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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N. 2633/2024
VERBALE DI UDIENZA del 29 aprile 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Alessandra De Leo, che si riporta agli atti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per l' l'avv. Clelia Condello, per delega dell'avv. Dario CP_1
Cosimo Adornato, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando la non tenutezza sulla prestazione per mancata cessazione del rapporto di lavoro.
IL GOP
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N.2633 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Alessandra DE LEO (C.F.. ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e congiuntamente dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà,
Dario Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria CodiceFiscale_3
Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
[...]
Notaio in Roma, Rep. 80974/21569 del 21.7.2015, in atti;
Per_1
resistente
OGGETTO: indebito indennità di disoccupazione NASPI
Dando lettura all'esito della Camera di Consiglio alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.09.2024, l'odierno ricorrente ha convenuto avanti il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro l' esponendo di aver ricevuto dall'Ente convenuto la comunicazione di CP_1
indebito n. 18605976, relativa all'indennità di disoccupazione naspi n.
947886/2020, con la quale l' sede di Reggio Calabria, lo invitava a versare CP_1
l'importo di Euro 10.235,53 corrispondente a prestazione Naspi percepita dal
07/09/2021 al 22/03/2024 e parzialmente non spettante per “rioccupazione fuori dai casi previsti dalla legge”. In data 24.06.2024, il ricorrente provvedeva ad inoltrare formale ricorso amministrativo. Successivamente, in data
25.07.2024, il ricorrente riceveva comunicazione dell' di rigetto del ricorso CP_1
amministrativo, per le stesse motivazioni di cui all'indebito impugnato. A sostegno della propria pretesa deduceva che, per il periodo oggetto di contestazione, il ricorrente aveva svolto attività lavorative saltuarie, di breve durata e a tempo determinato, tutte connotate dal carattere della provvisorietà
e tali da non fargli perdere lo stato di “disoccupato”, né il diritto alla relativa indennità. Eccepiva la carenza o la contraddittorietà della motivazione contenuta nei provvedimenti in questione, infatti, in quanto non dava à modo all'avente diritto di comprendere la causale degli atti e di contestarli puntualmente, violando l'art. 3 della L. n. 241/1990 e la sproporzione rispetto agli importi che erano stati erogati al ricorrente a titolo di Naspi. Eccepiva, inoltre, l'irripetibilità dell'indebito oggetto del presente giudizio, in quanto l'Ente non poteva pretenderne la restituzione, sia perché era a conoscenza dei movimenti occupazionali del beneficiario, sia perché le stesse attività lavorative erano tali da non fargli perdere il diritto di ricevere l'indennità di disoccupazione, per il principio del legittimo affidamento dell'accipiens e, in ogni caso, gli enti previdenziali sono tenuti a recuperare entro l'anno successivo a quello di riferimento gli eventuali indebiti che derivino da verifiche della situazione reddituale dell'interessato. Pertanto, concludeva chiedendo:”in via pregiudiziale, concedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provoca la procedura esecutiva in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto;
- nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia giuridica e/o la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di richiesta di indebito n. 18605976, meglio descritto al punto CP_1
1) della narrativa di fatto, in quanto illegittimo per le causali sopraesposte, con ogni conseguente statuizione di legge, ordinandone la cancellazione delle somme iscritte a ruolo da - nel merito, ancora, accertare e dichiarare estinto il diritto dell'ente CP_1
creditore a pretendere il pagamento dei crediti opposti in quanto non dovuti per decadenza e/o prescrizione dell'azione di recupero per come meglio argomentato in punto di diritto;
- in via subordinata, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta alla luce delle risultanze processuali e in caso di accoglimento parziale della domanda;
- condannare l' in persona del suo l.r.p.t., alla cancellazione, a proprie CP_1
cure e spese, dell'indebito impugnato e di ogni eventuale ruolo esattoriale per esso iscritto, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente costituito il contraddittorio tra le parti sii costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che l'indebito al ricorrente sulla NASPI CP_1
2020/947886scaturiva da segnalazione da parte di Vigilanza documentale in data 30/04/2024 a seguito delle verifiche effettuate in seguito ad un verbale di conciliazione monocratica della DTL notificato a mezzo pec (prot.
