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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 482/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22/08/1988 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BENZONI
MAURA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23/05/2025
CONCLUSIONI
Alla udienza del 20.05.2025, la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status
1 MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 23/05/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio in Tunisia in data 24 Parte_1 CP_1
dicembre 2007;
- dall'unione coniugale nascevano due figlie: nata a [...] il Persona_1
01/05/2009 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- con ricorso depositato in data 13/02/2024, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, previo affidamento esclusivo delle minori alla madre, regolamentando le visite padre/figlie, demandando ai Servizi Sociali, e prevedendo un contributo di mantenimento indiretto per le figlie;
- il resistente rimaneva contumace;
- all'udienza del 20.05.2025, adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza parziale sullo status, con prosecuzione del giudizio sulle condizioni accessorie;
Considerato che:
- le risultanze del giudizio, avuto in particolare riguardo agli esiti del procedimento a carico del marito per le condotte di violenza e minaccia nei riguardi della moglie, e la sua condizione di contumacia nel procedimento, confermano quanto dedotto dalla moglie, ossia che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali, nel loro complesso valutate (atti del procedimento penale, relazioni STM);
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in data 24.12.2007 in
[...] CP_1
Tunisia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cantù, Anno 2022, Serie C,
Parte II, Numero 46;
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite;
2 4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 482/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22/08/1988 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BENZONI
MAURA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23/05/2025
CONCLUSIONI
Alla udienza del 20.05.2025, la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status
1 MOTIVAZIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 23/05/2025, premesso che:
- e contraevano matrimonio in Tunisia in data 24 Parte_1 CP_1
dicembre 2007;
- dall'unione coniugale nascevano due figlie: nata a [...] il Persona_1
01/05/2009 e nata a [...] il [...]; Persona_2
- con ricorso depositato in data 13/02/2024, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, previo affidamento esclusivo delle minori alla madre, regolamentando le visite padre/figlie, demandando ai Servizi Sociali, e prevedendo un contributo di mantenimento indiretto per le figlie;
- il resistente rimaneva contumace;
- all'udienza del 20.05.2025, adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della sentenza parziale sullo status, con prosecuzione del giudizio sulle condizioni accessorie;
Considerato che:
- le risultanze del giudizio, avuto in particolare riguardo agli esiti del procedimento a carico del marito per le condotte di violenza e minaccia nei riguardi della moglie, e la sua condizione di contumacia nel procedimento, confermano quanto dedotto dalla moglie, ossia che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali, nel loro complesso valutate (atti del procedimento penale, relazioni STM);
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in data 24.12.2007 in
[...] CP_1
Tunisia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cantù, Anno 2022, Serie C,
Parte II, Numero 46;
2) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite;
2 4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sez. civile del Tribunale di Como in data 23/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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