Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 310 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Pavan Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 310/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Ercoli e Carla Massimiliani, elettivamente domiciliato in Fermo (FM), v.le Trento, n. 190, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Laura CP_1 C.F._2
Botticelli e Alessandra Annibali, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), C.so Cefalonia, n. 31, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di rimessione della causa in decisione.
1
Con ricorso, depositato in data 10.03.2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione da coniuge per matrimonio celebrato il 11.09.2010, in Monte CP_1
Urano (FM), esponendo che dall'unione sono nati due figli: il 08.09.2011 e Persona_1
il 04.10.2013. Persona_2
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che i rapporti tra le parti si erano gravemente deteriorati in conseguenza di condotte, poste in essere dalla resistente, contrarie ai doveri coniugali e genitoriali;
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e rigettata integralmente ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ed in accoglimento delle motivazioni tutte esposte in premessa, sia in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che in via definitiva, stabilire i seguenti provvedimenti:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. pronunciare la separazione con addebito alla signora CP_1
Per_ 3. affidare i figli minorenni e congiuntamente ad entrambi i genitori disponendo che gli Persona_1 stessi saranno collocati paritariamente e coabiteranno alternativamente con il padre e con la madre una settimana ciascuno e comunque per pari tempo;
4. disporre che i figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali con ciascun genitore ad anni alterni (es. padre
Natale, madre Pasqua). Trascorreranno la fine dell'anno e l'Epifania con il genitore cui non competeva il
Natale;
5. durante le vacanze estive i figli trascorreranno almeno venti giorni con ciascun genitore previo accordo tra i genitori in funzione delle rispettive esigenze lavorative;
6. quanto al giorno dei compleanni dei minori, ferma la turnazione settimanale prevista, entrambi i genitori potranno partecipare alla eventuale festa;
7. i minori potranno trascorrere con la mamma il giorno del compleanno di quest'ultima e con il papà il giorno del suo compleanno;
8. quando i minori si troveranno presso uno dei genitori saranno comunque liberi di contattare telefonicamente l'altro e così pure sarà consentito agli stessi di mantenere i rapporti con i nonni;
9. previo accordo e nell'interesse dei minori i separandi potranno modificare in via temporanea i turni di collocamento dei figli, per il resto e nel dettaglio si farà riferimento al piano genitoriale;
10. le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle relative all'istruzione, educazione, salute, saranno assunte in comune dai signori e CP_1 Per_1
11. stabilire che entrambi i genitori siano obbligati a comunicarsi reciprocamente residenza, domicilio o dimora e gli eventuali cambiamenti nonché il recapito telefonico presso il quale potranno essere contattati dal coniuge;
2 12. stabilire, per quanto riguarda i rapporti economici tra i coniugi, anche nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di addebito, che nessun obbligo per alimenti o mantenimento graverà sul in favore della Per_1
CP_1
13. stabilire che il signor conserverà la residenza nell'attuale casa coniugale, detenuta in Parte_1
Per_ comodato, unitamente ai figli e Per_1
14. stabilire che la signora trasferirà la sua residenza nell'appartamento di proprietà del marito sito in CP_1
Marina di Altidona, via Donizetti, 30, assumendo a suo carico ogni onere per utenze, spese condominiali e manutenzioni ordinarie;
15. detta assegnazione, da considerarsi espressamente temporanea, cesserà automaticamente al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e comunque al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età del figlio più piccolo;
Persona_2
16. stabilire che la riferita assegnazione cesserà in ogni caso ed in maniera automatica ove la avesse a CP_1 trasferire la propria residenza o la dimora abituale in altro Comune;
17. stabilire che la signora sia obbligata a trasferirsi in via Donizetti, 30 entro e non oltre 30 giorni dal CP_1 provvedimento giudiziale provvisorio o, in mancanza, definitivo;
18. stabilire che il valore locatizio dell'appartamento dovrà considerarsi a tutti gli effetti contribuzione in favore dei figli nella misura complessiva di € 420,00 mensili da imputarsi in favore di ciascun figlio al 50% e dunque nella misura di € 210,00 ciascuno;
19. stabilire che l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
20. attribuire il contributo per la celiachia di al 50% a ciascun coniuge;
Per_1
21. onerare i coniugi del 50% delle spese straordinarie come individuate nel vigente protocollo d'intesa del tribunale di Fermo;
22. stabilire che null'altro, oltre quanto sopra disposto, sia dovuto quale contributo per i figli.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari ovvero compensi di causa”.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Respingere le richieste tutte del formulate in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. Per_1
473 bis n. 22 comma 1 cpc;
Adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis n. 22 comma 1 cpc, come da conclusioni appresso precisate, da valersi anche per il prosieguo del giudizio:
-autorizzare i coniugi a vivere separati e liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno,
- respingere le domande del in particolare in relazione all'addebito della separazione, per tutte le ragioni Per_1 di cui in narrativa.