6700.19/01/2022.0024084), dalle quali emergeva che parte ricorrente CP_1
aveva lavorato come dipendente sino al 31.07.2023 e, allo stesso tempo, aveva aperto la matricola come artigiano dal 03.07.2023 (10084062), continuando a percepire la NASPI dal 01.07.2023 al 22.03.2024. La naspi 2020/947886 scaturiva da licenziamento del 15/11/2020, ma in data 07/09/2021 il ricorrente era stato riassunto, a tempo indeterminato da Controparte_3
. Inoltre, veniva rilevata la percezione della Naspi
[...]
potenzialmente indebita anche durante l'attuale periodo di svolgimento di attività da lavoro autonomo a partire dal 01.07.2023. Ancora, eccepiva che il beneficiario decade dall'indennità nel caso – tra le altre ipotesi -di inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22, relativa al reddito presunto entro un mese dall'avvio dell'attività. Relativamente all'eccepita prescrizione, da parte ricorrente, l' CP_2
evidenziava che la prescrizione decennale non era decorsa, trattandosi di credito riferito al periodo dal 07/09/2021 al 22/03/2024. Peraltro, considerato che trattasi di indebito oggettivo la prescrizione è decennale ex art 2033 c.c.
Pertanto, concludeva, chiedendo che :” sia rigettato il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con le spese processuali come per legge”.
All'udienza dell'11.03.2025, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione,
A norma dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. cit., la NASPI è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. L'art. 10, comma 1, primo periodo, dispone altresì che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 t.u.i.r. di cui al d.p.r. 22.12.1986 n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_1
annuo che prevede di trarne” e stabilisce poi all'art. 11, comma, 1 che “il lavoratore decade dalla fruizione della naspi nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 co. 1 primo periodo”. A norma del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, pertanto, incorre nella decadenza dalla fruizione dell'indennità naspi il lavoratore che ometta di comunicare all' entro un mese, lo svolgimento CP_1
di lavoro autonomo.
Nel caso di specie, l'odierno ricorrente impugna e contesta il provvedimento di indebito dell' ritenedolo, illegittimo e infondato, in quanto deduce che CP_1
nel periodo in cui fruiva della NASPI, aveva sempre svolto lavori occasionali e part time, durante i quali l'indennità veniva regolarmente sospesa dall'ente erogatore, a seguito degli aggiornamenti e delle comunicazioni di sistema.
Contesta anche l'asserita mancata comunicazione dell'inizio di attività lavorativa autonoma, come di contro eccepiva parte resistente. Infatti, il ricorrente, nello stesso mese in cui aveva aperto la Partita Iva (luglio 2023), aveva prontamente comunicato all' sia l'avvio del lavoro autonomo, sia il CP_1
reddito presunto per l'anno di riferimento, a mezzo servizio “NASpI Com”.
Nel panorama delle tutele sociali per i lavoratori italiani, la NASPI rappresenta un punto di riferimento per coloro che si trovano a dover fronteggiare il delicato momento della disoccupazione. I lavoratori che percepiscono la
NASPI devono tuttavia prestare attenzione a diversi fattori chiave. Ad esempio, l'art. 10, c. 1, D.lgs. 22/2015, che disciplina la NASPI, stabilisce che il lavoratore che, percependo l'indennità, inizi un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, deve comunicare all' entro un mese dall'inizio CP_1
dell'attività, dichiarando il reddito annuo previsto. Questa comunicazione serve a verificare se il reddito dichiarato supera o meno il limite di compatibilità con la NASPI, che è pari al 75% dell'importo dell'indennità stessa.
Se il reddito dichiarato è inferiore al limite, la NASPI viene ridotta proporzionalmente;
se è superiore, la NASPI viene sospesa.
L'art. 10, c. 1, D.lgs. 22/2015, che disciplina la NASPI, stabilisce che, come già epresso, l'avvio dell'attività autonoma deve essere comunicato all' entro CP_1 30 giorni mediante l'apposito modulo NASpI-Com, nel quale è necessario indicare i redditi presunti derivanti da tale attività.
In specie il ricorrente, nello stesso mese in cui aveva aperto la Partita Iva
(luglio 2023), con Ditta individuale “Mercuri Costruzioni”, fatturando, nel corso dell'anno 2023, l'importo di Euro 4.515,00, di cui Euro 3.830,00 di reddito netto, come da documentazione versata in atti, aveva prontamente comunicato all' sia l'avvio del lavoro autonomo, sia il reddito presunto per l'anno di CP_1
riferimento, a mezzo servizio “NASpI Com”.
Di conseguenza non sussiste alcun indebito percepito su NASPI per la somma complessiva di € 10.235,53 .
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovute all' le somme richieste a titolo CP_1
di indebito n. 18605976, relativa all'indennità di disoccupazione naspi n.
947886/2020, con comunicazione del 22 maggio 2024;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 2938,00, oltre IVA , CPA e rimborso forfetario, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, lì 29 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
VERBALE DI UDIENZA del 29 aprile 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Alessandra De Leo, che si riporta agli atti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Per l' l'avv. Clelia Condello, per delega dell'avv. Dario CP_1
Cosimo Adornato, che si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, evidenziando la non tenutezza sulla prestazione per mancata cessazione del rapporto di lavoro.
