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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
AT AN, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2738/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018 TARES 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.a.s., in persona del suo legale rappresentante protempore, ricorre
contro
C&C s.r.l. in relazione al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificato il 17.10.2024 e recante il n.
018/5281/2014.
A sostegno del proposto ricorso deduce, quale principale motivo di doglianza, l'illegittimità dell'impugnato preavviso relativo al fermo di mezzo strumentale allo svolgimento di attività lavorativa.
Eccepisce, altresì, l'omessa notifica degli atti prodromici e l'insussistenza del credito tributario sottostante.
C&C s.r.l., costituitasi in giudizio, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa,
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dei presupposti.
All'udienza de 18.9.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla tesi sostenuta dal ricorrente che l'automobile, oggetto di fermo, è un bene strumentale, si ritiene che la strumentalità dell' auto all'attività di impresa o professionale del debitore sussiste nei soli casi in cui da esso dipendono i ricavi caratteristici dell'impresa o della professione, atteso che solo in questa ipotesi si giustifica l'esenzione dal fermo amministrativo del veicolo che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa (CTR Roma n. 1291/2020).
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 86, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale dispone: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
La giurisprudenza, poi, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene e l'utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. Il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente (CTR Lombardia - Milano, Sez. XIV, 19/05/2021,
n. 1919).
Nel caso di specie, se è vero che l'autoveicolo è inserito nell'elenco dei cespiti ammortizzabili, non risulta però la stretta correlazione tra l'attività del contribuente (svolgimento di vendita al dettaglio di articoli igienico sanitari) e l'utilizzo di un'automobile.
Ne segue che sarebbe stato onere del ricorrente quello di dimostrare la strumentalità del bene all'esercizio della sua professione dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste alcuna presunzione di legge quanto all'inerenza del bene (un mezzo di trasporto) con l'attività esercitata.
Deve precisarsi al riguardo infatti che non trattandosi, nella specie, di veicolo strumentale per natura, ma potenzialmente strumentale per utilizzo o destinazione, andava provato in maniera adeguata che il veicolo non era sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche e che il relativo utilizzo era effettivamente inerente e funzionale all'esercizio dell'attività e alla produzione dei relativi proventi, sicché la perdita della sua disponibilità avrebbe impedito o pregiudicato lo svolgimento dell'attività d'impresa.
Infondato è l'ulteriore profilo afferente la mancata notifica degli atti presupposti che, sulla scorta della documentazione prodotta dal resistente, risultano tutti regolarmente notificati a mezzo PEC.
Correttamente, quindi si è provveduto alla iscrizione a ruolo e alla emissione del relativo provvedimenti di fermo amministrativo che, a parere di questo Collegio, che fa proprio l'insegnamento della Suprema Corte, sostanziandosi in una intimazione di pagamento della somma dovuta in forza dell'avviso, non integra un novo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è impugnabile solo e unicamente per i vizi propri e non per quelli dell'atto da cui nasce il debito.
Questo Collegio, infatti, aderendo convintamente a quanto statuito in maniera univoca e consolidata dalla
Suprema Corte, ritiene che ".. in presenza di una cartella esattoriale recante intimazioni di pagamento di credito tributario, avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato ed, a suo tempo, non impugnato, essa può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario e può da tali organi essere invalidata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto" (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013, n. 17966).
Consegue il rigetto del ricorso, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di C. & C. s.r.l. delle spese di lite che liquida in € 1.300,00, oltre iva ed accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
AT AN, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2738/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 018/5281/2024 TARES 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014/2017 TARES 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018 TARES 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2013 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 729/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.a.s., in persona del suo legale rappresentante protempore, ricorre
contro
C&C s.r.l. in relazione al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, notificato il 17.10.2024 e recante il n.
018/5281/2014.
A sostegno del proposto ricorso deduce, quale principale motivo di doglianza, l'illegittimità dell'impugnato preavviso relativo al fermo di mezzo strumentale allo svolgimento di attività lavorativa.
Eccepisce, altresì, l'omessa notifica degli atti prodromici e l'insussistenza del credito tributario sottostante.
C&C s.r.l., costituitasi in giudizio, eccepisce, al contrario di quanto sostenuto da parte avversa,
l'inammissibilità dell'opposizione per carenza dei presupposti.
All'udienza de 18.9.2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla tesi sostenuta dal ricorrente che l'automobile, oggetto di fermo, è un bene strumentale, si ritiene che la strumentalità dell' auto all'attività di impresa o professionale del debitore sussiste nei soli casi in cui da esso dipendono i ricavi caratteristici dell'impresa o della professione, atteso che solo in questa ipotesi si giustifica l'esenzione dal fermo amministrativo del veicolo che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa (CTR Roma n. 1291/2020).
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 86, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale dispone: “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
La giurisprudenza, poi, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene e l'utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa. Il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente (CTR Lombardia - Milano, Sez. XIV, 19/05/2021,
n. 1919).
Nel caso di specie, se è vero che l'autoveicolo è inserito nell'elenco dei cespiti ammortizzabili, non risulta però la stretta correlazione tra l'attività del contribuente (svolgimento di vendita al dettaglio di articoli igienico sanitari) e l'utilizzo di un'automobile.
Ne segue che sarebbe stato onere del ricorrente quello di dimostrare la strumentalità del bene all'esercizio della sua professione dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste alcuna presunzione di legge quanto all'inerenza del bene (un mezzo di trasporto) con l'attività esercitata.
Deve precisarsi al riguardo infatti che non trattandosi, nella specie, di veicolo strumentale per natura, ma potenzialmente strumentale per utilizzo o destinazione, andava provato in maniera adeguata che il veicolo non era sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche e che il relativo utilizzo era effettivamente inerente e funzionale all'esercizio dell'attività e alla produzione dei relativi proventi, sicché la perdita della sua disponibilità avrebbe impedito o pregiudicato lo svolgimento dell'attività d'impresa.
Infondato è l'ulteriore profilo afferente la mancata notifica degli atti presupposti che, sulla scorta della documentazione prodotta dal resistente, risultano tutti regolarmente notificati a mezzo PEC.
Correttamente, quindi si è provveduto alla iscrizione a ruolo e alla emissione del relativo provvedimenti di fermo amministrativo che, a parere di questo Collegio, che fa proprio l'insegnamento della Suprema Corte, sostanziandosi in una intimazione di pagamento della somma dovuta in forza dell'avviso, non integra un novo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è impugnabile solo e unicamente per i vizi propri e non per quelli dell'atto da cui nasce il debito.
Questo Collegio, infatti, aderendo convintamente a quanto statuito in maniera univoca e consolidata dalla
Suprema Corte, ritiene che ".. in presenza di una cartella esattoriale recante intimazioni di pagamento di credito tributario, avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato ed, a suo tempo, non impugnato, essa può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario e può da tali organi essere invalidata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto" (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013, n. 17966).
Consegue il rigetto del ricorso, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di C. & C. s.r.l. delle spese di lite che liquida in € 1.300,00, oltre iva ed accessori come per legge.