3 - sulla casa familiare: preso atto che il da mesi vive nell'appartamento sito al piano terzo dell'immobile Per_1 sito in Altidona Via Colombo n. 20 mentre e figli vivono nella casa familiare sita ad Altidona, Via CP_1
Colombo, n.20;
- assegnare la casa familiare costituita dall'immobile sito in Altidona, alla Via Colombo n. 20, piano primo, contraddistinta al NCEU del medesimo Comune al Foglio 10 part. 83 Sub. 4, vani 7, a favore di CP_1
quale genitore collocataria dei figli minori e
[...] Per_1 Persona_2
- sull'affido e collocamento dei figli minori, per i motivi esposti in narrativa: disporre un affido condiviso di e quanto al loro collocamento, respinta ogni richiesta del Per_1 Persona_2 di prevedere collocamento paritario fra i genitori, Per_1
- disporre la collocazione prevalente dei minori con la madre genitore collocatario degli stessi, CP_1 nella casa familiare in Altidona, alla Via Colombo n. 20 piano primo, contraddistinta al NCEU del medesimo Comune al Foglio 10 part. 83 Sub. 4, vani 7 in cui i bambini e la madre attualmente vivono ed hanno la residenza;
- prevedere per i bambini un calendario che stabilisca tempi di permanenza con ciascuno dei genitori secondo quanto indicato al punto 7 della presente Memoria di costituzione sotto la voce “Proposta Programma genitoriale
. CP_1
- sul contributo al mantenimento ordinario dei figli minori. Secondo il combinato disposto degli artt. 337 ter cc e
337 septies cc, disporre che il versi a favore della Ercoli, a titolo di contributo al mantenimento Per_1 ordinario dei figli € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 15 di ogni mese mediante bonifico su Iban che la riserva di indicare quanto prima;
CP_1
- sulle spese straordinarie disporre che il contribuisca alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%; spese straordinarie da Per_1 individuare sulla base del Protocollo sottoscritto dal 3.11.2021 dal Presidente del Tribunale di Fermo ed il
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, eventualmente integrato dalle Linee Guida approvate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 ed inviato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli
Avvocati del Tribunale di Fermo;
il tutto con decorrenza dal 10.03.2024, ossia da quando il ha Per_1 depositato il ricorso per separazione giudiziale.
- sull'assegno di mantenimento per la CP_1 per le premesse di cui in narrativa, disporre che il corrisponda alla un assegno di mantenimento Per_1 CP_1 mensile nella misura di euro 300,00 mensili o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 15 di ogni mese mediante bonifico su Iban che la riserva di indicare quanto prima. CP_1
4 - sentenza non definitiva sullo status alla prima udienza;
sussistendone i presupposti, rimettere la causa al
Collegio per la pronuncia ex art. 473 bis n. 22 ultimo comma cpc, della Sentenza non definitiva sullo status e dichiari la separazione dei coniugi e che hanno contratto matrimonio CP_1 Parte_1 concordatario in data 10.09.2010 in Monte Urano;
matrimonio trascritto nel registro degli atti matrimonio del medesimo Comune al Numero 10, Parte II, Serie A, Ufficio 2; con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Monte Urano di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese come per legge”.
All'udienza del 13.06.2024, le parti sono comparse personalmente ed il Giudice ha esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione.
All'esito, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e sono stati ammessi i mezzi istruttori.