IL GOP
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N.2633 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Alessandra DE LEO (C.F.. ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e congiuntamente dagli Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà,
Dario Cosimo Adornato ( ), Ettore Triolo, Valeria CodiceFiscale_3
Grandizio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
[...]
Notaio in Roma, Rep. 80974/21569 del 21.7.2015, in atti;
Per_1
resistente
OGGETTO: indebito indennità di disoccupazione NASPI
Dando lettura all'esito della Camera di Consiglio alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.09.2024, l'odierno ricorrente ha convenuto avanti il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro l' esponendo di aver ricevuto dall'Ente convenuto la comunicazione di CP_1
indebito n. 18605976, relativa all'indennità di disoccupazione naspi n.
947886/2020, con la quale l' sede di Reggio Calabria, lo invitava a versare CP_1
l'importo di Euro 10.235,53 corrispondente a prestazione Naspi percepita dal
07/09/2021 al 22/03/2024 e parzialmente non spettante per “rioccupazione fuori dai casi previsti dalla legge”. In data 24.06.2024, il ricorrente provvedeva ad inoltrare formale ricorso amministrativo. Successivamente, in data
25.07.2024, il ricorrente riceveva comunicazione dell' di rigetto del ricorso CP_1
amministrativo, per le stesse motivazioni di cui all'indebito impugnato. A sostegno della propria pretesa deduceva che, per il periodo oggetto di contestazione, il ricorrente aveva svolto attività lavorative saltuarie, di breve durata e a tempo determinato, tutte connotate dal carattere della provvisorietà
e tali da non fargli perdere lo stato di “disoccupato”, né il diritto alla relativa indennità. Eccepiva la carenza o la contraddittorietà della motivazione contenuta nei provvedimenti in questione, infatti, in quanto non dava à modo all'avente diritto di comprendere la causale degli atti e di contestarli puntualmente, violando l'art. 3 della L. n. 241/1990 e la sproporzione rispetto agli importi che erano stati erogati al ricorrente a titolo di Naspi. Eccepiva, inoltre, l'irripetibilità dell'indebito oggetto del presente giudizio, in quanto l'Ente non poteva pretenderne la restituzione, sia perché era a conoscenza dei movimenti occupazionali del beneficiario, sia perché le stesse attività lavorative erano tali da non fargli perdere il diritto di ricevere l'indennità di disoccupazione, per il principio del legittimo affidamento dell'accipiens e, in ogni caso, gli enti previdenziali sono tenuti a recuperare entro l'anno successivo a quello di riferimento gli eventuali indebiti che derivino da verifiche della situazione reddituale dell'interessato. Pertanto, concludeva chiedendo:”in via pregiudiziale, concedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provoca la procedura esecutiva in accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto;
- nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia giuridica e/o la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di richiesta di indebito n. 18605976, meglio descritto al punto CP_1
1) della narrativa di fatto, in quanto illegittimo per le causali sopraesposte, con ogni conseguente statuizione di legge, ordinandone la cancellazione delle somme iscritte a ruolo da - nel merito, ancora, accertare e dichiarare estinto il diritto dell'ente CP_1
creditore a pretendere il pagamento dei crediti opposti in quanto non dovuti per decadenza e/o prescrizione dell'azione di recupero per come meglio argomentato in punto di diritto;
- in via subordinata, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta alla luce delle risultanze processuali e in caso di accoglimento parziale della domanda;
- condannare l' in persona del suo l.r.p.t., alla cancellazione, a proprie CP_1
cure e spese, dell'indebito impugnato e di ogni eventuale ruolo esattoriale per esso iscritto, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente costituito il contraddittorio tra le parti sii costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che l'indebito al ricorrente sulla NASPI CP_1
2020/947886scaturiva da segnalazione da parte di Vigilanza documentale in data 30/04/2024 a seguito delle verifiche effettuate in seguito ad un verbale di conciliazione monocratica della DTL notificato a mezzo pec (prot.
