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Compensa le spese di lite per 1/10 e, per la restante parte, condanna alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore di , liquidate in € 766,80, Controparte_1
oltre spese generali al 15%, cpa e IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Gennaro Di Maggio;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra , Parte_1 Controparte_5
e Controparte_6 - compensa le spese di lite per ½ nei rapporti tra e il e, per Parte_1 Controparte_2
la restante metà, condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 426,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
- compensa le spese di lite per ½ nei rapporti tra e il Parte_1 Parte_2
e, per la restante metà, condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in € 426,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa Parte_2
ed iva;
- compensa le spese di lite per ½ nei rapporti tra e il e, Parte_1 Controparte_4
per la restante metà, condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano in € 426,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva.
Aversa, 7/10/2025
il Giudice dott.ssa Benedetta Magliulo