Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3246/2024 promossa da:
ass. avv. ROBERTO MARTELLI Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA –
E NEI CONFRONTI DI
ass. avv. EMILIA CONROTTO CP_2
- TERZO CHIAMATO -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha evocato in giudizio quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 CP_1
chiedendo all'adito Tribunale: “accertato e dichiarato che tra la Controparte_1 ricorrente ed il convenuto nella sua qualità di titolare dell'Impresa individuale Oliver Caffè & Slot di
Oliver Cuku, con sede in Torino, C.so Racconigi 147/C,sono sorti due rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno, il primo a tempo determinato dal 7/10/2022 al 30/4/2023, il secondo dal 14/6/2023 sino al licenziamento qui impugnato;
che a detti rapporti di lavoro si applicava, anche ex art.36 Cost., il ccnl del Turismo pubblici esercizi e che la ricorrente viste le mansioni di barista svolte doveva essere inquadrata almeno nel V livello;
accertato e dichiarato che nel corso di entrambi i rapporti di lavoro (sino alla mutua del 18/823 connessa allo stato di gravidanza), nonostante l'assunzione per 20 ore settimanali, la ricorrente ha lavorato con orario di almeno otto ore giornaliere per sei giorni la settimana ,compresa la domenica, e dunque per almeno 48 ore settimanali, con prestazione di lavoro straordinario e domenicale;
accertato e dichiarato che la ricorrente nel corso dei due rapporti di lavoro non ha percepito 13a,14a mensilità e ferie ne il TFR, percependo la sola retribuzione di €1.200 per i mesi lavorati;
dichiarare il convenuto tenuto e conseguentemente condannarlo a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive, anche per tali mancati pagamenti (o pagamenti inferiori al dovuto rispetto la previsione del ccnl) nelle somme indicate nell'allegato prospetto di calcolo pari a €7.304,26 oltre a €1.375,84 di TFR per il primo
e €11.195,3 oltre all'accantonamento TFR in €962,61 (sino al 31/12/23) per il secondo, o quelle somme eventualmente diverse, anche superiori accertande in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dal maturare al pagamento;
con obbligo per il convenuto di versare agli enti previdenziali la relativa contribuzione;
[...] accertare e dichiarare
l'inefficacia, nullità e comunque illegittimità del licenziamento irrogato alla ricorrente alla data del
31/12/2023 e a lei non comunicato, per violazione del disposto di cui all'art.2 legge 604/1966 e in contrasto con il divieto di licenziamento previsto dall'art.54 del DL.vo 151/2001, ordinare al convenuto di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con la ricostituzione dello stesso sia in punto retribuzioni che contribuzioni previdenziali, e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (31/12/23) fino a quello dell'effettiva reintegra;
con interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturare al pagamento”;
2. pur regolarmente citata in giudizio, parte convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia;
all'udienza del 20/06/2024, rilevato che la ricorrente ha domandato anche il pagamento dell'indennità di malattia e di maternità, è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti dell ai sensi dell'art. 102 c.p.c, in quanto l è l'unico soggetto CP_2 Controparte_3 obbligato alla corresponsione di tali trattamenti che il datore di lavoro deve anticipare;
a seguito di chiamata, si è costituito in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: “nel CP_2 merito, in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell , CP_2 conseguente a riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro – con relativa condanna della parte datoriale ( ovvero statuizione del relativo obbligo al versamento contributivo in favore dell' ) e per quanto di ragione - è tenuto al Pt_2 pagamento in favore dell dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori sulla base CP_2 delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L.
