CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2024, n. 40515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40515 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NA natcta ZZ RA il 03/01/1984 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BOCCASSI GIULIA in difesa di MA NA insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40515 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Massa Naike, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 27/02/2024, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Alessandria, è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, riformandosi la pena con riguardo al delitto di concorso in tentativo di rapina aggravata dalle persone riunite. 2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3. Il Pubblico ministero, con requisitoria-memoria del 2 settembre 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi manifestamente infondati e/o infondati. 2. Con il primo motivo si denuncia "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà ed illogicità della motivazione". La censura attiene alla pregnanza probatoria che il giudice del merito ha assegnato all'individuazione fotografica dell'imputata, a fronte, invece, dell'esito negativo della ricognizione personale a cui era stato subordinato il rito abbreviato. Ritenendosi più attendibili gli esiti dell'individuazione fotografica - peraltro effettuata dalla p.o. per "deduzione" in ragione dell'arresto della complice e dell'ulteriore individuazione effettuata, a distanza di due mesi, da altre due commesse del negozio che lamentavano quel giorno un tentato furto - si lamenta che si fosse attribuita maggiore valenza probatoria ad una prova atipica, meno pregnante di quella della ricognizione di persona, raccolta nel contraddittorio delle parti. Peraltro, a sostegno della maggiore valenza dell'esito negativo della ricognizione, si sottolinea che la p.o., prima di procedere al compimento dell'atto, aveva anche precisato di avere in precedenza visionato per aiuto alla memoria i filmati di videosorveglianza. Inoltre, anche i riscontri all'individuazione fotografica individuati dal giudice del merito nella pronuncia gravata sarebbero fragili. Il motivo è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica 2 critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. La ricorrente, infatti, ripropone il tema della maggiore pregnanza probatoria che deve riconoscersi all'esito negativo dell'individuazione di persona a cui è stato subordinato il rito abbreviato, rispetto all'individuazione fotografica effettuata nell'immediatezza dalla p.o., ma omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi di sostegno e convergenza che hanno condotto i giudici di merito ad attribuire maggiore valenza probatoria alla seconda. Posto, infatti, che per il principio del libero convincimento del giudice enunciato dall'art. 192 cod. proc. pen., non sussiste una ontologica gerarchia tra i mezzi di prova tipici ed atipici che porti a ritenere i primi maggiormente attendibili rispetto ai secondi (Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088 - 01), va ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui nel caso in cui all'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d'incidente probatorio, una ricognizione con esito difforme ed il giudizio venga celebrato con rito abbreviato, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell'attendibilità dell'esito dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale (Sez. 2, n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994 - 02). Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno conferito maggiore attendibilità all'individuazione fotografica non solo perché effettuata nell'immediatezza dei fatti rispetto alla ricognizione avvenuta a distanza di tempo, ma in ragione sia dell'individuazione fotografica effettuata nell'ambito di altro giudizio da due testimoni che dà conto di come quello stesso giorno l'imputata, unitamente alla complice, si trovasse un'ora prima dei fatti in esame, all'interno dell'esercizio commerciale ove effettuò un furto, sia di altri convergenti elementi di tipo individualizzante raccolti dalla P.G. a carico della ricorrente (e segnatamente elencati alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con cui il motivo omette specificamente di confrontarsi. La circostanza, poi, che la p.o. prima di procedere alla ricognizione personale abbia visionato, per aiuto alla memoria, i filmati di videosorveglianza, non rende illogica la motivazione con cui si è attribuita maggiore valenza all'individuazione fotografica, in quanto, a parte il profilo, pure evidenziato nella sentenza di primo grado e nell'atto di appello, che i filmati non sono così chiari nell'identificare i soggetti ripresi (così si esprime l'appello a pag. 5), l'atto atipico è avvenuto non in conseguenza dell'estrapolazione dei fotogrammi delle riprese di videosorveglianza, 3 bensì a seguito di visione di album fotografico redatto dalla p.g. nell'immediatezza del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione". La doglianza attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei confronti della ricorrente, da ricondursi in quello di tentato furto, tenuto conto che il contenuto dei filmati di videosorveglianza escludeva che la ricorrente, dopo avere trafugato la merce con la complice, avesse in alcun modo spintonato la persona offesa e la di lei moglie. Si lamenta che