TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/11/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, TA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 927/2024, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.201/2024”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vin- cenzo Santochirico (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 delibera G.M. 56/2024 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Matera alla via Manzoni 6 c/o avv. Giuseppe Tedesco da cui era rappresen- tato e difeso in primo grado per mandato in atti;
–APPELLATO CONTUMACE–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 20/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 201 resa in data 10/6/2024 dal Giudice Parte_1 di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione proposta da , Controparte_1 annullando il verbale di contestazione n.T8195/2020, redatto dalla Polizia Municipale di
, per avere il veicolo tg. EF199LR (di proprietà dell'opponente) circolato il Pt_1
1 2/7/2020 sulla SS 407 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142
C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base ad un orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione ir- rogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatura non omo- logata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità ammi- nistrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo utilizzato fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
, pur ritualmente citato presso il domicilio eletto in primo gra- Controparte_1 do, non si è costituito in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Va premesso che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di numerosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma se- sto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali proce- dimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, sicché la sola approvazione sarebbe sufficiente a garantire il rilevamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le ap- parecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde essere considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relati-
2 va a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fonda- mentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo se- guendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il com- ma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2 luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura ne- cessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfet- ta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accer- tamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indispensa- bile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S. e tanto indipendentemente dalla perio- dica e pur necessaria taratura dell'apparecchio.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali veri- fiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere for- nita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privilegiata, es- sendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione del pub- blico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato utilizzato.
E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero afferma- re una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su approc-
3 cio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Ed an- che l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma VI C.d.S. (approvazione o omologazione), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.
18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
Tali argomentazioni si reputa di condividere con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il verbale di CP_1 contestazione n.T8195/2020, redatto dalla Polizia Locale di . Pt_1
Stante la mancata costituzione dell'appellato non vi è pronunzia sulle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, in ragione del rigetto del grava- me, l'appellante é tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 16/7/2024 avverso la sentenza n.201 Controparte_1 resa dal Giudice di Pace di Matera in data 10/6/2024, così provvede nella contumacia dell'appellato:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 20/11/2025.
Il Giudice
TA Catalani
4
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, TA CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 927/2024, avente ad oggetto “ap- pello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.201/2024”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera vico XX settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vin- cenzo Santochirico (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._1 delibera G.M. 56/2024 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
( ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Matera alla via Manzoni 6 c/o avv. Giuseppe Tedesco da cui era rappresen- tato e difeso in primo grado per mandato in atti;
–APPELLATO CONTUMACE–
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 20/11/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 201 resa in data 10/6/2024 dal Giudice Parte_1 di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione proposta da , Controparte_1 annullando il verbale di contestazione n.T8195/2020, redatto dalla Polizia Municipale di
, per avere il veicolo tg. EF199LR (di proprietà dell'opponente) circolato il Pt_1
1 2/7/2020 sulla SS 407 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142
C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base ad un orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione ir- rogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatura non omo- logata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità ammi- nistrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo utilizzato fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
, pur ritualmente citato presso il domicilio eletto in primo gra- Controparte_1 do, non si è costituito in appello, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato.
Va premesso che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di numerosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma se- sto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali proce- dimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, sicché la sola approvazione sarebbe sufficiente a garantire il rilevamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le ap- parecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde essere considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relati-
2 va a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fonda- mentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo se- guendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il com- ma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_2 luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura ne- cessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfet- ta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accer- tamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indispensa- bile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S. e tanto indipendentemente dalla perio- dica e pur necessaria taratura dell'apparecchio.
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali veri- fiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere for- nita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privilegiata, es- sendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione del pub- blico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato utilizzato.
E' stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero afferma- re una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su approc-
3 cio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Ed an- che l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma VI C.d.S. (approvazione o omologazione), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione automatica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione (sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale (cfr. Cass. Civ. Sez. II ord.
18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
Tali argomentazioni si reputa di condividere con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal avverso il verbale di CP_1 contestazione n.T8195/2020, redatto dalla Polizia Locale di . Pt_1
Stante la mancata costituzione dell'appellato non vi è pronunzia sulle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Ai sensi dell'art. 13 comma uno quater D.P.R.115/2002, in ragione del rigetto del grava- me, l'appellante é tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del pre- sente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 16/7/2024 avverso la sentenza n.201 Controparte_1 resa dal Giudice di Pace di Matera in data 10/6/2024, così provvede nella contumacia dell'appellato:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Matera, il 20/11/2025.
Il Giudice
TA Catalani
4