153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n° 662/96 e L. n° 388/00) il tutto nei limiti della prescrizione di legge” e “per quanto attiene alle indennità di malattia /maternità previa occorrenda declaratoria di improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo e previa occorrenda declaratoria di carenza di legittimazione ad causam passiva dell , assolvere- sul punto - l da tutte le domande eventualmente dispiegate nel CP_2 Pt_2 presente giudizio”;
3. a sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha allegato: di esser stata assunta in data
07/10/2022 dalla impresa individuale convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato avente scadenza al 30/04/2023 e con orario pari a 20h settimanali per lo svolgimento di mansioni di barista inquadrata nel V livello CCNL Turismo e pubblici servizi;
di aver osservato un orario di lavoro diviso su due turni: dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23, per sei giorni alla settimana e, dunque, di aver lavorato per 48 ore settimanali domenica compresa;
di aver percepito una retribuzione di 1.200 euro mensili, pagata per metà con bonifico bancario e per la restante parte in contanti;
di non aver mai ricevuto il pagamento della tredicesima, della quattordicesima, delle ferie e del TFR;
di esser stata nuovamente assunta dal convenuto in data 14/06/2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario settimanale pari a 20 ore per lo svolgimento di mansioni di barista ricondotte al V livello;
di aver osservato un orario di lavoro su due turni: il primo dalle 6 alle 14 e il secondo dalle 14 alle 22, per sei giorni la settimana, domenica compresa;
di essersi assentata per malattia, legata al suo stato di gravidanza, dal 18/08/2023 sino al
11/11/2023, data di inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità; di non aver più percepito alcunché a titolo di retribuzione dall'agosto 2023; di essersi recata, in data
08/03/2024, all'Ufficio per l'impiego e di aver ivi scoperto di esser stata licenziata in data
31/12/2023 per giustificato motivo;
che il licenziamento è nullo perché irrogato durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e, in ogni caso, perché privo del requisito della forma scritta;
4.
l'esistenza dei due rapporti di lavoro, la loro durata e l'orario di lavoro risultano adeguatamente provati sulla base della valutazione congiunta della documentazione prodotta in atti, delle deposizioni testimoniali acquisite e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi;
5. invero, i contratti di lavoro e lo storico dei movimenti dell'Ufficio per l'impiego (doc. 4 – 5 e 18) dimostrano che la ricorrente è stata assunta dal convenuto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 07/10/2022 al 30/04/2023, con orario di lavoro a tempo parziale pari a 20h settimanali e con mansioni di barista ricondotte al V livello del CCNL Turismo - Confcommercio e dal 14/06/2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (40h settimanali) con le medesime mansioni e il medesimo inquadramento;
lo storico movimenti (doc. 18 ric.) e la comunicazione obbligatoria di cessazione depositata dal
Centro per l'impiego di Orbassano in data 11/04/2025 dimostrano, inoltre, che il predetto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è cessato in data 31/12/2023 per effetto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato alla lavoratrice;
6. quanto all'orario di lavoro, per pacifica giurisprudenza, la relativa prova, in base alla generale regola di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma soltanto con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici. in base a quanto emerso dalle deposizioni dei testi escussi, è comprovato che la ricorrente abbia lavorato per complessive 48h di lavoro settimanali in entrambi i rapporti di lavoro intercorsi con il convenuto;
la teste , collega della ricorrente, ha confermato gli orari di lavoro Testimone_1 allegati in ricorso, dichiarando che quest'ultima osservava il suo medesimo orario, a rotazione su due turni di 8h ore giornaliere (mattina e pomeriggio), per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo, non fisso, che poteva capitare di sabato o di domenica solo su richiesta, tanto nel locale di C.so Orbassano quanto in quello di via De Sanctis;
il teste compagno della ricorrente, ha dichiarato che quest'ultima osservava, in Tes_2 alternanza con una collega, due turni di lavoro: 6 – 14 / 14 – 22 presso un locale e 7 – 15 / 15 – 23 presso l'altro, con un solo giorno di riposo settimanale, non fisso e mai di sabato o di domenica, ma tendenzialmente di giovedì, giorno in cui anch'egli era di riposo;
infine, la teste , Tes_3 madre convivente della ricorrente, ha ribadito che tra gli orari di lavoro osservati dalla figlia nei due bar in cui lavorava vi era una differenza di un'ora uno dall'altro, poiché in un locale aveva lavorato dalle 7 alle 15 e dalle 15 alle 23 e nell'altro dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22, con un giorno di riposo alla settimana che non era fisso e non cadeva mai di sabato o di domenica;
7.
