Articolo 4 della Legge 13 luglio 1965, n. 883
Articolo 3Articolo 5
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13 agosto 1965
Art. 4.
Gli uffici ed organi predetti esercitano nell'ambito regionale le funzioni attribuite ai corrispondenti Uffici ed organi esistenti nelle altre Regioni.
Entrata in vigore il 13 agosto 1965