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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1867 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD RE,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1867/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
con il Controparte_2 dott. LOTITO GIUSEPPINA Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09.02.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stata collaboratore scolastico, appartenente al personale ATA, e di essere stata utilizzata dal Controparte_1 mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, segnatamente dal 06.10.2020 al 11.06.2021, dal 04.10.2021 al 31.05.2022, ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA), motivato dal non essere dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche. Ha quindi sostenuto - essendo il compenso individuale accessorio l'omologo della "retribuzione professionale docenti" ("RPD") prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti -, di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del CP_3 al pagamento in proprio favore della somma di € 1.182,17 per le supplenze espletate nel periodo suindicato, comprensiva di interessi legali maturati alla data del 31.01.2025, oltre ad ulteriori accessori, con favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione scolastica convenuta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente ha deciso la causa.
*
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Appare utile premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quindi la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il "compenso individuale accessorio" e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Il itiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, CP_3 operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso
2 di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il , vale per il compenso individuale CP_1 accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; v. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020).
Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna
“ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto,
“l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza
3 dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”. Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione, peraltro contestata solo genericamente: invero l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio per cui è causa per il periodo oggetto del presente giudizio e va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, compenso individuale accessorio per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, segnatamente per i periodi dal 06.10.2020 al 11.06.2021, dal 04.10.2021 al 31.05.2022, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, nonché in misura prossima ai minimi in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, con atto depositato il Controparte_1 09.02.2025, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione del “Compenso Individuale Accessorio” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.182,17, oltre ad accessori come per legge;
4 - condanna il convenuto a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida complessivamente in € 1.030,00, oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 14/10/2025
Il Giudice
UD RE
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD RE,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1867/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIBITONTO MARCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
con il Controparte_2 dott. LOTITO GIUSEPPINA Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 09.02.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stata collaboratore scolastico, appartenente al personale ATA, e di essere stata utilizzata dal Controparte_1 mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, segnatamente dal 06.10.2020 al 11.06.2021, dal 04.10.2021 al 31.05.2022, ha lamentato la mancata corresponsione del "compenso individuale accessorio" (cd. CIA), motivato dal non essere dipendente di ruolo né dipendente assunto per supplenze annuali ovvero per supplenze fino al termine delle attività didattiche. Ha quindi sostenuto - essendo il compenso individuale accessorio l'omologo della "retribuzione professionale docenti" ("RPD") prevista dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i docenti -, di avere diritto a tale emolumento secondo il combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2001 e dell'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, nonché in forza del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del D.lgs. 368/2001 e dalla clausola 4 dell'Accordo allegato alla direttiva UE 1999/70/CE, con conseguente domanda di condanna del CP_3 al pagamento in proprio favore della somma di € 1.182,17 per le supplenze espletate nel periodo suindicato, comprensiva di interessi legali maturati alla data del 31.01.2025, oltre ad ulteriori accessori, con favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione scolastica convenuta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese.
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente ha deciso la causa.
*
La domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Appare utile premettere che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive.
Trattasi di un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”. Precisamente, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quindi la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art.7, riguarda il "compenso individuale accessorio" e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale che svolge supplenze brevi e saltuarie. Il itiene che il rinvio all'art. 25 CCNI 31.8.1999 operato dall'art.7, comma 3, CCNL 15.3.2001, CP_3 operi una delimitazione dei destinatari della "retribuzione professionale docenti" e quindi, con riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato, corrisponde tale voce retributiva nel caso
2 di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mentre la nega nel caso di supplenze di minore durata: analogo ragionamento, secondo il , vale per il compenso individuale CP_1 accessorio che spetta al personale ATA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.
La questione è stata affrontata dall'ordinanza n. 20015/18 della Suprema Corte, che ha ritenuto fondata la pretesa, trovando applicazione il principio di non discriminazione espresso dalle fonti normative e giurisprudenziali europee e rilevando che "non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo determinato e supplenti temporanei, anche per il personale ingaggiato per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito". La S.C. in particolare ha osservato che dalle disposizioni contrattuali sopra riportate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017). L'emolumento rientra dunque nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass. n. 20015 del 2018).
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 (in questo senso Cass. n. 20015 del 2018 cit.; v. ad ulteriore conferma Cass. 6293/2020).
Si ritiene che i medesimi principi, affermati dalla S.C. in relazione alla RPD, siano applicabile anche al CIA spettante al personale ATA ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31.8.1999 anche per supplenze brevi e saltuarie, sussistendo le medesime ragioni di divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza a che trovasi nella condizione giuridica sulla ricorrente della retribuzione professionale docenti, rilevando che “non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna
“ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”; ed ancora, Tribunale di Milano (sentenza n. 664/2021): “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l'accordo quadro è, infatti, tale da imporre l'applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” condannando, pertanto,
“l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza
3 dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica”. Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione, peraltro contestata solo genericamente: invero l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso professionale accessorio, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio per cui è causa per il periodo oggetto del presente giudizio e va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, compenso individuale accessorio per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, segnatamente per i periodi dal 06.10.2020 al 11.06.2021, dal 04.10.2021 al 31.05.2022, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, nonché in misura prossima ai minimi in considerazione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, con atto depositato il Controparte_1 09.02.2025, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione del “Compenso Individuale Accessorio” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze svolte negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il convenuto al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 1.182,17, oltre ad accessori come per legge;
4 - condanna il convenuto a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 che liquida complessivamente in € 1.030,00, oltre al rimborso forfetario 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 14/10/2025
Il Giudice
UD RE
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