In merito alle testimonianze della madre e del compagno della ricorrente, va rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. Sent. n. 2295/2021), in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela;
infatti, “l'attendibilità degli stessi non deve essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità”, potendo il giudice valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. nel caso di specie, non residuano dubbi sull'attendibilità dei testi e , anche in Tes_2 Tes_3 considerazione del fatto che le loro dichiarazioni sono concordanti e reciprocamente coerenti e sono state confermate dalla teste , collega della ricorrente;
Testimone_1
8.
Il conteggio allegato in ricorso appare conforme alla normativa del settore applicabile e correttamente redatto in relazione ai dati di fatto sopra accertati ed in ogni caso non è stato contestato da parte convenuta;
il convenuto, pertanto, deve essere condannato a pagare alla ricorrente, per il primo rapporto di lavoro, l'importo, di euro 8680,10 lordi, di cui euro 1.375,84 a titolo di TFR e, per il secondo rapporto di lavoro, l'importo lordo di euro 11.195,30; agli anzidetti importi devono essere aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso;
9. atteso che parte ricorrente non ha domandato all il pagamento dell'indennità di malattia e CP_2 dell'indennità di maternità quantificate nei conteggi allegati al ricorso, avendo proposta domanda di condanna solo nei confronti del datore di lavoro, l'eccezione di improponibilità/inammissibilità della domanda, sollevata dall , si rileva infondata;
CP_2
10. parte ricorrente, infine, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimatole dalla convenuta in data 31/12/2023 per violazione del disposto di cui all'art. 2 legge 604/1966 e per contrasto con il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del D. lgs 151/2001;
11.
l'art. 54 d. lgs 151/2001 dispone che: “1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova;
resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b). 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.”
12. secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, che qui si richiama, “il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo ricompreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino, in violazione del divieto di cui all'art. 54 del d. lgs. n. 151 del 2001, è nullo ed improduttivo di effetti, sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio”
(Cass. Sez. Lav. n. 475/2017); la documentazione versata in atti (cfr. certificato di nascita sub doc. 21, da cui emerge che il figlio nella ricorrente è nato il [...]) dimostra che la lavoratrice alla data del licenziamento
(31/12/2023) era certamente in stato di gravidanza;
la resistente non ha allegato né provato la sussistenza di una delle fattispecie in cui il divieto di licenziamento della lavoratrice in maternità non opera;
il licenziamento, pertanto, deve essere dichiarato nullo per violazione del divieto di licenziamento della lavoratrice in maternità;
13. per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento nullo, va rilevato che, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 23/2015, “il Giudice con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché […] riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e condanna altresì il medesimo al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità
e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”;
14. il convenuto, in conseguenza della nullità del licenziamento intimato alla ricorrente durante la gravidanza, deve essere condannato a reintegrarla nel suo posto di lavoro e a risarcirle il danno, corrispondendole un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari, in assenza di contestazioni, ad euro 2.144,47, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
15. in ossequio al principio della soccombenza e tenuto conto che la chiamata in causa in giudizio dell , ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è conseguenza delle accertate condotte inadempienti del CP_2 convenuto, quest'ultimo deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente e all le spese CP_2 di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 in base al valore delle domande;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, condanna , titolare della ditta individuale , a pagare a CP_1 Controparte_1
, per il rapporto di lavoro a tempo determinato dal 07/10/2022 al 30/04/2023, Parte_1 euro 8680,10 lordi, di cui euro 1.375,84 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso e, per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal
14/06/2023 al 31/12/2023, l'importo lordo di euro 11.195,30 oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c dalle singole scadenze e nella misura di cui al comma 4 dalla data di deposito del ricorso, nonché a versare all la relativa contribuzione CP_2 previdenziale;
accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 31/12/2023 e per l'effetto ordina al convenuto di reintegrare la lavoratrice nel suo posto di lavoro;
condanna il convenuto a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro mensili 2.144,47, dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione e a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 9.257 oltre 15% per rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
CP_ condanna il convenuto a rimborsare all le spese di lite liquidate in euro 5391 oltre 15% per rimborso spese forfettario.
Torino, 29/4/2025
La Giudice
Dott.ssa AURORA FILICETTI