la Corte di appello abbia travisato il contenuto della prova, avendo genericamente fatto riferimento ai filmati di videosorveglianza. Peraltro, per come ammesso anche dalla p.o., l'imputata, asportata la merce dagli scaffali, allorché era stata sorpresa dal proprietario, aveva lasciato la merce nella borsa all'interno della bussola del negozio, dandosi alla fuga. Tale condotta integrava il tentativo di furto, con conseguente improcedibilità dell'azione penale tenuto conto dell'intervenuta remissione di querela. Il motivo è manifestamente infondato. Al di là del profilo inerente alla mancata allegazione in questa sede dei filmati che comproverebbero, a detta della ricorrente, il dedotto travisamento della prova, resta il dato che la violenza esercitata è stata ricondotta dai giudici del merito allo strattonamento e non al mero divincolarsi sia in forza del dichiarato della p.o., sia in ragione di quanto rappresentato dai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui in atti (cfr. pag. 6 di 8 foto n. 9 e n. 10 album fotografico Carabinieri Compagnia di Novi Ligure redattore brig. D'Orazio) ove è chiaramente rappresentata, per come precisato dalla p.g., l'azione di strattonamento operata dalle due imputate e dalla stessa ricorrente ai danni della moglie della p.o. al fine di assicurarsi l'impunità. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione". Il vizio denunciato riguarda la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. Si lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto per un verso delle finalità deflattive dell'istituto nell'evidente intento di superare il carcere come unica risposta al reato, soprattutto per pene contenute e, per altro, che l'imputata aveva positivamente assolto ai benefici delle misure alternative di cui in passato aveva fruito. Il motivo è infondato. 4 Il dettato normativo è chiaro: alla sostituzione della pena, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53-58 I. n. 689/81, il giudice procede tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, al pari del primo giudice, ha indicato una serie di elementi ostativi che rendono la pena sostitutiva non idonea alla rieducazione dell'imputata. E tale negativo giudizio non si fonda unicamente sul mero richiamo del dato statistico costituito dai precedenti penali annoverati dalla ricorrente, ma si nutre di un giudizio di disvalore in punto di pericolosità dell'imputata, in quanto quei precedenti, per la loro specifica natura, sono stati apprezzati dai giudici di merito quali indici di una rinnovata ed attuale capacità a delinquere per come emergeva dalle modalità del fatto e dalla ritenuta recidiva qualificata. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. FULVIO BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato BOCCASSI GIULIA in difesa di MA NA insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40515 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Massa Naike, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 27/02/2024, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Alessandria, è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, riformandosi la pena con riguardo al delitto di concorso in tentativo di rapina aggravata dalle persone riunite. 2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3. Il Pubblico ministero, con requisitoria-memoria del 2 settembre 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato essendo i motivi manifestamente infondati e/o infondati. 2. Con il primo motivo si denuncia "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà ed illogicità della motivazione". La censura attiene alla pregnanza probatoria che il giudice del merito ha assegnato all'individuazione fotografica dell'imputata, a fronte, invece, dell'esito negativo della ricognizione personale a cui era stato subordinato il rito abbreviato. Ritenendosi più attendibili gli esiti dell'individuazione fotografica - peraltro effettuata dalla p.o. per "deduzione" in ragione dell'arresto della complice e dell'ulteriore individuazione effettuata, a distanza di due mesi, da altre due commesse del negozio che lamentavano quel giorno un tentato furto - si lamenta che si fosse attribuita maggiore valenza probatoria ad una prova atipica, meno pregnante di quella della ricognizione di persona, raccolta nel contraddittorio delle parti. Peraltro, a sostegno della maggiore valenza dell'esito negativo della ricognizione, si sottolinea che la p.o., prima di procedere al compimento dell'atto, aveva anche precisato di avere in precedenza visionato per aiuto alla memoria i filmati di videosorveglianza. Inoltre, anche i riscontri all'individuazione fotografica individuati dal giudice del merito nella pronuncia gravata sarebbero fragili. Il motivo è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica 2 critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. La ricorrente, infatti, ripropone il tema della maggiore pregnanza probatoria che deve riconoscersi all'esito negativo dell'individuazione di persona a cui è stato subordinato il rito abbreviato, rispetto all'individuazione fotografica effettuata nell'immediatezza dalla p.o., ma omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi di sostegno e convergenza che hanno condotto i giudici di merito ad attribuire maggiore valenza probatoria alla seconda. Posto, infatti, che per il principio del libero convincimento del giudice enunciato dall'art. 192 cod. proc. pen., non