6700.19/01/2022.0024084), dalle quali emergeva che parte ricorrente CP_1
aveva lavorato come dipendente sino al 31.07.2023 e, allo stesso tempo, aveva aperto la matricola come artigiano dal 03.07.2023 (10084062), continuando a percepire la NASPI dal 01.07.2023 al 22.03.2024. La naspi 2020/947886 scaturiva da licenziamento del 15/11/2020, ma in data 07/09/2021 il ricorrente era stato riassunto, a tempo indeterminato da Controparte_3
. Inoltre, veniva rilevata la percezione della Naspi
[...]
potenzialmente indebita anche durante l'attuale periodo di svolgimento di attività da lavoro autonomo a partire dal 01.07.2023. Ancora, eccepiva che il beneficiario decade dall'indennità nel caso – tra le altre ipotesi -di inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10 del d. lgsl. 4 marzo 2015 n. 22, relativa al reddito presunto entro un mese dall'avvio dell'attività. Relativamente all'eccepita prescrizione, da parte ricorrente, l' CP_2
evidenziava che la prescrizione decennale non era decorsa, trattandosi di credito riferito al periodo dal 07/09/2021 al 22/03/2024. Peraltro, considerato che trattasi di indebito oggettivo la prescrizione è decennale ex art 2033 c.c.
Pertanto, concludeva, chiedendo che :” sia rigettato il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con le spese processuali come per legge”.
All'udienza dell'11.03.2025, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione,
A norma dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. cit., la NASPI è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. L'art. 10, comma 1, primo periodo, dispone altresì che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 t.u.i.r. di cui al d.p.r. 22.12.1986 n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito CP_1
annuo che prevede di trarne” e stabilisce poi all'art. 11, comma, 1 che “il lavoratore decade dalla fruizione della naspi nei seguenti casi: … c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10 co. 1 primo periodo”. A norma del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1 e 11, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, pertanto, incorre nella decadenza dalla fruizione dell'indennità naspi il lavoratore che ometta di comunicare all' entro un mese, lo svolgimento CP_1
di lavoro autonomo.
Nel caso di specie, l'odierno ricorrente impugna e contesta il provvedimento di indebito dell' ritenedolo, illegittimo e infondato, in quanto deduce che CP_1
nel periodo in cui fruiva della NASPI, aveva sempre svolto lavori occasionali e part time, durante i quali l'indennità veniva regolarmente sospesa dall'ente erogatore, a seguito degli aggiornamenti e delle comunicazioni di sistema.
Contesta anche l'asserita mancata comunicazione dell'inizio di attività lavorativa autonoma, come di contro eccepiva parte resistente. Infatti, il ricorrente, nello stesso mese in cui aveva aperto la Partita Iva (luglio 2023), aveva prontamente comunicato all' sia l'avvio del lavoro autonomo, sia il CP_1
reddito presunto per l'anno di riferimento, a mezzo servizio “NASpI Com”.
Nel panorama delle tutele sociali per i lavoratori italiani, la NASPI rappresenta un punto di riferimento per coloro che si trovano a dover fronteggiare il delicato momento della disoccupazione. I lavoratori che percepiscono la
NASPI devono tuttavia prestare attenzione a diversi fattori chiave. Ad esempio, l'art. 10, c. 1, D.lgs. 22/2015, che disciplina la NASPI, stabilisce che il lavoratore che, percependo l'indennità, inizi un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, deve comunicare all' entro un mese dall'inizio CP_1
dell'attività, dichiarando il reddito annuo previsto. Questa comunicazione serve a verificare se il reddito dichiarato supera o meno il limite di compatibilità con la NASPI, che è pari al 75% dell'importo dell'indennità stessa.
Se il reddito dichiarato è inferiore al limite, la NASPI viene ridotta proporzionalmente;
se è superiore, la NASPI viene sospesa.
L'art. 10, c. 1, D.lgs. 22/2015, che disciplina la NASPI, stabilisce che, come già epresso, l'avvio dell'attività autonoma deve essere comunicato all' entro CP_1 30 giorni mediante l'apposito modulo NASpI-Com, nel quale è necessario indicare i redditi presunti derivanti da tale attività.
In specie il ricorrente, nello stesso mese in cui aveva aperto la Partita Iva
(luglio 2023), con Ditta individuale “Mercuri Costruzioni”, fatturando, nel corso dell'anno 2023, l'importo di Euro 4.515,00, di cui Euro 3.830,00 di reddito netto, come da documentazione versata in atti, aveva prontamente comunicato all' sia l'avvio del lavoro autonomo, sia il reddito presunto per l'anno di CP_1
riferimento, a mezzo servizio “NASpI Com”.
Di conseguenza non sussiste alcun indebito percepito su NASPI per la somma complessiva di € 10.235,53 .
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovute all' le somme richieste a titolo CP_1
di indebito n. 18605976, relativa all'indennità di disoccupazione naspi n.
947886/2020, con comunicazione del 22 maggio 2024;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 2938,00, oltre IVA , CPA e rimborso forfetario, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, lì 29 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo