Ordinanza cautelare 26 novembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21257 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12752/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12752 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Cembalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno in data 4 ottobre 2022, notificato in data 5 ottobre 2022, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, protocollo numero -OMISSIS-, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. OS GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 3.5.2017, motivando il diniego con riferimento sia ai precedenti penali a carico dell’interessato, sia alla mancata dichiarazione delle condanne nella domanda da parte dello stesso.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Eccesso di potere per violazione delle regole di partecipazione al procedimento amministrativo ”, in quanto il ricorrente non avrebbe mai ricevuto il c.d. preavviso di rigetto dell’istanza;
II) “ Eccesso di potere per insufficiente motivazione - violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 – falsa applicazione dell’art. 9 lett. f) della legge 91 / 92 – carenza d’istruttoria ”, in quanto:
- “ il provvedimento impugnato […] non [avrebbe] fornito alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto il Ministero dell’Interno a formulare il rifiuto della cittadinanza se non l’automatica equazione condanna = pericolosità sociale e, dunque, non meritevolezza della cittadinanza ”;
- “ i reati per i quali è stato condannato l’odierno ricorrente, oltre ad essere assai risalenti nel tempo, [sarebbero] anche di scarso allarme sociale, [trattandosi] essenzialmente di violazione del diritto d’autore ”.
1.2. Si è costituito per resistere il Ministero intimato, il quale ha depositato documenti e una relazione sui fatti di causa.
1.3. Con ordinanza n. 7267 del 26.11.2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulla sua possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 29 settembre 2022, n. 8390) ha costantemente chiarito che al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del Giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
2.2. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sui procedimenti penali che hanno coinvolto il ricorrente, essendo emerso a suo carico quanto segue:
1) 26/03/1993 sentenza del Tribunale di Salerno, irrevocabile il 22/05/1993, per i reati di cui agli artt. 110, 582 e 337 del c.p.;
2) 24/10/2000 sentenza del Tribunale di Sala Consilina, irrevocabile il 03/01/2001, per i reati di cui agli artt. 171 ter e 171 ter, comma 1, della L. 22/04/1941 n. 633;
3) 16/11/2004 sentenza del Tribunale Vallo della Lucania, irrevocabile il 26/03/2005, per il reato di cui all’art. 171 ter, lettera b), della L. 22/04/1941 n. 633;
4) 29/06/2007 sentenza della Corte di appello di Salerno, irrevocabile il 02/11/2007 - in riforma della sentenza emessa in data 19/05/2004 dal Tribunale di Sala Consilina – per il reato di cui agli art. 56 del c.p. e 171 ter, comma 1, lettera b), della L. 22/04/1941 n. 63;
5) 05/03/2009 sentenza del Tribunale di Lagonegro, irrevocabile il 12/06/2009, per i reati di cui agli artt. 648 del c.p. e 11 del d.lgs. 27/09/1991 n. 313.
Anche a non considerare la mancata dichiarazione di tali precedenti nell’istanza di concessione della cittadinanza, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, l’Amministrazione ha correttamente valutato i pregiudizi in parola come idonei a far sorgere più di un dubbio in merito all'affidabilità dell'interessato, considerando tali condotte indicative di mancata integrazione ed elemento negativo ai fini della formulazione del giudizio prognostico sull’inserimento dello stesso nella comunità nazionale.
Non coglie nel segno la difesa del ricorrente nel rimarcare la circostanza che tali precedenti sarebbero risalenti nel tempo e di scarso allarme sociale. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il comportamento dell'istante rimane valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. V bis , 8 gennaio 2025, n. 324).
In sostanza, ancorché non strettamente rientranti – quasi tutti - nel c.d. “periodo di osservazione”, ovverossia il decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, giova significare che le vicende penali come quelle sopra indicate, nel caso di specie indubbiamente significative, anche in uno con altre circostanze possono essere considerate nell’ambito del giudizio complessivo svolto dall’Amministrazione (cfr. in termini, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis , 3 aprile 2025, n. 6763).
2.3. In ogni caso, deve osservarsi che la documentazione versata in atti dimostra che, all’atto della presentazione della domanda di rilascio della cittadinanza, il ricorrente ha dichiarato di non annoverare precedenti penali (cfr. istanza allegata alla produzione del Ministero resistente); gli accertamenti in seguito esperiti dall’Autorità procedente hanno, tuttavia, evidenziato che l’istante aveva riportato le condanne di cui si è detto (cfr. provvedimento impugnato, in allegato alla produzione della parte resistente). Tale circostanza è ex se sufficiente ai fini del rigetto del gravame.
La giurisprudenza, infatti, ha sul punto condivisibilmente osservato che la dichiarazione non veritiera resa dallo straniero, nella domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza di un precedente penale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75, d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire (in tal senso: T.A.R. , Roma , sez. V, 03/11/2023, n. 16276; T.A.R. , Roma , sez. V , 27/10/2022 , n. 13910).
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
2.4. Non coglie nel segno, da ultimo, neanche la doglianza con cui il ricorrente denunzia la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, dato che, come indicato nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare la comunicazione del preavviso di rigetto per via telematica con l’inserimento di essa in data 19.10.2021 sulla piattaforma online (CIVES), mercé la quale vanno inoltrate le domande di cittadinanza e con cui sono gestiti i relativi procedimenti.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’adempimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 si deve ritenere rispettato ove effettuato in via telematica con inserimento nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2 bis del Decreto legge n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 - che, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, Decreto legislativo n. 82/2005, art. 3 bis , rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico (Cons. St., sez. III, n. 8030/2022; TAR Lazio, sez. V bis , n. 2914/2022 e n. 13377/2023).
Sul punto è stato recentemente ribadito (cfr. TAR Lazio, sez. V bis , 15 aprile 2025, n. 7392) che “[…] la piattaforma informatica, sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l’acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). A tal proposito, si consideri che, stanti le esigenze rappresentate dalla p.a. di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni, volte ad implementare l’informatizzazione del procedimento, le quali, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza – dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet, dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale. La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1990 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico) prevede che le “[l] e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ” e che “[l] a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati ” nonché che detto fascicolo informatico sia “ costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l’immediata conoscibilità […] , sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento ”. A fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3- bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. Tar Lazio, sez. V bis , n. 2914/2022), ciò da cui è possibile dedurre che nel caso di specie non solo la notifica, ma anche la piena conoscenza della comunicazione erano da ritenere integrate sin dal momento dell’inserimento sul portale ”.
2.5. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
2.6. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
OS GI, Presidente FF, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.