All'udienza del 20.02.2025, le parti, dato atto del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni di separazione, hanno chiesto, previa rinuncia alla concessione dei termini ex art. 473 bis. 28
c.p.c., che la causa fosse trattenuta in decisione, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I sig.ri ed il continueranno a vivere separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare la CP_1 Per_1 residenza dove riterranno opportuno, con obbligo di comunicazione di eventuali trasferimenti rispetto le residenze indicate nel presente giudizio, con la precisazione che il signor ha nelle more trasferito la propria Per_1 residenza in Altidona alla Via Donizetti, n. 30.
2) I sig.ri ed il si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità CP_1 Per_1
Per_ valida per l'espatrio, anche per i figli e Per_1
3) casa familiare
- la casa familiare sita in Altidona alla Via C. Colombo n. 20, distinta al N.C.E.U. del predetto Comune al
Foglio 10, part. 83, sub 4, viene assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario prevalente dei CP_1
Per_ minori e I minori e manterranno la residenza presso la casa familiare. Per_1 Persona_2 Per_1
Statuizioni relative ai figli minori
4) modalita' di affidamento Per_
- I sig.ri la ed il adotteranno un affido condiviso per i minori e i ragazzi CP_1 Per_1 Per_1 staranno con il padre salvo diverso accordo tra le parti:
- a fine settimana alterni, dal venerdì, all'uscita di scuola, sino alla domenica alle ore 21.30;
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana presso la madre, dal martedì, all'uscita di scuola, sino al giovedì sino all'ingresso a scuola;
1 settimana Lunedì Madre Martedì Madre Mercoledì Madre Giovedì Madre Venerdì Padre dall'uscita di scuola Sabato Padre Domenica Padre fino alla sera ore 21.30 circa
5 2 settimana Lunedì Madre Martedì Padre dall'uscita di scuola Mercoledì Padre Giovedì Padre li porta a scuola Per_ la mattina e poi e tornano dalla mamma Venerdì Madre Sabato Madre Domenica Madre Per_1
3 settimana Lunedì Madre Martedì Madre Mercoledì Madre Giovedì Madre Venerdì Padre dall'uscita di scuola Sabato Padre Domenica Padre fino alla sera ore 21.30 circa
4 settimana Lunedì Madre Martedì Padre dall'uscita di scuola Mercoledì Padre Giovedì Padre li porta a scuola Per_ la mattina e poi e tornano dalla mamma Venerdì Madre Sabato Madre Domenica Madre Per_1
- durante il periodo estivo, il calendario sopra illustrato rimarrà immutato, salvo che il non andrà a Per_1 prendere e riportare i bambini dalle rispettive scuole ma dalla casa familiare, con i medesimi orari, salvo diverso accordo tra i genitori anche sulla base delle esigenze dei minori e quelle lavorative dei sig.ri ed il CP_1 Per_1
- sempre durante il periodo estivo, entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli per giorni 20 anche non consecutivi, periodo da individuare, previo accordo tra le parti, entro il 5 giugno di ogni anno;
- i ragazzi staranno con il padre - salvo diverso accordo tra le parti -: durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi, compreso il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni;
durante le festività pasquali per tre giorni consecutivi, compreso il giorno di Pasqua ad anni alterni;
durante ogni altra festività (25 Aprile, 1 Maggio, 2 giugno, 1 Novembre e 8 Dicembre), ad anni alterni;
Per_ Quanto al giorno del compleanno di e sarà rispettato il calendario settimanale;
alle eventuali feste Per_1 di compleanno potranno partecipare entrambi i genitori.
Lo stesso dicasi per festeggiamenti per cerimonie religiose etc. alle quali potranno partecipare sia la mamma che il papà unitamente ai parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori consentono ai minori di contattare nonni, zii, cugini ed altri parenti di ciascun ramo genitoriale e di essere dal medesimo contattato, anche telefonicamente.