sussiste una ontologica gerarchia tra i mezzi di prova tipici ed atipici che porti a ritenere i primi maggiormente attendibili rispetto ai secondi (Sez. 3, n. 43614 del 19/10/2021, F., Rv. 282088 - 01), va ribadito il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui nel caso in cui all'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, sia seguita, in sede d'incidente probatorio, una ricognizione con esito difforme ed il giudizio venga celebrato con rito abbreviato, anche condizionato, il giudice può attribuire maggiore valenza probatoria al primo atto atipico, a condizione che indichi, con adeguata motivazione, le ragioni giustificative, non solo dell'attendibilità dell'esito dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale (Sez. 2, n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994 - 02). Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno conferito maggiore attendibilità all'individuazione fotografica non solo perché effettuata nell'immediatezza dei fatti rispetto alla ricognizione avvenuta a distanza di tempo, ma in ragione sia dell'individuazione fotografica effettuata nell'ambito di altro giudizio da due testimoni che dà conto di come quello stesso giorno l'imputata, unitamente alla complice, si trovasse un'ora prima dei fatti in esame, all'interno dell'esercizio commerciale ove effettuò un furto, sia di altri convergenti elementi di tipo individualizzante raccolti dalla P.G. a carico della ricorrente (e segnatamente elencati alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con cui il motivo omette specificamente di confrontarsi. La circostanza, poi, che la p.o. prima di procedere alla ricognizione personale abbia visionato, per aiuto alla memoria, i filmati di videosorveglianza, non rende illogica la motivazione con cui si è attribuita maggiore valenza all'individuazione fotografica, in quanto, a parte il profilo, pure evidenziato nella sentenza di primo grado e nell'atto di appello, che i filmati non sono così chiari nell'identificare i soggetti ripresi (così si esprime l'appello a pag. 5), l'atto atipico è avvenuto non in conseguenza dell'estrapolazione dei fotogrammi delle riprese di videosorveglianza, 3 bensì a seguito di visione di album fotografico redatto dalla p.g. nell'immediatezza del fatto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione". La doglianza attiene alla corretta qualificazione giuridica del fatto nei confronti della ricorrente, da ricondursi in quello di tentato furto, tenuto conto che il contenuto dei filmati di videosorveglianza escludeva che la ricorrente, dopo avere trafugato la merce con la complice, avesse in alcun modo spintonato la persona offesa e la di lei moglie. Si lamenta che la Corte di appello abbia travisato il contenuto della prova, avendo genericamente fatto riferimento ai filmati di videosorveglianza. Peraltro, per come ammesso anche dalla p.o., l'imputata, asportata la merce dagli scaffali, allorché era stata sorpresa dal proprietario, aveva lasciato la merce nella borsa all'interno della bussola del negozio, dandosi alla fuga. Tale condotta integrava il tentativo di furto, con conseguente improcedibilità dell'azione penale tenuto conto dell'intervenuta remissione di querela. Il motivo è manifestamente infondato. Al di là del profilo inerente alla mancata allegazione in questa sede dei filmati che comproverebbero, a detta della ricorrente, il dedotto travisamento della prova, resta il dato che la violenza esercitata è stata ricondotta dai giudici del merito allo strattonamento e non al mero divincolarsi sia in forza del dichiarato della p.o., sia in ragione di quanto rappresentato dai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui in atti (cfr. pag. 6 di 8 foto n. 9 e n. 10 album fotografico Carabinieri Compagnia di Novi Ligure redattore brig. D'Orazio) ove è chiaramente rappresentata, per come precisato dalla p.g., l'azione di strattonamento operata dalle due imputate e dalla stessa ricorrente ai danni della moglie della p.o. al fine di assicurarsi l'impunità. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione". Il vizio denunciato riguarda la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. Si lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto per un verso delle finalità deflattive dell'istituto nell'evidente intento di superare il carcere come unica risposta al reato, soprattutto per pene contenute e, per altro, che l'imputata aveva positivamente assolto ai benefici delle misure alternative di cui in passato aveva fruito. Il motivo è infondato. 4 Il dettato normativo è chiaro: alla sostituzione della pena, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53-58 I. n. 689/81, il giudice procede tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, al pari del primo giudice, ha indicato una serie di elementi ostativi che rendono la pena sostitutiva non idonea alla rieducazione dell'imputata. E tale negativo giudizio non si fonda unicamente sul mero richiamo del dato statistico costituito dai precedenti penali annoverati dalla ricorrente, ma si nutre di un giudizio di disvalore in punto di pericolosità dell'imputata, in quanto quei precedenti, per la loro specifica natura, sono stati apprezzati dai giudici di merito quali indici di una rinnovata ed attuale capacità a delinquere per come emergeva dalle modalità del fatto e dalla ritenuta recidiva qualificata. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 ottobre 2024.