5) contribuzione al mantenimento dei minori
5.a) spese ordinarie
Il verserà alla quale contributo mensile al mantenimento ordinario dei minori la somma di Per_1 CP_1
700,00 mensili(settecentoeuro00), cioè € 350,00 per ciascun figlio – somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT- costo della vita. Il pagamento avverrà entro il 10 di ogni mese mediante bonifico a favore della sul conto corrente il cui Iban è [...]. L'assegno unico per i figli CP_1
Per_
e verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 %. I sig.ri e si Per_1 CP_1 Per_1 obbligano a collaborare affinché le richieste annuali dell'assegno unico (e/o comunque di ogni contributo alla famiglia anche diversamente denominato che dovesse sostituire l'attuale assegno unico) vadano a buon fine, fornendo, se necessario, tempestivamente documenti/dati necessari per la richiesta ed ogni altro adempimento che potrebbe essere richiesto dall'Inps per l'erogazione del contributo.
5.b) spese straordinarie
6 Le spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto anche dal COA di Fermo ed il Tribunale di Fermo il 10.07.2024 da intendersi come parte integrante del presente ricorso, e che salvo ragioni di comprovata urgenza dovranno essere previamente concordate tra i genitori, come previsto dal protocollo, andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, con impegno ad effettuare i rimborsi a semplice invio della documentazione di spesa anticipata.
6) rapporti tra genitori-figli Per_ I sig.ri e quali genitori di e si impegnano a mantenere un contegno di rispetto CP_1 Per_1 Per_1 reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con i rispettivi rami genitoriali e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra, alla presenza dei figli.
I sig.ri e si impegnano a tenersi informati su tutte le questioni importanti relative ai figli CP_1 Per_1
Per_
e Per_1
7) rapporti tra i coniugi
I sig.ri e dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti e quindi di non avere CP_1 Per_1 reciproche pretese economiche per assegni di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Il sig. rinuncia Per_1 alla domanda di addebito della separazione avanzata nel Ricorso introduttivo e nelle memorie ex art. 473 bis n.
17 cpc nei confronti della sig.ra La sig.ra rinuncia alla richiesta di mantenimento in proprio CP_1 CP_1 favore formulata nei confronti del sig. nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. Per_1
473 bis n. 17 cpc. I sig.ri e dichiarano che con la corretta esecuzione delle condizioni di cui CP_1 Per_1 sopra, hanno definito ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale tra gli stessi intercorrente, dandosi reciprocamente atto di non avere più a nulla pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a. I sig.ri e CP_1 dichiarano di rinunciare al termine di impugnazione dell'emananda sentenza di separazione. Per_1
Le spese di lite sono da intendersi compensate tra i sig.ri e con espressa rinuncia alla CP_1 Per_1 solidarietà professionale da parte dei procuratori che sottoscrivono le presenti conclusioni a tal fine”.
Il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio.
* * *
L'esame degli atti ed il contegno assunto dalle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra le stesse di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
7 Quanto alle ulteriori domande formulate dalle parti, ritiene il Collegio che le richiamate conclusioni non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e che, con la presente pronuncia, il Tribunale, preso atto delle rispettive rinunce e accettazioni, fa proprie le statuizioni sulle questioni su cui ha giurisdizione, quali affidamento, mantenimento dei figli minori, regolamentazione del diritto di visita e assegnazione della casa coniugale.
Il Collegio, infine, prende atto delle ulteriori condizioni accessorie alla separazione.
La richiesta congiunta delle parti e l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni della separazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso per la separazione personale dei coniugi proposto da
contro
Parte_1 ogni altra domanda ed eccezione disattesa, preso atto delle reciproche CP_1
rinunce e accettazioni, così provvede:
❖ dichiara la separazione personale tra e coniugi Parte_1 CP_1
per matrimonio celebrato in Monte Urano (FM), in data 11.09.2010;
❖ ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Monte Urano (Anno 2010 - atto n. 29 - P. II – serie A – Ufficio 1);
❖ dispone che le condizioni che regolano l'assegnazione della casa coniugale,
l'affidamento, il diritto di visita e il mantenimento dei figli minori siano quelle di cui ai punti nn.
3, 4 e 5 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ dà atto delle condizioni di cui ai punti nn. 1, 2, 6 e 7 della parte motiva, da intendersi ivi integralmente trascritte;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 27.03.2025.
Il Presidente
dott. Alberto Pavan
Il Giudice est.
dott.ssa Mariannunziata Taverna
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